Circolare n. 9 del 24/04/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce gli effetti di alcune irregolarità contabili e statutarie per le associazioni e società sportive dilettantistiche che hanno optato per il regime agevolato della legge n. 398/1991. In particolare, precisa che la mancata tenuta del modello DM 11 febbraio 1997, o di altri adempimenti contabili del DPR n. 544/1999, non comporta automaticamente la decadenza dal regime se restano verificabili i requisiti sostanziali, ma espone alle sanzioni previste. Chiarisce inoltre che la mancata redazione del rendiconto per i proventi di cui all’art. 25, comma 2, della legge n. 133/1999 non fa venir meno di per sé l’agevolazione se i proventi sono comunque documentabili; in caso contrario, essi vanno tassati al 3% e concorrono al limite di 250.000 euro. Infine, distingue tra mere irregolarità formali e violazioni sostanziali della democraticità associativa: solo queste ultime, se sistematiche o tali da svuotare il rapporto associativo, comportano la perdita dei benefici.
Quesiti su regime fiscale 398/1991 per associazioni e società sportive dilettantistiche
Quesiti relativi alle associazioni e alle società sportive dilettantistiche
La circolare fornisce chiarimenti interpretativi sul regime fiscale agevolato di cui alla legge n. 398/1991 applicabile alle associazioni e società sportive dilettantistiche. L’attenzione è rivolta agli effetti di alcune irregolarità contabili e di talune violazioni statutarie, distinguendo tra inadempimenti formali e mancanza dei requisiti sostanziali richiesti dalla normativa.
Inquadramento del regime agevolato
Il regime della legge n. 398/1991 consente una determinazione forfetaria del reddito imponibile e dell’IVA, con semplificazioni anche sul piano degli adempimenti contabili e della certificazione dei corrispettivi. Possono accedervi le associazioni e società sportive dilettantistiche che, nel periodo d’imposta precedente, abbiano conseguito proventi da attività commerciale non superiori a 250.000 euro.
Mancata tenuta del modello previsto dal DM 11 febbraio 1997
L’articolo 9, comma 3, del DPR n. 544/1999 impone agli enti che hanno optato per il regime 398/1991 di annotare, entro il giorno 15 del mese successivo, i corrispettivi e i proventi commerciali nel modello del DM 11 febbraio 1997, oltre ad altri adempimenti contabili. La circolare chiarisce che la mancata tenuta di tale modello non comporta automaticamente la decadenza dal regime agevolato.
In sede di accertamento, se l’ente non ha rispettato la forma di tenuta del modello, l’Amministrazione può comunque ricostruire la situazione reddituale sulla base delle risultanze contabili effettive e documentabili. L’ente conserva quindi il beneficio se riesce a dimostrare, con fatture, ricevute, scontrini fiscali o altra documentazione utile, la sussistenza dei requisiti sostanziali per l’applicazione della legge n. 398/1991.
Resta invece la decadenza dal regime se l’associazione o società sportiva non è in grado di produrre documentazione idonea a provare i presupposti richiesti dalla normativa. Tra gli esempi richiamati figurano la violazione del divieto di distribuzione diretta o indiretta di utili, il superamento del limite di 250.000 euro di proventi commerciali e la violazione dell’obbligo di tracciabilità dei pagamenti di importo superiore a 516,46 euro. In ogni caso, l’omesso rispetto degli adempimenti contabili comporta l’applicazione delle sanzioni previste dall’articolo 9, comma 1, del D.Lgs. n. 471/1997.
Ulteriori obblighi contabili e loro effetti
La circolare richiama anche gli altri adempimenti previsti dal DPR n. 544/1999: versamento trimestrale dell’IVA tramite F24 entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre, numerazione progressiva e conservazione delle fatture di acquisto, annotazione dei proventi e delle plusvalenze, nonché delle operazioni intracomunitarie. Anche il mancato rispetto di tali obblighi non determina, di per sé, la decadenza dalla legge n. 398/1991, ma produce l’applicazione delle specifiche sanzioni tributarie, sempre che l’irregolarità non impedisca il controllo dei requisiti sostanziali.
Mancata redazione del rendiconto per i proventi agevolati
Per i proventi esclusi da imposizione ai sensi dell’articolo 25, comma 2, della legge n. 133/1999, la circolare ricorda che gli enti che hanno optato per la legge n. 398/1991 devono redigere, entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio, un apposito rendiconto per ciascuna manifestazione, con relazione illustrativa, tenuto e conservato secondo l’articolo 22 del DPR n. 600/1973.
Tale adempimento si considera comunque assolto se le entrate e le spese relative alle singole manifestazioni sono desumibili dalla contabilità generale dell’ente, fermo restando l’obbligo di redazione e conservazione della relazione illustrativa. La mancata compilazione del rendiconto non comporta automaticamente la perdita dell’agevolazione, purché in sede di controllo sia possibile documentare in modo adeguato i proventi esclusi.
Se però i proventi non risultano da alcun documento idoneo, essi devono essere tassati con il coefficiente di redditività del 3%, in analogia con quanto previsto per i proventi commerciali della legge n. 398/1991. In tale ipotesi, i proventi concorrono anche al limite di 250.000 euro: il suo superamento fa decadere l’ente dal regime agevolato e comporta l’applicazione del regime ordinario, sia ai fini delle imposte sia per gli adempimenti contabili.
Democraticità del sodalizio e violazioni statutarie formali
La circolare affronta infine il tema della democraticità interna delle associazioni sportive dilettantistiche, requisito imposto dall’articolo 90, comma 18, della legge n. 289/2002. Lo statuto deve prevedere norme sull’ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e uguaglianza dei diritti degli associati, con elettività delle cariche sociali.
La verifica della democraticità richiede una valutazione concreta, caso per caso, della corrispondenza tra statuto e funzionamento effettivo dell’ente. Elementi come le modalità di convocazione e verbalizzazione delle assemblee, o la tenuta del libro soci, sono indici rilevanti, ma non ogni irregolarità formale comporta automaticamente la decadenza dai benefici fiscali.
La circolare precisa infatti che l’uso di modalità di convocazione diverse da quelle tradizionali, oppure omissioni occasionali nell’indicazione dei partecipanti ai verbali o degli associati nel libro soci, non sono di per sé sufficienti a far perdere il regime agevolato, se la complessiva operatività dell’associazione dimostra il rispetto delle finalità democratiche.
La clausola di democraticità si considera violata quando l’azione o omissione dell’ente renda sistematicamente inapplicabile la previsione statutaria. Sono richiamati, come esempi, la totale mancanza di comunicazioni idonee a informare gli associati delle convocazioni e delle decisioni degli organi sociali, l’esistenza di quote associative diverse con corrispondenti differenze sostanziali nei diritti e nelle prerogative, e la limitazione di fatto del diritto di voto tramite categorie privilegiate di associati. In tali casi, l’associazione sportiva dilettantistica decade dai benefici della legge n. 398/1991 per mancata osservanza della clausola statutaria di cui all’articolo 90, comma 18, lettera e), della legge n. 289/2002.
Conclusione operativa
Il criterio generale affermato dalla circolare è che il regime agevolato non viene meno per mere irregolarità formali, purché l’Amministrazione possa comunque verificare la sussistenza dei requisiti sostanziali e la documentazione sia idonea. La perdita dei benefici si produce invece quando mancano i presupposti sostanziali della disciplina agevolativa o quando la struttura associativa e la sua gestione risultino incompatibili, in modo sistematico, con i principi di democraticità richiesti dalla legge.
Punti principali
Mancata tenuta del modello DM 11 febbraio 1997
La mancata annotazione dei corrispettivi e dei proventi nel modello previsto dall’art. 9, comma 3, DPR n. 544/1999 non determina automaticamente la decadenza dalla legge n. 398/1991. L’ente può mantenere il regime agevolato se, in sede di controllo, è in grado di ricostruire i dati contabili con fatture, ricevute, scontrini e altra documentazione idonea; in difetto di prova dei requisiti sostanziali, invece, decade dal regime. Restano applicabili le sanzioni amministrative per la violazione degli obblighi contabili.
Ulteriori adempimenti contabili e sanzioni
Sono richiamati gli obblighi di versamento trimestrale dell’IVA con F24, numerazione e conservazione delle fatture di acquisto, annotazione dei corrispettivi e dei proventi, e separata annotazione di proventi non imponibili, plusvalenze e operazioni intracomunitarie. La loro violazione non comporta di per sé la decadenza dal regime 398/1991, ma l’applicazione delle specifiche sanzioni del D.Lgs. n. 471/1997, sempre che l’irregolarità non impedisca il controllo dei requisiti agevolativi.
Mancata redazione del rendiconto per i proventi agevolati
Per i proventi di cui all’art. 25, comma 2, legge n. 133/1999, l’ente deve redigere entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio un rendiconto distinto per manifestazione, con relazione illustrativa, tenuto e conservato ai sensi del DPR n. 600/1973. Se il rendiconto manca, ma i dati delle entrate e delle spese sono comunque desumibili dalla contabilità generale e la documentazione è idonea, l’agevolazione resta applicabile. Se invece non vi è alcun documento probatorio, i proventi sono tassati con coefficiente del 3% e concorrono al limite di 250.000 euro.
Democraticità e clausole statutarie
La circolare precisa che la democraticità del sodalizio va valutata caso per caso, confrontando statuto e concreta operatività. Irregolarità formali isolate, come modalità diverse di convocazione dell’assemblea o occasionali omissioni nei verbali o nel libro soci, non determinano automaticamente la perdita del regime. La decadenza scatta solo quando le violazioni rendono sistematicamente inapplicabile la clausola statutaria di democraticità, ad esempio per assenza di comunicazioni agli associati, quote differenziate con diritti diversi o limitazioni di fatto del diritto di voto.
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