Circolare n. 10 del 30/04/2013
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare chiarisce numerosi aspetti applicativi del regime fiscale agevolato previsto per i "Titoli di risparmio per l'economia meridionale", introdotti dall'articolo 8, comma 4, del DL 70/2011 e disciplinati dal D.Lgs. 239/1996. Vengono precisati i soggetti che possono sottoscrivere i titoli e beneficiare dell'aliquota ridotta del 5%, le regole per gli acquisti sul mercato secondario, il trattamento degli imprenditori individuali, dei non residenti, dei titoli in successione, dell'usufrutto e di talune operazioni indirette. Sono inoltre chiariti l'ambito oggettivo dell'agevolazione, che comprende anche gli scarti di emissione, e i casi in cui l'imposta ridotta non si applica, come per pronti contro termine, prestito titoli, fondi di investimento e prodotti assicurativi.
Risposte a quesiti sui Titoli di risparmio per l'economia meridionale ex art. 8 DL 70/2011
Titoli di risparmio per l'economia meridionale: chiarimenti sul regime agevolato
La circolare fornisce una serie di risposte interpretative sull'articolo 8, comma 4, del DL 70/2011, relativo ai cosiddetti Titoli di risparmio per l'economia meridionale. L'obiettivo è chiarire l'ambito soggettivo e oggettivo dell'agevolazione fiscale, nonché le modalità applicative del regime previsto dal D.Lgs. 239/1996, con aliquota sostitutiva ridotta al 5%.
Quadro normativo di riferimento
La disciplina riguarda titoli soggetti al D.Lgs. 1 aprile 1996, n. 239, per i quali gli interessi beneficiano, se ricorrono le condizioni richieste, di un trattamento tributario agevolato. La circolare richiama anche il decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 1 dicembre 2011, che ha completato il quadro normativo necessario per rendere operativa l'emissione dei titoli.
Ambito soggettivo: chi può sottoscrivere e chi può beneficiare dell'aliquota ridotta
La sottoscrizione in sede di emissione è riservata alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Sul mercato secondario, invece, i titoli possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori; tuttavia, l'aliquota ridotta del 5% è riconosciuta solo alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa.
La nozione di attività d'impresa comprende sia l'attività commerciale sia quella agricola. Di conseguenza, gli imprenditori individuali, compresi quelli agricoli, possono accedere al beneficio solo se i titoli non sono detenuti nell'ambito dell'impresa. In tali casi, l'emittente deve acquisire una dichiarazione del sottoscrittore attestante che i titoli non rientrano nell'attività d'impresa; nel caso di acquisto sul mercato secondario, la dichiarazione deve essere acquisita dall'intermediario che applica l'imposta sostitutiva.
La circolare esclude espressamente dall'agevolazione le associazioni di professionisti, le società semplici e assimilate e gli enti non commerciali, poiché la norma si riferisce alle sole persone fisiche non imprenditrici.
Soggetti non residenti e verifica dei requisiti soggettivi
L'imposta sostitutiva nella misura del 5% si applica anche alle persone fisiche non residenti; pertanto, il requisito della residenza non è rilevante ai fini dell'agevolazione per le persone fisiche.
Restano esclusi i soggetti non residenti diversi dalle persone fisiche e dagli imprenditori individuali che non detengano i titoli nell'ambito dell'impresa. In relazione alla verifica della soggettività, se i titoli sono detenuti tramite società fiduciaria, occorre fare riferimento al fiduciante. Inoltre, la banca emittente o intermediaria può verificare la posizione soggettiva anche sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato, in alternativa alle certificazioni ufficiali rilasciate da amministrazioni fiscali, autorità di vigilanza o soggetti pubblici.
Applicazione del D.Lgs. 239/1996 e trattamento dei soggetti non residenti
La circolare precisa che ai titoli si applicano le disposizioni del D.Lgs. 239/1996. Ne deriva che continua a trovare applicazione il regime di esenzione previsto dall'articolo 6 del decreto per alcuni soggetti non residenti, tra cui i residenti in Stati o territori white list, gli investitori istituzionali esteri anche privi di soggettività tributaria, gli enti e organismi internazionali costituiti in base ad accordi internazionali resi esecutivi in Italia, nonché banche centrali e organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.
Sono invece assoggettati all'imposta sostitutiva nella misura ordinaria del 20% i cosiddetti nettisti, ossia:
- gli imprenditori individuali che detengono i titoli nell'ambito dell'attività d'impresa;
- i soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74 del TUIR e i soggetti esenti;
- gli investitori esteri che non rientrano nell'esenzione di cui all'articolo 6 del D.Lgs. 239/1996 o che non abbiano presentato la documentazione necessaria.
Ambito oggettivo: quali redditi beneficiano del 5%
L'aliquota agevolata si applica alla generalità dei redditi di capitale prodotti dai titoli, quando tali redditi rientrano nell'ambito del D.Lgs. 239/1996. La circolare chiarisce quindi che il beneficio riguarda non solo gli interessi, ma anche i cosiddetti scarti di emissione.
Se i titoli sono emessi al portatore, trovano applicazione le limitazioni previste dall'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 in materia di uso del contante e dei titoli al portatore.
Successione mortis causa
Nel caso di titoli caduti in successione, la circolare richiama i principi già espressi nella risoluzione n. 120/E del 24 luglio 2001. Gli interessi maturati fino alla data di apertura della successione restano riferibili al de cuius, mentre quelli maturati successivamente sono attribuibili agli eredi.
Fino a quando gli eredi non siano effettivamente individuati, i proventi percepiti devono essere tassati con il regime applicabile prima del decesso. Se, una volta individuati, agli eredi non spetta l'aliquota del 5%, l'intermediario dovrà applicare la maggiore imposta sui redditi maturati o percepiti nel periodo intercorrente tra l'apertura della successione e l'individuazione degli eredi.
Usufrutto, operazioni sul titolo e investimenti indiretti
La circolare affronta il caso dei titoli sui quali venga costituito un usufrutto. Se l'usufrutto è a favore di un soggetto che non possiede i requisiti per l'aliquota ridotta, il beneficio non si applica. Se invece l'usufruttuario è una persona fisica non esercente attività d'impresa, l'agevolazione spetta anche se il proprietario del titolo non potrebbe fruirne, perché rileva il titolare giuridico degli interessi ai sensi dell'articolo 984 c.c.
Non rientrano nell'agevolazione i proventi derivanti da operazioni di pronti contro termine e di prestito titoli aventi come sottostante questi titoli, poiché tali proventi derivano dal contratto e non direttamente dai titoli stessi.
Infine, l'aliquota ridotta non si applica quando i titoli sono detenuti indirettamente tramite fondi d'investimento, né quando i titoli sono inclusi nella composizione dei redditi derivanti da contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione. La circolare osserva che, nei casi in cui il legislatore ha voluto mantenere il beneficio anche per investimenti indiretti, ha previsto espressamente specifiche disposizioni, circostanza che qui non ricorre.
Vigilanza sull'applicazione
La circolare si conclude disponendo che le Direzioni Regionali vigilino affinché le istruzioni fornite siano puntualmente osservate dalle strutture dipendenti.
Punti principali
Finalità e quadro normativo
La circolare interviene per eliminare dubbi interpretativi e garantire un'applicazione uniforme sul territorio nazionale della disciplina dei Titoli di risparmio per l'economia meridionale. Richiama l'articolo 8, comma 4, del DL 70/2011, convertito dalla legge 106/2011, il D.Lgs. 239/1996 e il decreto MEF 1 dicembre 2011, che ha completato il quadro normativo operativo.
Soggetti che possono sottoscrivere i titoli e beneficiare dell'aliquota del 5%
In sede di emissione i titoli possono essere sottoscritti solo da persone fisiche non esercenti attività d'impresa. Sul mercato secondario, invece, i titoli possono essere acquistati da tutte le categorie di investitori, ma l'aliquota agevolata del 5% spetta solo alle persone fisiche non esercenti attività d'impresa. La nozione di attività d'impresa comprende sia quella commerciale sia quella agricola.
Imprenditori individuali e prova della destinazione dei titoli
Gli imprenditori individuali, compresi gli imprenditori agricoli, possono sottoscrivere o acquistare i titoli e fruire dell'aliquota ridotta solo se i titoli non sono detenuti nell'ambito dell'attività d'impresa. A tal fine, l'emittente deve acquisire una dichiarazione del sottoscrittore; nel caso di acquisto sul mercato secondario, tale dichiarazione deve essere acquisita dall'intermediario che applica l'imposta sostitutiva. Se i titoli sono detenuti fuori dall'impresa e inseriti in gestioni individuali di portafoglio soggette a risparmio gestito, gli interessi e gli altri proventi non concorrono al risultato di gestione.
Soggetti esclusi dall'agevolazione e persone fisiche non residenti
Non possono avvalersi dell'agevolazione associazioni di professionisti, società semplici ed assimilate ed enti non commerciali, poiché la norma si riferisce espressamente alle sole persone fisiche non esercenti attività d'impresa. L'aliquota del 5% si applica anche alle persone fisiche non residenti, mentre resta esclusa per soggetti non residenti diversi dalle persone fisiche e dagli imprenditori individuali che non detengano i titoli nell'impresa.
Verifica soggettiva e utilizzo di fiduciaria o autocertificazione
Se i titoli sono sottoscritti o acquistati tramite una società fiduciaria, la verifica dei requisiti soggettivi va effettuata con riferimento al fiduciante. La banca emittente o intermediaria può verificare la posizione soggettiva anche sulla base di una dichiarazione resa dall'interessato, in alternativa a certificazioni ufficiali di amministrazioni fiscali, autorità di vigilanza o soggetti pubblici.
Regime del D.Lgs. 239/1996 e soggetti non residenti
La disciplina agevolata richiama integralmente il D.Lgs. 239/1996. Ne consegue l'applicazione dell'esenzione per alcuni soggetti non residenti prevista dall'articolo 6 del decreto, come residenti in Stati o territori white list, investitori istituzionali esteri, enti e organismi internazionali, banche centrali e organismi che gestiscono riserve ufficiali. Sono invece assoggettati all'imposta sostitutiva ordinaria del 20% i cosiddetti nettisti: imprenditori individuali che detengono i titoli nell'impresa, soggetti esclusi dall'IRES ai sensi dell'articolo 74 TUIR e soggetti esenti, nonché gli investitori esteri fuori dal regime di esenzione o privi della documentazione necessaria.
Ambito oggettivo dell'aliquota agevolata
L'aliquota del 5% si applica a tutti i redditi di capitale prodotti dai titoli che rientrano nel regime del D.Lgs. 239/1996, quindi non solo agli interessi ma anche ai cosiddetti scarti di emissione. La circolare precisa inoltre che, se i titoli sono emessi al portatore, si applicano le limitazioni previste dall'articolo 49 del D.Lgs. 231/2007 in materia di contante e titoli al portatore.
Titoli caduti in successione
In caso di successione mortis causa, ai fini della tassazione degli interessi occorre distinguere tra interessi maturati fino alla data di apertura della successione, attribuiti al de cuius, e interessi maturati successivamente, attribuiti agli eredi. Fino all'effettiva individuazione degli eredi, i proventi devono essere tassati con il regime applicabile prima del decesso; se agli eredi non spetta l'aliquota del 5%, l'intermediario deve applicare la maggiore imposta sui redditi maturati o percepiti nel periodo intermedio.
Usufrutto, pronti contro termine, prestito titoli e investimenti indiretti
Se su titoli sottoscritti o acquistati da persone fisiche non imprenditrici viene costituito un usufrutto a favore di soggetti privi dei requisiti, l'aliquota ridotta non si applica; viceversa, se l'usufruttuario è una persona fisica non imprenditrice, l'agevolazione spetta perché rileva il titolare giuridico degli interessi. Non si applica invece il regime agevolato ai proventi di pronti contro termine e prestito titoli aventi come sottostante questi titoli, perché i proventi derivano dal contratto e non direttamente dai titoli. Parimenti, l'aliquota del 5% non spetta ai titoli detenuti indirettamente tramite fondi d'investimento né ai proventi confluiti in contratti di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione.
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