Sentenza n. 850/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 530/2024 del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, pubblicata in data 08 maggio 2024, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: inerzia del Ministero nell’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a. per ottenere l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Brescia, Sezione Lavoro, n. 530/2024, passata in giudicato, con la quale era stato accertato il suo diritto a ottenere la carta elettronica del docente per quattro annualità, nella misura di 500 euro per ciascun anno, e il Ministero era stato condannato a mettere a disposizione la carta o altro strumento equipollente. Nonostante la notifica della sentenza in forma esecutiva e il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14 d.l. 669/1996, il Ministero era rimasto inerte, omettendo sia il rilascio della carta sia l’accredito delle somme. Il ricorrente ha quindi chiesto la condanna dell’Amministrazione all’esecuzione entro sessanta giorni, con eventuale nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inadempimento, oltre alla rifusione delle spese di lite.
La decisione
Nel corso del giudizio il Ministero ha dichiarato di avere dato integrale esecuzione alla sentenza azionata il 25 febbraio 2026; la circostanza è stata confermata dal ricorrente. Il TAR ha pertanto dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’Amministrazione aveva adempiuto integralmente alla pronuncia posta in esecuzione. Le spese del giudizio sono state poste a carico del Ministero secondo il criterio della soccombenza, poiché l’ottemperanza è intervenuta soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stata inoltre disposta l’esecuzione della sentenza da parte dell’autorità amministrativa.
Norme richiamate
artt. 112 e ss. c.p.a.
Consentono di promuovere il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione del giudicato e degli altri provvedimenti giurisdizionali esecutivi.
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza davanti al giudice amministrativo; nel caso concreto il giudizio si è concluso per cessazione della materia del contendere a seguito dell’adempimento intervenuto in corso di causa.
art. 14 d.l. 669/1996, convertito dalla l. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo entro il quale le amministrazioni dello Stato e gli enti pubblici non economici completano le procedure per l’esecuzione dei provvedimenti giurisdizionali esecutivi comportanti il pagamento di somme.
art. 327 c.p.c.
È richiamato in relazione al termine per l’impugnazione della sentenza del giudice ordinario, decorso il quale il titolo è passato in giudicato.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, l’integrale esecuzione del provvedimento giurisdizionale da parte dell’amministrazione durante il processo determina la cessazione della materia del contendere.
- Quando l’amministrazione adempie al giudicato soltanto dopo la notifica e il deposito del ricorso per ottemperanza, le spese del giudizio possono essere poste a suo carico secondo il criterio della soccombenza virtuale o sostanziale, anche se la domanda di ottemperanza non richiede più una pronuncia esecutiva.
- Il giudizio di ottemperanza può essere esperito dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l’esecuzione dei titoli esecutivi nei confronti delle amministrazioni pubbliche, ove l’amministrazione sia rimasta inadempiente.
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