Corte di giustizia, Sentenza C-294/24
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 10 luglio 2025. — « Vodosnabdyavane i kanalizatsia »EAD contro ED. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Rayonen sad - Burgas. — Rinvio pregiudiziale – Direttiva 93/13/CEE – Clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori – Articolo 3, paragrafo 1 – Contratto di fornitura di servizi idrici e igienico sanitari – Esigibilità e dies a quo del termine di prescrizione del credito dipendenti dal comportamento del professionista – Requisito relativo all’esposizione dei motivi che giustificano la necessità di un’interpretazione di talune disposizioni del diritto dell’Unione da parte della Corte - Mancanza di sufficienti precisazioni – Irricevibilità. — Causa C-294/24
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di giustizia ha dichiarato irricevibile la domanda di pronuncia pregiudiziale del giudice di Burgas relativa a una clausola delle condizioni generali di un contratto di fornitura idrica. Il giudice nazionale non aveva sufficientemente spiegato perché l’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 fosse necessaria per definire la controversia, che riguardava in realtà l’obbligo del fornitore di emettere fatture mensili. La Corte non ha quindi esaminato il merito della presunta abusività della clausola e ha ricordato che il rinvio può essere riproposto con una motivazione più completa.
Rinvio pregiudiziale irricevibile per insufficiente motivazione sulla necessità dell’interpretazione dell’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 in una controversia su fatture per servizi idrici e prescrizione del credito.
La questione giuridica
Se l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13 debba essere interpretato nel senso che una clausola delle condizioni generali di un contratto di fornitura idrica, che impone al consumatore il pagamento entro 30 giorni dalla data di emissione della fattura, determini uno squilibrio significativo a danno del consumatore, anche perché l’esigibilità del credito e la decorrenza della prescrizione dipendono dall’emissione della fattura da parte del professionista, nonostante l’asserito mancato rispetto dell’obbligo di fatturazione mensile.
Principio di diritto
La Corte dichiara irricevibile il rinvio quando il giudice nazionale non spiega in modo sufficiente perché l’interpretazione della disposizione UE richiesta sia necessaria per decidere la controversia principale; in particolare, se il litigio riguarda l’inadempimento dell’obbligo del professionista di emettere fatture mensili e non la clausola oggetto del quesito, manca il collegamento necessario tra questione pregiudiziale e decisione del procedimento principale. In tali condizioni la Corte non entra nel merito dell’eventuale abusività della clausola e il giudice nazionale può presentare una nuova domanda meglio motivata.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 93/13/CEE
- Articolo 3, paragrafo 1, direttiva 93/13/CEE
- Articolo 84, primo comma, ZZD (legge bulgara sulle obbligazioni e i contratti)
- Articolo 114 ZZD
Irricevibilità del rinvio pregiudiziale su una clausola di fatturazione nei contratti idrici
La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale proposto dal Rayonen sad – Burgas in una controversia tra un fornitore di servizi idrici e una consumatrice, relativa al mancato pagamento di fatture per il consumo di acqua. Il giudice bulgaro chiedeva sostanzialmente se una clausola delle condizioni generali, che fa decorrere il termine di pagamento dalla data di emissione della fattura, fosse abusiva ai sensi della direttiva 93/13.
Fatti e procedimento principale
La società "Vodosnabdyavane i kanalizatsia" EAD forniva servizi idrici e igienico-sanitari nella città di Burgas sulla base di contratti individuali contenenti condizioni generali. Nel procedimento principale chiedeva la condanna della consumatrice ED al pagamento di somme dovute per consumi idrici, oltre interessi legali e un’indennità di mora. La consumatrice eccepiva, tra l’altro, la prescrizione triennale del credito, sostenendo che la decorrenza della prescrizione dipendesse dall’emissione delle fatture da parte del fornitore.
Normativa rilevante
La Corte richiama l’articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 93/13, che definisce la clausola abusiva come quella non negoziata individualmente che, in contrasto con la buona fede, determina un significativo squilibrio a danno del consumatore. Nel diritto bulgaro sono richiamati l’articolo 84, primo comma, ZZD, secondo cui il debitore è in mora alla scadenza del termine di adempimento, e l’articolo 114 ZZD, secondo cui la prescrizione decorre dal momento in cui il credito diventa esigibile.
Questione sottoposta alla Corte
Il giudice del rinvio dubitava della clausola dell’articolo 33, paragrafo 2, delle condizioni generali, che impone il pagamento entro 30 giorni dalla fattura, poiché l’esigibilità del credito e il dies a quo della prescrizione sarebbero stati, in pratica, rimessi alla sola emissione della fattura da parte del professionista. Il quesito era quindi centrato sull’eventuale squilibrio significativo creato da tale meccanismo contrattuale.
Ragionamento della Corte sulla ricevibilità
La Corte non entra nel merito dell’abusività della clausola, ma verifica preliminarmente se il rinvio sia sufficientemente motivato e pertinente. Ricorda che, ai sensi dell’articolo 267 TFUE, il giudice nazionale deve esporre il contesto di fatto e di diritto e spiegare le ragioni per cui l’interpretazione del diritto dell’Unione è necessaria per la soluzione della lite.
Nel caso di specie, la Corte osserva che la controversia principale verteva in realtà sull’inadempimento dell’obbligo del professionista, previsto dall’articolo 33, paragrafo 1, delle condizioni generali, di emettere fatture mensili. I dubbi del giudice del rinvio riguardavano invece il paragrafo 2 dello stesso articolo, relativo al termine di pagamento. Di conseguenza, mancava un nesso sufficiente tra la disposizione UE interpretanda e l’oggetto del procedimento principale.
Decisione
La Corte dichiara la domanda di pronuncia pregiudiziale irricevibile. Precisa tuttavia che il giudice del rinvio può presentare una nuova domanda, purché fornisca tutti gli elementi necessari a consentire una risposta utile.
Portata pratica
La decisione conferma che, nei rinvii pregiudiziali, la Corte non supplisce a carenze motivazionali della decisione di rinvio. Per gli operatori, il caso evidenzia l’importanza di distinguere con precisione tra clausola contrattuale contestata, disciplina nazionale della prescrizione e obblighi di fatturazione del professionista, soprattutto nei contenziosi su utility e servizi di fornitura continuativa.
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