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Sentenza

Sentenza n. 3791/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, Sezione Seconda, n. 277/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202503193

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: sentenza del TAR Calabria, Sez. II, n. 277/2025, che aveva annullato la revoca comunale dell'autorizzazione alla realizzazione di una stazione radio base

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (operatori telecomunicazioni)

Prevale il privato

La controversia

Il Comune ha appellato la sentenza con un unico motivo articolato in due profili. In primo luogo ha contestato l'accoglimento della censura relativa alla mancata corrispondenza tra la comunicazione di avvio del procedimento e il provvedimento finale di revoca, sostenendo che la comunicazione dovesse indicare soltanto l'oggetto del procedimento e che il provvedimento finale potesse contenere una motivazione più ampia e dettagliata. In secondo luogo ha contestato la valutazione del TAR sui presupposti sostanziali della revoca, sostenendo che la sopravvenuta legge regionale n. 44/2023, il regolamento comunale del 2021, la vicinanza dell'impianto a residenze abitate da persone affette da gravi patologie, la prossimità a un sito archeologico e l'individuazione di siti alternativi integrassero ragioni di pubblico interesse idonee a giustificare il ritiro dell'autorizzazione. Le società appellate hanno difeso la sentenza e una di esse ha riproposto i motivi non esaminati in primo grado ai sensi dell'art. 101, comma 2, c.p.a.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo assorbente l'infondatezza delle censure rivolte contro la valutazione sostanziale della revoca. Sul titolo autorizzatorio formatosi per silentium ai sensi dell'art. 87, comma 9, d.lgs. n. 259/2003 si era formato il giudicato con una precedente sentenza del Consiglio di Stato; pertanto il titolo poteva essere ritirato soltanto nel rispetto dei presupposti dell'art. 21-quinquies l. n. 241/1990 e senza utilizzare l'autotutela per eludere l'esito del giudizio precedente. Il giudice può verificare, anche attraverso l'esame della motivazione, l'effettiva sussistenza delle ipotesi legali di revoca, senza sostituirsi all'amministrazione nelle valutazioni di opportunità. Nel caso concreto, il mero richiamo alla nuova legge regionale e al regolamento comunale non dimostrava né l'incidenza delle sopravvenienze sulla specifica vicenda né l'esistenza di nuove esigenze di pubblico interesse. Le disposizioni del regolamento comunale che individuavano puntualmente le aree utilizzabili per gli impianti erano inoltre incompatibili con l'art. 8, comma 6, l. n. 36/2001 e dovevano essere disapplicate. La vicinanza a residenze di persone malate era stata dedotta genericamente, non risultava documentata, era anteriore o coeva al titolo e si poneva a fronte dell'assenso dell'ARPA. La prossimità al sito archeologico non era sufficientemente individuata, il richiamo all'art. 25 d.lgs. n. 50/2016 era inconferente e il vincolo archeologico era comunque preesistente all'autorizzazione. L'individuazione postuma di siti alternativi non poteva integrare una valida ragione di revoca. Gli approfondimenti istruttori richiesti dal Comune sono stati ritenuti superflui. I motivi riproposti dalle appellate non sono stati esaminati perché l'appello era infondato; spese integralmente compensate.

Norme richiamate

  • art. 21-quinquies l. 241/1990

    La revoca del provvedimento può essere disposta unicamente in caso di sopravvenienza di motivi di interesse pubblico, mutamento di situazioni di fatto, purché imprevedibili al momento dell'adozione del provvedimento, ovvero di rinnovata valutazione dell'interesse pubblico originario, salvo che per i provvedimenti autorizzatori o attributivi di vantaggi economici.

    La revoca di un titolo autorizzatorio già formato richiede la concreta dimostrazione di una delle ipotesi tassative previste dalla norma; il giudice può verificarne la sussistenza senza sostituire la propria valutazione di opportunità a quella amministrativa.

  • art. 87, comma 9, d.lgs. 259/2003

    Il titolo abilitativo per la realizzazione dell'impianto si era formato per silentium e, dopo il giudicato sulla sua formazione, poteva essere ritirato soltanto nel rispetto dei presupposti dell'autotutela.

  • art. 8, comma 6, l. 36/2001

    La disciplina comunale degli impianti di telecomunicazione non può predeterminare puntualmente le sole aree nelle quali è consentita l'installazione; disposizioni regolamentari di tale contenuto devono essere disapplicate.

  • art. 25 d.lgs. 50/2016

    Il richiamo alla disciplina della verifica preventiva dell'interesse archeologico è stato ritenuto inconferente perché l'impianto sorgeva vicino, e non direttamente sull'area sottoposta a vincolo.

  • art. 70 c.p.a.

    Il TAR aveva riunito i ricorsi connessi proposti dalle società contro i medesimi atti.

  • art. 98 c.p.a.

    Il Comune aveva chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza appellata; la domanda cautelare era stata respinta con precedente ordinanza.

  • art. 101, comma 2, c.p.a.

    I motivi non esaminati in primo grado erano stati riproposti da una parte appellata, ma il Consiglio di Stato non li ha scrutinati per l'infondatezza dell'appello.

Massime di principio

  • Un titolo autorizzatorio formatosi per silenzio-assenso e assistito da giudicato può essere ritirato in revoca soltanto al ricorrere concreto di una delle ipotesi tassative previste dall'art. 21-quinquies l. 241/1990; l'autotutela non può essere utilizzata surrettiziamente per superare o ignorare l'esito di una precedente lite sul titolo.
  • La sopravvenienza di una legge o di un regolamento non giustifica di per sé la revoca di un titolo già formato: l'amministrazione deve dimostrare l'incidenza concreta della nuova disciplina sulla specifica situazione e la derivazione da essa di una sopravvenuta esigenza di pubblico interesse.
  • Il giudice amministrativo può sindacare la sussistenza dei presupposti legali della revoca anche mediante il controllo della motivazione, senza invadere il merito amministrativo, quando verifica se le ragioni dedotte rientrino effettivamente nelle ipotesi dell'art. 21-quinquies l. 241/1990.
  • Le situazioni di fatto già esistenti al momento dell'adozione del titolo, o dedotte in modo generico e non documentato, non integrano un mutamento imprevedibile delle circostanze idoneo a fondare la revoca.
  • La disciplina comunale adottata ai sensi dell'art. 8, comma 6, l. 36/2001 non può individuare puntualmente le sole aree consentite per l'installazione degli impianti di telecomunicazione; le disposizioni regolamentari che impongono tale localizzazione devono essere disapplicate.

Come è indicizzato

MaterieTelecomunicazioni e impianti radioAutotutelaInvalidità del provvedimentoAppello
RamiEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
IstitutiAutotutela decisoriaEffetto conformativo e riedizione del potereDifetto di motivazioneDiscrezionalità amministrativa e tecnica

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