Cassazione Civile, Ordinanza n. 21091/2023 del 19/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (proprietario)
La controversia
La controversia origina da una domanda di regolamento di confini e di apposizione di termini proposta in primo grado. Nel corso del giudizio di primo grado è deceduta una delle parti; il processo è stato dichiarato interrotto e successivamente riassunto, ma il Tribunale ha ritenuto nullo l'atto di riassunzione perché privo dell'esposizione dei fatti di causa e ha quindi dichiarato estinto il giudizio. In appello la parte soccombente ha impugnato tale decisione, ma la Corte d'appello ha dichiarato l'impugnazione inammissibile sul presupposto che non fossero state riproposte espressamente le domande di merito ai sensi dell'art. 346 c.p.c. Nel ricorso per cassazione sono stati dedotti nove motivi: in sintesi, violazione dell'art. 346 c.p.c. per avere la Corte d'appello preteso una riproposizione espressa delle domande nonostante la sentenza di primo grado fosse solo processuale; violazione degli artt. 132, 303, 305, 125 disp. att. c.p.c., 112, 156, 348-bis, 281-sexies, 342 c.p.c., per omessa o insufficiente motivazione, omessa pronuncia, mancato esame dell'atto di riassunzione e delle censure di merito, nonché per l'erronea declaratoria di inammissibilità dell'appello.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo che quando la sentenza di primo grado abbia deciso esclusivamente una questione pregiudiziale di rito, l'impugnazione della statuizione processuale comporta implicitamente la riproposizione della domanda principale e non richiede una specifica riproposizione delle domande di merito ex art. 346 c.p.c. Poiché il Tribunale aveva definito la causa solo per ragioni processuali, la Corte d'appello avrebbe dovuto esaminare il gravame e, ove fondato, decidere nel merito o comunque rimettere la causa secondo i criteri ordinari. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 346 c.p.c.
La riproposizione delle domande non accolte non è necessaria quando la sentenza impugnata abbia deciso solo una questione pregiudiziale di rito e non il merito della domanda; in tal caso l'impugnazione della statuizione processuale equivale a volontà di proseguire il giudizio con implicita riproposizione della domanda principale.
art. 342 c.p.c.
L'atto di appello deve individuare la parte del provvedimento impugnato e le ragioni della dedotta violazione; tuttavia, se la decisione di primo grado è soltanto in rito, i motivi non possono riguardare il merito non deciso.
art. 303 c.p.c.
Richiamato nel contesto della riassunzione del processo interrotto, senza che la Corte di cassazione ne muti la disciplina nel caso concreto.
art. 305 c.p.c.
Richiamato in relazione agli effetti della riassunzione del processo interrotto e alla prosecuzione del giudizio pendente.
art. 125 disp. att. c.p.c.
Richiamato con riferimento al contenuto dell'atto di riassunzione, che non introduce un nuovo giudizio ma consente la prosecuzione di quello interrotto.
art. 132, nn. 4 e 5 c.p.c.
Invocato come vizio motivazionale e di contrasto tra motivazione e dispositivo, ma il relativo esame è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo motivo.
art. 112 c.p.c.
Richiamato per dedurre omessa pronuncia, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 156 c.p.c.
Richiamato in relazione alla sanatoria della nullità per raggiungimento dello scopo, ma il motivo è rimasto assorbito.
art. 348-bis c.p.c.
Richiamato come parametro della censura contro la dichiarazione di inammissibilità dell'appello, ma non esaminato nel merito per assorbimento.
art. 281-sexies c.p.c.
Richiamato per contestare il momento di lettura della sentenza di primo grado, ma il motivo è rimasto assorbito.
Massime di principio
- Quando la sentenza di primo grado definisce la causa esclusivamente con una decisione processuale o pregiudiziale di rito, l'appello contro tale statuizione non richiede la formale riproposizione delle domande di merito non esaminate.
- L'impugnazione della sola questione di rito vale come manifestazione della volontà di coltivare il giudizio e comporta la implicita riproposizione della domanda principale.
- Se il giudice d'appello ritiene fondato il motivo che investe la decisione in rito, deve esaminare le questioni di merito già dedotte in primo grado, poiché il merito non è coperto da alcuna pronuncia e non opera la necessità di rimessione al primo giudice nei casi ordinari.
- L'onere di specificità dei motivi di appello ex art. 342 c.p.c. va riferito alla parte effettivamente decisa della sentenza impugnata; non può pretendersi una critica al merito quando il merito non sia stato oggetto della decisione di primo grado.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21077/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21079/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21080/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21082/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21084/2023 del 19/07/2023
- ordinanza_civile · 19 lug 2023Cassazione Civile, Ordinanza n. 21085/2023 del 19/07/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →