Cassazione Penale, Sentenza n. 24876/2026 del 02/07/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (imputato)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la condanna di primo grado per falsa attestazione a pubblico ufficiale su identità o qualità personali e per guida dopo assunzione di sostanze stupefacenti. Deduceva un vizio di violazione di legge processuale: dopo la notifica del decreto di citazione in appello, la trattazione era stata in concreto celebrata in presenza, ma senza che al difensore fosse stata notificata la requisitoria del pubblico ministero e senza che fosse stato comunicato alle parti alcun avviso di trasformazione del rito da cartolare a orale. Sosteneva quindi di non essere stato posto in condizione di comparire, mentre in udienza erano presenti il sostituto del pubblico ministero e un difensore nominato ex art. 97, comma 4, c.p.p., in sostituzione del difensore di fiducia rimasto assente. La censura veniva qualificata come error in procedendo.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto fondato il ricorso. Ha affermato che, quando l'appello è stato introdotto per la trattazione cartolare e non risulta né una tempestiva richiesta di trattazione orale né una decisione officiosa della Corte di appello di passare al rito partecipato, la celebrazione dell'udienza in presenza del solo pubblico ministero, senza notificazione dell'avviso di trasformazione del rito al difensore e all'imputato, integra una nullità assoluta ex art. 179, comma 1, c.p.p., assimilabile all'omessa citazione dell'imputato per il giudizio in presenza e all'assenza del difensore nei casi di presenza obbligatoria. Di conseguenza, la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 495 c.p.
indicato come uno dei reati per i quali era stata affermata la responsabilità penale in appello, senza approfondimenti ulteriori nel merito.
art. 187, commi 1 e 1-quater, d.lgs. n. 285 del 1992
indicato come secondo titolo di responsabilità contestato e confermato nei gradi di merito.
art. 173 disp. att. cod. proc. pen.
richiamato per la modalità di formulazione del motivo di ricorso nei limiti strettamente necessari per la motivazione.
art. 598-bis, comma 1, cod. proc. pen.
la trattazione dell'appello avviene di regola con contraddittorio cartolare, salvo richiesta tempestiva di trattazione orale da parte dell'appellante e, in ogni caso, dell'imputato o del difensore.
art. 598-bis, comma 2, cod. proc. pen.
"Quando la richiesta è ammissibile, la corte dispone che l'udienza si svolga con la partecipazione delle parti e indica se l'appello sarà deciso a seguito di udienza pubblica o in camera di consiglio, con le forme previste dall'articolo 127. Il provvedimento è comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori"
la trasformazione del rito cartolare in rito orale richiede un provvedimento comunicato e notificato alle parti, così da consentire la partecipazione in presenza.
art. 598-bis, comma 3, cod. proc. pen.
è possibile anche una trasformazione officiosa del rito per la rilevanza delle questioni trattate; anche in tal caso il provvedimento va comunicato al procuratore generale e notificato ai difensori, salvo che la scelta fosse già indicata nel decreto di citazione.
art. 611 cod. proc. pen.
richiamato per la trattazione del ricorso senza intervento delle parti nel rinnovato regime introdotto dalla riforma.
art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
la deduzione di un error in procedendo consente alla Corte di cassazione di esaminare direttamente gli atti processuali.
art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen.
richiamato per contrapporre i limiti dell'accesso agli atti quando sia denunciata solo la motivazione illogica o mancante.
art. 97, comma 4, cod. proc. pen.
richiamato in relazione alla nomina del difensore sostituto in udienza.
art. 601, comma 3, cod. proc. pen.
richiamato per descrivere la citazione a giudizio in appello per la trattazione in camera di consiglio senza partecipazione delle parti.
art. 179, comma 1, cod. proc. pen.
la mancata notifica dell'avviso di trasformazione del rito e la conseguente mancata partecipazione dell'imputato e del difensore integrano una nullità assoluta.
art. 127 cod. proc. pen.
richiamato come disciplina delle forme dell'udienza partecipata disposta in appello.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello trattato di regola in forma cartolare, la celebrazione dell'udienza in presenza richiede una previa e rituale comunicazione alle parti della trasformazione del rito; in difetto, l'assetto partecipato non può considerarsi validamente instaurato nei confronti dell'imputato e del difensore.
- La mancata notifica dell'avviso di passaggio dal rito cartolare al rito orale, quando l'udienza si svolga comunque in presenza senza che imputato e difensore siano posti in condizione di comparire, integra una nullità assoluta ai sensi dell'art. 179 c.p.p.
- In presenza di un error in procedendo denunciato ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. c), c.p.p., la Corte di cassazione può accedere direttamente agli atti processuali per verificare la ritualità del procedimento e l'eventuale verificazione della nullità.
- La nullità non è esclusa dal fatto che all'udienza partecipi soltanto il pubblico ministero o un difensore sostituto, se l'imputato e il difensore di fiducia non siano stati regolarmente avvisati della trasformazione del rito e quindi non abbiano potuto esercitare pienamente il contraddittorio.
- La trasformazione officiosa del rito in appello, quando consentita dalla legge, produce effetti solo se il relativo provvedimento è portato a conoscenza delle parti secondo le forme previste, costituendo tale avviso la condizione per la valida celebrazione del giudizio in presenza.
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