Cassazione Penale, Sentenza n. 42619/2024 del 21/11/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione per violazione di legge e vizi di motivazione: il ricorrente censura che la condanna per il reato ex art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 sia stata pronunciata senza acquisire l'istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato e la certificazione ISEE allegata, documenti che, secondo la difesa, avrebbero dimostrato la corrispondenza del reddito dichiarato con l'ISEE e la mancanza di consapevolezza della falsità (dolo). Si sosteneva altresì che D'Alesio, essendo detenuto, aveva autocertificato un reddito desunto dall'ISEE.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che la Corte d'appello e il Tribunale avessero ampiamente motivato la decisione: l'istanza è stata effettivamente presentata e le indagini della Guardia di Finanza hanno accertato una sostanziale discrepanza tra il reddito dichiarato (11.880,40 euro) e quello effettivamente percepito dal nucleo familiare (78.735,00 euro). La Corte ha richiamato la giurisprudenza che esclude la rilevanza primaria dell'ISEE per l'ammissione al gratuito patrocinio, ha qualificato il reato di cui all'art. 95 come reato di mera condotta comprensivo di omissioni e false indicazioni e ha affermato che l'errore sulla nozione di reddito è inescusabile; inoltre il dolo generico o eventuale è sufficiente per integrare il reato. Ha quindi confermato la condanna (pena di 1 anno di reclusione e multa) e ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Norme richiamate
art. 95 d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
Reato di mera condotta che comprende ogni falsa indicazione o omissione nelle dichiarazioni per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato, rilevante indipendentemente dall'effettiva esistenza o meno delle condizioni di reddito; integrare il reato richiede dolo, anche generico o eventuale.
DPCM 5 dicembre 2013, n. 159 (ISEE)
L'ISEE riguarda prestazioni sociali e non include le prestazioni erogate in sede di amministrazione della giustizia; pertanto l'ISEE non è criterio valido e sostitutivo per l'ammissione al patrocinio a spese dello Stato ai sensi del d.P.R. n.115.
art. 128 decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e art. 1 comma 2 legge 8 novembre 2000 n. 328
Riferimenti normativi richiamati nel DPCM 159/2013 per definire l'ambito delle prestazioni sociali soggette a ISEE; usati per spiegare i limiti applicativi dell'ISEE rispetto al patrocinio a spese dello Stato.
art. 76 d.P.R. n. 115 (citato nel testo)
Richiamato dalla giurisprudenza come norma di riferimento sulla dichiarazione sostitutiva; l'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio è considerato inescusabile perché la norma è richiamata dall'articolo incriminatore e dunque non è norma extrapenale.
art. 5 del medesimo d.P.R. n. 115
Richiamato come collegamento normativo con art. 76 e con la disciplina delle dichiarazioni sostitutive per il gratuito patrocinio; rafforza il carattere penalmente rilevante delle false attestazioni o omissioni.
Massime di principio
- La presentazione di una istanza per il patrocinio a spese dello Stato con dichiarazioni non corrispondenti alla realtà può integrare il reato ex art. 95 d.P.R. 115/2002 anche se il richiedente allega una certificazione ISEE.
- L'ISEE non ha portata automatica per l'ammissione al gratuito patrocinio e non sostituisce la nozione di reddito rilevante ai fini del d.P.R. 115; pertanto la corrispondenza con l'ISEE non esclude automaticamente la responsabilità penale.
- Per il reato di cui all'art. 95 è sufficiente il dolo generico o il dolo eventuale: non è necessario dimostrare l'intento specifico di ottenere un vantaggio patrimoniale.
- L'errore sulla nozione di reddito ai fini del patrocinio è generalmente considerato inescusabile, specialmente quando la discrepanza è evidente rispetto alla composizione del nucleo familiare e ai redditi percepiti.
- Dal punto di vista della difesa, è comunque consigliabile produrre e custodire tutta la documentazione (istanze, ISEE, ricevute) e argomentare concretamente come si è formato il dato dichiarato, soprattutto se il dichiarante era in condizioni particolari (es. detenzione).
- In situazioni analoghe, il giudice può ritenere superflua l'acquisizione del documento allegato quando altre prove già dimostrino la presentazione dell'istanza e la falsità della dichiarazione; tuttavia l'acquisizione del documento può restare strategica per contestare il dolo.
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