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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11667/2024 del 30/04/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (conduttore)

La controversia

La controversia nasce da un precedente giudizio in cui una società conduttrice aveva esercitato il riscatto agrario/locatizio ex art. 39 della L. n. 392/1978 per un immobile acquistato da una terza acquirente, ottenendo una sentenza passata in giudicato che trasferiva la proprietà dell'unità immobiliare. Successivamente la stessa società ha promosso un nuovo giudizio chiedendo di accertare che il bene effettivamente riscattato e trasferito dal precedente giudicato non era quello indicato come sub 602, ma quello distinto al N.C.E.U. come sub 604, affermando che nella sentenza precedente vi era stato un errore di individuazione catastale e che la proprietà dell'immobile sub 604 le spettava in via esclusiva. I convenuti, tra cui gli eredi del soggetto indicato come proprietario del bene erroneamente ricondotto al sub 604, hanno resistito invocando il giudicato formatosi sulla sentenza precedente e contestando la possibilità di riaprire la questione con un nuovo giudizio. Nel ricorso per cassazione gli eredi hanno dedotto, con un primo motivo, violazione dell'art. 2909 c.c. per contraddittoria applicazione del giudicato, sostenendo che la Corte d'appello avesse erroneamente escluso l'identità tra i due giudizi; con un secondo motivo hanno dedotto violazione dell'art. 39 L. n. 392/1978 e vizio di motivazione, lamentando che l'accertamento sull'esatto assetto del trasferimento doveva essere compiuto nel giudizio di riscatto e non in un autonomo giudizio successivo, ormai precluso dal decorso del termine perentorio.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondati entrambi i motivi. Ha affermato che la domanda proposta dalla società non mirava a rimettere in discussione il merito già coperto dal giudicato, ma soltanto a interpretare il precedente giudicato per individuarne esattamente la portata e correggere un errore formale di indicazione catastale. Ha valorizzato il principio secondo cui, nell'individuazione di un immobile, prevalgono i dati oggettivi del titolo, come confini e identificazione sostanziale del bene, mentre i dati catastali hanno funzione sussidiaria e, se contrastanti o errati, non sono निर्णanti. Ha quindi confermato la decisione della Corte d'appello, che aveva accertato che il bene effettivamente oggetto del riscatto e del trasferimento era quello identificato come sub 604 e non il sub 602. Conseguentemente il ricorso è stato respinto, con condanna dei ricorrenti alle spese e con obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.

Norme richiamate

  • art. 2909 c.c.

    Il giudicato non impedisce un successivo giudizio che abbia ad oggetto l'interpretazione della portata del titolo giudiziale, quando la nuova domanda sia diretta a chiarire l'esatto oggetto del bene già definitivamente riconosciuto e non a rimettere in discussione il merito coperto da giudicato.

  • art. 39 L. n. 392/1978

    Il diritto di riscatto del conduttore viene richiamato come titolo sostanziale della pretesa; la Corte rileva che il nuovo giudizio non introduce un nuovo riscatto, ma mira a precisare l'esatto bene già colpito dagli effetti del riscatto esercitato in precedenza.

  • art. 360 c.p.c.

    I motivi sono stati ricondotti alle dedotte violazioni di legge e al vizio di motivazione, ma sono stati ritenuti infondati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Poiché il ricorso è stato respinto, la Corte ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato come base del rinvio all'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Il giudicato sostanziale non preclude un successivo giudizio se la nuova domanda è finalizzata non a mutare la decisione di merito, ma a interpretarne la portata per individuare con precisione l'oggetto del bene o del rapporto già definito.
  • Nell'identificazione di un immobile, hanno valore prevalente i dati oggettivi del titolo e della descrizione sostanziale del bene; le indicazioni catastali hanno carattere sussidiario e, in caso di errore o contrasto, non sono decisive.
  • L'interpretazione del giudicato può essere ammessa per rimuovere un'incertezza derivante da un errore formale di indicazione del bene, purché non si traduca in una modifica sostanziale del decisum.
  • Chi deduce violazione del giudicato deve dimostrare che la nuova domanda incide sul medesimo petitum e sulla medesima causa petendi già definitivamente decisi; se la controversia concerne solo l'esatta individuazione del bene, l'eccezione di giudicato può essere respinta.
  • Quando il bene controverso è già stato sostanzialmente individuato nel titolo giudiziale tramite elementi oggettivi, l'errore nel numero catastale non impedisce di ricondurre al medesimo bene gli effetti del precedente accertamento.

Come è indicizzato

MaterieLocazione commercialeImpresegnazione?Contratto preliminareImpugnazioni
RamiContrattiProcesso civileImmobiliareLocazioni
IstitutiGiudicatoOnere della prova

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