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Cassazione Penale, Ordinanza n. 23119/2026 del 23/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, ravvisando profili di colpa nell'aver proposto un'impugnazione manifestamente inammissibile, lo ha condannato altresì al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Torino che aveva confermato la sua condanna per furto di bicicletta. Ha articolato quattro motivi: il primo lamentava vizio di motivazione rispetto alle proprie dichiarazioni del 21 giugno 2022, al verbale dei Carabinieri del 20 giugno 2022 e al fascicolo fotografico; il secondo deduceva la totale mancanza di motivazione sulla pretesa impossibilità materiale di impossessarsi della bicicletta; il terzo censurava la mancata motivazione sul fatto che la persona offesa non lo avesse riconosciuto; il quarto denunciava il vizio di motivazione sull'incompatibilità dell'orario del furto, asseritamente errato, con la sua presenza altrove. La Corte di cassazione ha ritenuto che tali censure, pur formalmente prospettate come vizi di motivazione, mirassero in realtà a ottenere un diverso apprezzamento del compendio probatorio e una ricostruzione alternativa dei fatti, non consentiti in sede di legittimità; inoltre, non era stato dedotto in modo specifico un travisamento della prova, non essendo sufficiente richiamare in modo generico solo alcune risultanze acquisite.

Norme richiamate

  • art. 624-bis c.p.

    È la norma incriminatrice per il delitto per cui la condanna di merito era stata confermata; dal testo emerge solo il richiamo alla fattispecie, senza ulteriori precisazioni sul tipo di condotta

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in presenza di colpa, al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato solo indirettamente dalla doglianza sulla prova; il testo non sviluppa un autonomo principio su tale norma

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una rivalutazione del merito o proporre una ricostruzione alternativa dei fatti quando le censure, pur formalmente qualificate come vizi di motivazione, si risolvano in una diversa lettura delle prove.
  • Il travisamento della prova non può essere dedotto in modo generico mediante il richiamo selettivo di alcune risultanze istruttorie, ma deve essere denunciato in modo specifico e compiuto.
  • La deduzione di una omessa o illogica motivazione è inammissibile quando mira soltanto a contestare l'apprezzamento del compendio probatorio compiuto dai giudici di merito.
  • L'inammissibilità del ricorso per cassazione determina la condanna del ricorrente alle spese processuali e, se vi è colpa nella proposizione di un'impugnazione manifestamente infondata o inammissibile, anche al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniFurto
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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