Corte di giustizia, Sentenza C-536/22
Sentenza della Corte (Quinta Sezione) del 14 marzo 2024. — MW e CY contro VR Bank Ravensburg-Weingarten eG. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landgericht Ravensburg. — Rinvio pregiudiziale – Tutela dei consumatori – Direttiva 2014/17/UE – Articolo 25, paragrafo 3 – Contratti di credito ai consumatori relativi a beni immobili residenziali – Estinzione anticipata – Indennizzo del creditore – Lucro cessante del creditore – Metodo di calcolo del lucro cessante. — Causa C-536/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha chiarito la portata dell'articolo 25 della direttiva 2014/17 sul rimborso anticipato dei mutui immobiliari ai consumatori. Ha stabilito che la tutela europea opera anche quando il consumatore arriva al rimborso anticipato dopo un recesso disciplinato dal diritto nazionale. Ha inoltre affermato che l'indennizzo del creditore può comprendere il mancato guadagno, inclusi gli interessi futuri non percepiti, e che il diritto dell'Unione non impone un unico metodo di calcolo né richiede di considerare l'utilizzo effettivo delle somme rimborsate.
Rimborso anticipato dei mutui immobiliari ai consumatori: possibilità di includere il mancato guadagno del creditore nell'indennizzo e criteri di calcolo, nonché applicabilità dell'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE anche dopo il recesso dal contratto secondo il diritto nazionale.
La questione giuridica
Se l'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE si applichi anche quando il consumatore estingue anticipatamente il credito dopo aver esercitato un recesso previsto dal diritto nazionale; se la nozione di indennizzo "equo e obiettivo" per i costi direttamente connessi al rimborso anticipato comprenda anche il mancato guadagno del creditore, inclusa la perdita degli interessi futuri; e se il diritto dell'Unione imponga criteri specifici per calcolare tale mancato guadagno, in particolare quanto alla considerazione del reinvestimento effettivo o fittizio delle somme rimborsate.
Principio di diritto
L'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE si applica anche se il consumatore estingue anticipatamente il credito dopo aver esercitato un recesso previsto dal diritto nazionale. Inoltre, l'articolo 25, paragrafo 3, non osta a che la normativa nazionale includa, tra gli elementi dell'indennizzo dovuto al creditore, il mancato guadagno derivante dalla perdita degli interessi contrattuali residui, purché l'indennizzo sia equo e obiettivo, non abbia natura sanzionatoria e non superi la perdita economica effettivamente subita dal creditore. La direttiva non impone che il calcolo tenga conto del reinvestimento effettivo delle somme rimborsate, lasciando agli Stati membri la scelta dei dettagli del metodo di calcolo, compreso l'eventuale ricorso a un reinvestimento fittizio, se conforme a tali condizioni.
Norme richiamate
- Articolo 267 TFUE
- Direttiva 2014/17/UE
- Articolo 25, paragrafi 1, 3 e 4, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 14, paragrafi 1 e 2, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2014/17/UE
- Articolo 1 direttiva 2014/17/UE
- Considerando 5 direttiva 2014/17/UE
- Considerando 6 direttiva 2014/17/UE
- Considerando 7 direttiva 2014/17/UE
- Considerando 21 direttiva 2014/17/UE
- Considerando 66 direttiva 2014/17/UE
- Allegato II, parte A, direttiva 2014/17/UE
- Allegato II, parte B, sezione 9, direttiva 2014/17/UE
- Direttiva 2008/48/CE
- Articolo 16, paragrafi 2 e 4, direttiva 2008/48/CE
Rimborso anticipato del credito immobiliare ai consumatori e indennizzo del creditore
La sentenza della Corte di giustizia, Quinta Sezione, resa nel procedimento pregiudiziale C-536/22 dal Landgericht Ravensburg, riguarda l'interpretazione dell'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE in materia di credito ai consumatori relativo a beni immobili residenziali. Il giudizio principale oppone due consumatori a una banca tedesca in merito al rimborso di un indennizzo richiesto per l'estinzione anticipata di un mutuo a tasso fisso.
Fatti e procedimento principale
Nel 2019 i consumatori avevano stipulato con VR Bank un contratto di mutuo immobiliare per l'acquisto di un appartamento. Il contratto prevedeva la possibilità di rimborso anticipato e un indennizzo calcolato secondo il metodo dell'"attivo-passivo", ritenuto ammissibile dalla giurisprudenza tedesca. Dopo la vendita dell'immobile nel 2020 e il recesso dal contratto, la banca chiese un indennizzo di EUR 27.614,17, che i consumatori pagarono ma successivamente contestarono chiedendone la restituzione.
Questioni pregiudiziali
Il giudice del rinvio ha chiesto, in sostanza:
- se l'indennizzo previsto dall'articolo 25, paragrafo 3, della direttiva 2014/17/UE comprenda anche il mancato guadagno del creditore, in particolare gli interessi non più percepiti;
- se il diritto dell'Unione imponga criteri specifici di calcolo del mancato guadagno, soprattutto quanto al reinvestimento delle somme rimborsate e all'uso di un rendimento forfettario;
- se l'articolo 25 si applichi anche quando il rimborso anticipato avviene dopo il recesso dal contratto secondo il diritto nazionale.
Normativa rilevante
La Corte richiama anzitutto l'articolo 25 della direttiva 2014/17/UE, che riconosce al consumatore il diritto di adempiere anticipatamente agli obblighi contrattuali e consente agli Stati membri di prevedere un indennizzo per il creditore, purché sia equo, obiettivo, limitato alla perdita economica e non costituisca una sanzione. Sono richiamati anche:
- l'articolo 2, paragrafo 1, che consente agli Stati membri di adottare disposizioni più rigorose a tutela dei consumatori;
- l'articolo 14 e l'allegato II, relativi alle informazioni precontrattuali e al PIES, che devono indicare anche le penali o i costi per l'estinzione anticipata;
- il considerando 66, che insiste sulla possibilità di rimborso anticipato e sulla limitazione dell'indennizzo alla perdita economica del creditore. La Corte richiama inoltre la direttiva 2008/48/CE, in particolare l'articolo 16, paragrafo 4, lettera b), come elemento di contesto sistematico.
Ragionamento della Corte: applicabilità dell'articolo 25 dopo il recesso nazionale
La Corte ha respinto l'eccezione di irricevibilità e ha affermato che l'articolo 25 della direttiva 2014/17 si applica anche se il consumatore ha previamente esercitato un diritto di recesso previsto dal diritto nazionale. La direttiva non disciplina le modalità, le condizioni e le conseguenze giuridiche del recesso straordinario, lasciando tali aspetti al diritto nazionale, ma ciò non può svuotare di effetto utile la tutela europea sul rimborso anticipato. La Corte ha osservato che sarebbe contrario agli obiettivi della direttiva far dipendere la protezione del consumatore dalla scelta della modalità nazionale di estinzione del contratto.
Ragionamento della Corte: mancato guadagno e perdita degli interessi
Quanto alla prima questione, la Corte ha ritenuto che la nozione di "eventuali costi direttamente connessi al rimborso anticipato" non escluda il mancato guadagno del creditore, comprese le somme corrispondenti agli interessi contrattuali residui non più percepiti. Il limite massimo dell'indennizzo è infatti la perdita economica del creditore, formula che, per la Corte, consente di includere anche la perdita di reddito derivante dalla cessazione anticipata del rapporto. La Corte valorizza, inoltre, il fatto che l'articolo 25, paragrafo 4, e l'allegato II richiedono informazioni sul metodo di calcolo e sulle ipotesi utilizzate, il che presuppone che l'indennizzo possa essere determinato con criteri che tengano conto di elementi economici più ampi dei soli costi amministrativi.
Ragionamento della Corte: metodo di calcolo e reinvestimento
Sulla seconda questione, la Corte afferma che la direttiva non contiene prescrizioni dettagliate sul calcolo del rendimento da reinvestimento né impone di considerare il modo in cui il creditore utilizza effettivamente le somme rimborsate. Gli Stati membri conservano quindi un margine di discrezionalità nella determinazione del metodo di calcolo, purché siano rispettati i tre requisiti dell'articolo 25, paragrafo 3:
- indennizzo equo e obiettivo;
- assenza di una penale per il consumatore;
- limite massimo corrispondente alla perdita economica del creditore. La Corte considera quindi compatibile con la direttiva un metodo forfettario basato su un reinvestimento ipotetico, come il metodo dell'"attivo-passivo", se il giudice nazionale ne verifica la conformità a tali requisiti.
Decisione e principi affermati
La Corte risponde che:
- l'articolo 25 della direttiva 2014/17 si applica anche quando il consumatore estingue anticipatamente dopo aver esercitato un recesso nazionale;
- l'articolo 25, paragrafo 3, non osta a che la normativa nazionale includa il mancato guadagno del creditore, inclusa la perdita degli interessi residui, nell'indennizzo per rimborso anticipato;
- la direttiva non impone di considerare l'utilizzo effettivo delle somme rimborsate nel calcolo del mancato guadagno. In sostanza, la Corte conferma un ampio margine di scelta degli Stati membri nella tecnica di quantificazione dell'indennizzo, ma entro i limiti sostanziali fissati dal diritto dell'Unione a tutela del consumatore.
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