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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-336/22

Sentenza della Corte (Terza Sezione) del 14 marzo 2024. — f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG contro Hauptzollamt Bielefeld. — Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Düsseldorf. — Rinvio pregiudiziale – Fiscalità – Regime generale delle accise – Direttiva 2008/118/CE – Articolo 1, paragrafo 2 – Altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Condizioni di prelievo – Finalità specifiche perseguite dall’imposta – Accisa applicata al tabacco lavorato – Direttiva 2011/64/UE – Articolo 14 – Regole di imposizione – Rispetto di tali norme da parte di altre imposte indirette sui prodotti sottoposti ad accisa – Tabacco riscaldato – Normativa nazionale che prevede per tale tabacco una struttura e un’aliquota d’imposta diverse da quelle applicabili alla categoria “altri tabacchi da fumo”. — Causa C-336/22

Giurisprudenza europea62022CJ0336

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha ritenuto compatibile con il diritto dell’Unione l’imposta addizionale tedesca sul tabacco riscaldato, qualificandola come "altra imposta indiretta avente finalità specifiche" ai sensi della direttiva 2008/118. Ha inoltre considerato assorbite le censure fondate sull’articolo 14 della direttiva 2011/64, una volta affermata la conformità della misura alla disciplina delle altre imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa. Il rinvio è stato deciso nel senso che tale imposta aggiuntiva può essere applicata.

Interpretazione dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE: legittimità di un’imposta addizionale nazionale sul tabacco riscaldato calcolata in rapporto all’accisa sulle sigarette

La questione giuridica

Se un’imposta nazionale addizionale applicata al tabacco riscaldato, pari all’80% dell’accisa sulle sigarette previa detrazione dell’accisa sul tabacco da pipa, possa qualificarsi come "altra imposta indiretta avente finalità specifiche" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118; in subordine, se la stessa sia incompatibile con l’articolo 14, paragrafi 1 e 3, della direttiva 2011/64 per la sua struttura e per il diverso trattamento rispetto agli altri tabacchi da fumo.

Principio di diritto

L’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE non osta a una normativa nazionale che assoggetti il tabacco riscaldato a un’imposta addizionale calcolata sull’80% dell’accisa sulle sigarette, detraendo l’accisa sul tabacco da pipa, quando tale imposta sia diretta a una finalità specifica non meramente di bilancio e rispetti l’economia generale delle regole dell’Unione in materia di accise; il tabacco riscaldato, ove rientri nella nozione di tabacco da fumo della direttiva 2011/64, può quindi essere gravato da una simile imposta indiretta supplementare.

Norme richiamate

  • Articolo 267 TFUE
  • Direttiva 2008/118/CE
  • Articolo 1, paragrafo 2, direttiva 2008/118/CE
  • Direttiva 2011/64/UE
  • Articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, direttiva 2011/64/UE
  • Articolo 2, paragrafo 1, direttiva 2011/64/UE
  • Articolo 5, paragrafo 1, direttiva 2011/64/UE

Imposta addizionale sul tabacco riscaldato e direttiva sulle accise

La pronuncia riguarda un rinvio pregiudiziale del Finanzgericht Düsseldorf in materia di accise sul tabacco lavorato. La Corte è chiamata a valutare se una normativa tedesca che introduce, dal 1° gennaio 2022, un’imposta addizionale sul tabacco riscaldato sia compatibile con la direttiva 2008/118/CE e, in subordine, con la direttiva 2011/64/UE.

Fatti e procedimento principale

La società f6 Cigarettenfabrik GmbH & Co. KG produce bastoncini di tabacco riscaldato destinati a essere utilizzati in un dispositivo elettronico. Tali prodotti, fino al 31 dicembre 2021, erano tassati in Germania solo come tabacco da pipa; dal 1° gennaio 2022 il TabStG ha previsto, oltre a tale imposizione, un’imposta supplementare per il tabacco riscaldato.

La nuova disciplina prevede che l’importo dell’imposta addizionale corrisponda all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile al tabacco da pipa. La f6 ha contestato la legittimità di tale prelievo dinanzi al giudice nazionale.

Normativa dell’Unione rilevante

La Corte richiama anzitutto l’articolo 1, paragrafo 1, lettera c), e paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE, che disciplina il regime generale delle accise e consente agli Stati membri di applicare ai prodotti soggetti ad accisa altre imposte indirette aventi finalità specifiche, a condizione che siano rispettate le norme fiscali dell’Unione in materia di determinazione della base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo.

Viene inoltre esaminata la direttiva 2011/64/UE, in particolare:

  • l’articolo 2, che definisce i tabacchi lavorati;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, che definisce il tabacco da fumo;
  • l’articolo 14, paragrafi 1, 2 e 3, relativo alla struttura e alle aliquote dell’accisa sui tabacchi lavorati.

Questioni pregiudiziali

Il giudice del rinvio chiedeva, in sostanza:

  • se l’imposta addizionale sul tabacco riscaldato fosse un’"altra imposta indiretta avente finalità specifiche" ai sensi dell’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118;
  • in caso negativo, se la misura violasse l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/64 per il trattamento differenziato rispetto agli altri tabacchi da fumo;
  • sempre in subordine, se la struttura della tassa fosse incompatibile con l’articolo 14, paragrafi 1, lettera b), e 2, lettera c), della medesima direttiva.

Ragionamento della Corte: qualificazione del tabacco riscaldato

La Corte osserva preliminarmente che il tabacco riscaldato oggetto della causa, per le sue caratteristiche concrete, può rientrare nella nozione di tabacco da fumo di cui all’articolo 5, paragrafo 1, della direttiva 2011/64: si tratta infatti di tabacco trinciato o frazionato, oppure di cascami di tabacco preparati per la vendita al minuto, che può essere fumato o comunque consumato senza ulteriore trasformazione industriale.

Di conseguenza, tale prodotto rientra tra i tabacchi lavorati soggetti alla direttiva 2011/64 e, quindi, costituisce un "prodotto sottoposto ad accisa" ai sensi della direttiva 2008/118.

Ragionamento della Corte: finalità specifica e altre imposte indirette

La Corte ricorda che, per essere ammessa dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, una tassa supplementare deve soddisfare due condizioni cumulative:

  • perseguire una finalità specifica, non puramente di bilancio;
  • rispettare l’economia generale delle norme dell’Unione applicabili alle accise o all’IVA quanto a base imponibile, calcolo, esigibilità e controllo.

Quanto alla finalità specifica, la Corte ribadisce che non basta un obiettivo di entrata, ma che l’imposta può essere giustificata se la sua struttura è idonea a incidere sul comportamento dei contribuenti in modo coerente con la finalità perseguita. Nel caso di specie, l’obiettivo indicato è la tutela della salute e la dissuasione dal consumo di nicotina, mediante un riallineamento della tassazione del tabacco riscaldato a quella delle sigarette.

La Corte considera tale obiettivo sufficiente a integrare una finalità specifica, poiché l’imposta mira a scoraggiare il consumo di un prodotto ritenuto nocivo attraverso un aumento del carico fiscale.

Ragionamento della Corte: rispetto delle regole di imposizione dell’Unione

La Corte afferma che l’imposta addizionale non deve necessariamente rispettare in modo integrale tutte le regole delle accise armonizzate, essendo sufficiente una conformità all’economia generale della disciplina. Sotto questo profilo, il fatto che la tassa si basi su un meccanismo misto, che combina elementi riferiti al peso e un riferimento all’imposizione sulle sigarette, non impedisce la qualifica richiesta dall’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118.

Effetti sull’articolo 14 della direttiva 2011/64

Poiché la Corte accoglie la prima questione e ritiene applicabile l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118, non risponde alle questioni successive. Nondimeno, nel ragionamento osserva che l’articolo 14, paragrafo 3, della direttiva 2011/64 mira a evitare trattamenti discriminatori tra prodotti comparabili, mentre la categoria residuale degli "altri tabacchi da fumo" può comprendere prodotti eterogenei.

Decisione

La Corte dichiara che l’articolo 1, paragrafo 2, della direttiva 2008/118/CE deve essere interpretato nel senso che la nozione di "altra imposta indiretta avente finalità specifiche sui prodotti sottoposti ad accisa" comprende un’imposta addizionale applicabile al tabacco riscaldato, pari all’80% dell’importo dell’accisa applicabile alle sigarette, previa detrazione dell’importo dell’accisa applicabile a tale tabacco riscaldato.

Le seconde e terze questioni non vengono esaminate, perché assorbite dalla risposta alla prima.

Come è indicizzato

Materieaccisetassazione del tabaccotabacco riscaldatoimposte indirettearmonizzazione fiscale

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