Corte di giustizia, Sentenza C-439/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 marzo 2024. — Commissione europea contro Irlanda. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione. — Causa C-439/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accertato che l’Irlanda non aveva trasposto né comunicato entro il termine fissato la direttiva (UE) 2018/1972 sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Ha ritenuto irrilevanti le difficoltà costituzionali e legislative invocate dallo Stato membro e ha dichiarato l’inadempimento ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva. Pur prendendo atto della successiva trasposizione e della rinuncia della Commissione alla penalità, la Corte ha comunque inflitto una somma forfettaria di EUR 4 500 000. Ha inoltre condannato l’Irlanda alle spese.
Inadempimento dell’Irlanda per mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, con condanna al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se l’Irlanda sia venuta meno agli obblighi di recepimento e di comunicazione previsti dall’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972; se, in presenza di una mancata comunicazione delle misure di trasposizione, la Corte possa irrogare una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; e quali criteri debbano guidare la determinazione dell’importo della sanzione, tenendo conto della parziale trasposizione successiva e delle circostanze invocate dallo Stato membro.
Principio di diritto
Quando uno Stato membro non adotta entro il termine previsto dalla direttiva le disposizioni nazionali necessarie per il suo recepimento e non le comunica alla Commissione, sussiste un inadempimento ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva e tale mancata comunicazione rientra nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. La Corte può allora condannare lo Stato membro al pagamento di una somma forfettaria, anche se nel corso del procedimento la direttiva venga poi trasposta, poiché la sanzione serve a garantire un’effettiva dissuasione e a prevenire la reiterazione di violazioni analoghe; nella determinazione dell’importo contano gravità, durata e capacità finanziaria, senza che difficoltà dell’ordinamento interno o del calendario legislativo possano giustificare il ritardo.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 da parte dell’Irlanda
La sentenza concerne un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro l’Irlanda ai sensi degli articoli 258 TFUE e 260, paragrafo 3, TFUE. Oggetto della controversia è la mancata adozione e comunicazione delle misure nazionali necessarie per recepire la direttiva (UE) 2018/1972, recante il codice europeo delle comunicazioni elettroniche.
Fatti e procedimento precontenzioso
La direttiva imponeva agli Stati membri di adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 21 dicembre 2020 e di comunicarle immediatamente alla Commissione. Poiché l’Irlanda non aveva trasmesso alcuna misura di trasposizione, la Commissione ha avviato la procedura d’infrazione con lettera di messa in mora del 3 febbraio 2021 e successivo parere motivato del 23 settembre 2021, prorogato fino al 23 febbraio 2022.
L’Irlanda ha riconosciuto il ritardo, ma ha richiamato difficoltà interne connesse, in particolare, alla sentenza della Supreme Court irlandese nel caso Zalewski v Adjudication Officer, sostenendo che essa aveva imposto nuove cautele costituzionali nell’iter legislativo. Nel corso del giudizio, ha poi comunicato progressivi atti di trasposizione e, infine, ha sostenuto di aver completato il recepimento il 1º dicembre 2023.
Questioni esaminate dalla Corte
La Corte ha anzitutto verificato se, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, l’Irlanda avesse adempiuto agli obblighi derivanti dall’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva. Ha poi esaminato se la successiva trasposizione facesse venir meno l’interesse a pronunciarsi sulla penalità e se sussistessero i presupposti per imporre comunque una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
Inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE
La Corte ha ribadito che l’inadempimento va valutato alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato, come prorogato dalla Commissione. Alla data del 23 febbraio 2022, l’Irlanda non aveva adottato né comunicato le misure necessarie per la trasposizione della direttiva 2018/1972.
Le giustificazioni addotte dallo Stato membro sono state respinte: secondo la giurisprudenza costante, difficoltà dell’ordinamento interno, prassi nazionali o complessità dell’iter legislativo non possono giustificare la tardiva o incompleta trasposizione di una direttiva. La Corte ha quindi dichiarato l’inadempimento dell’Irlanda rispetto all’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva.
Domanda di penalità e domanda di somma forfettaria
Poiché la Commissione, alla luce della sopravvenuta trasposizione, aveva rinunciato alla domanda di penalità, la Corte ha dichiarato che su tale domanda non occorreva più pronunciarsi.
Quanto alla somma forfettaria, la Corte ha confermato che la mancata comunicazione delle misure di recepimento rientra nell’ambito di applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Ha inoltre ricordato che la funzione della somma forfettaria è sanzionatoria e deterrente, volta a prevenire la reiterazione di analoghe violazioni e a tutelare la piena efficacia del diritto dell’Unione.
Criteri di determinazione della sanzione
Nel determinare l’importo, la Corte ha considerato:
- la gravità dell’infrazione, qualificata come significativa perché relativa alla mancata trasposizione del principale atto legislativo nel settore delle comunicazioni elettroniche;
- la durata dell’inadempimento, pari a 1073 giorni dal 22 dicembre 2020 al 30 novembre 2023;
- la capacità finanziaria dell’Irlanda.
La Corte ha riconosciuto che parte del ritardo poteva essere collegata alle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19, ma ciò non eliminava la necessità di una sanzione deterrente. Ha invece precisato che non potevano essere valorizzati, per escludere o ridurre eccessivamente la sanzione, né le difficoltà costituzionali interne né il peso istituzionale dello Stato membro come parametro autonomo, coerentemente con la giurisprudenza più recente.
Decisione
La Corte ha condannato l’Irlanda al pagamento di una somma forfettaria pari a EUR 4 500 000. Ha inoltre posto le spese a carico dell’Irlanda, comprese quelle sostenute dalla Commissione.
Principi pratici per il professionista
La pronuncia conferma che, nei procedimenti di infrazione per mancata trasposizione, la successiva adozione delle misure nazionali non elimina automaticamente la rilevanza della violazione pregressa. La somma forfettaria può essere mantenuta se l’inadempimento è stato grave e prolungato, soprattutto quando la direttiva incide su un settore strategico e la mancata comunicazione delle misure ha compromesso la piena efficacia del diritto dell’Unione.
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