Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-454/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 marzo 2024. — Commissione europea contro Repubblica di Lettonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione. — Causa C-454/22

Giurisprudenza europea62022CJ0454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accertato che la Lettonia non aveva trasposto nei termini la direttiva (UE) 2018/1972 né comunicato alla Commissione le misure necessarie. Ha però respinto la richiesta di penalità giornaliera, ritenendo che, con la comunicazione delle misure del 17 novembre 2022, l’inadempimento contestato ai fini dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE fosse cessato prima della chiusura del procedimento. È stata invece imposta una somma forfettaria di EUR 300000, in ragione della gravità e della durata dell’inadempimento e della necessità di prevenire future violazioni.

Inadempimento della Lettonia per mancata trasposizione tempestiva della direttiva (UE) 2018/1972 e condanna alla sola somma forfettaria, con esclusione della penalità giornaliera ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

La questione giuridica

Se la Repubblica di Lettonia fosse venuta meno agli obblighi di trasposizione e comunicazione previsti dall’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972; se tale inadempimento rientrasse nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; e quali sanzioni pecuniarie fossero appropriate, in particolare se potessero essere irrogate sia una penalità giornaliera sia una somma forfettaria, e con quali criteri di quantificazione.

Principio di diritto

Quando uno Stato membro non adotta entro il termine le misure necessarie per trasporre una direttiva e non le comunica alla Commissione, la Corte può constatare l’inadempimento ex articolo 258 TFUE e, se l’inosservanza rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, irrogare una sanzione pecuniaria. Se però lo Stato membro, prima della chiusura del procedimento, ha comunicato misure che ritiene idonee a completare la trasposizione, la penalità giornaliera non può essere inflitta nel quadro dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, poiché la Corte non può in tale sede verificare la correttezza della trasposizione; resta invece giustificata una somma forfettaria per la persistenza dell’inadempimento, determinata tenendo conto di gravità, durata e capacità finanziaria dello Stato membro.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Direttiva (UE) 2018/1972
  • Articolo 1 della direttiva (UE) 2018/1972
  • Articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1

Mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento proposto dalla Commissione europea contro la Repubblica di Lettonia per mancata trasposizione tempestiva del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La Corte è intervenuta anche sulla domanda di sanzioni pecuniarie formulate ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

Fatti e procedimento

La direttiva (UE) 2018/1972 imponeva agli Stati membri di adottare e pubblicare entro il 21 dicembre 2020 le disposizioni necessarie per la sua attuazione e di comunicarle immediatamente alla Commissione. La Lettonia aveva trasmesso alcune misure provvisorie e successive comunicazioni, ma la Commissione ha ritenuto che esse facessero riferimento al quadro normativo precedente e non assicurassero una trasposizione completa.

Dopo la lettera di messa in mora del 3 febbraio 2021 e il parere motivato del 23 settembre 2021, la Commissione ha adito la Corte il 7 luglio 2022. Nel frattempo, la Lettonia ha continuato a notificare nuove misure di trasposizione e, il 17 novembre 2022, ha comunicato misure che riteneva idonee a completare integralmente il recepimento; la Commissione ha tuttavia mantenuto il proprio dissenso sulla completezza della trasposizione.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 258 TFUE, relativo al ricorso per inadempimento;
  • l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, in materia di sanzioni per mancata comunicazione delle misure di trasposizione;
  • l’articolo 288, terzo comma, TFUE, sul vincolo per gli Stati membri di adottare le misure necessarie per l’esecuzione delle direttive;
  • l’articolo 4, paragrafo 3, TUE, sul principio di leale cooperazione;
  • la direttiva (UE) 2018/1972, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 124, paragrafo 1.

Accertamento dell’inadempimento

La Corte ribadisce che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, quindi al 23 novembre 2021. A tale data la Lettonia non aveva adottato né comunicato le misure necessarie per la completa trasposizione della direttiva.

Gli argomenti difensivi dello Stato membro sono stati respinti:

  • il comportamento leale durante la procedura non giustifica l’inadempimento;
  • la complessità della direttiva e della procedura legislativa interna non possono essere invocate per derogare ai termini fissati dal diritto dell’Unione;
  • la pandemia di COVID-19 e la guerra in Ucraina non spiegano l’intero ritardo;
  • il fatto che il diritto nazionale fosse già in larga parte conforme non esonera dall’obbligo di adottare un atto positivo di trasposizione, quando la direttiva lo richiede espressamente.

Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La Corte afferma che l’inadempimento accertato rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE perché attiene alla mancata comunicazione delle misure di trasposizione di una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria.

Tuttavia, la domanda di penalità giornaliera è respinta. La Corte ricorda che la penalità è giustificata in linea di principio solo se l’inadempimento perdura fino alla chiusura del procedimento; nel caso di specie, il 17 novembre 2022 la Lettonia aveva comunicato misure che riteneva complete, facendo cessare l’inadempimento rilevante ai fini di tale tipo di sanzione. Inoltre, se la Commissione ritiene che le misure comunicate non siano correttamente traspositive, la sanzione può essere chiesta solo nell’ambito di un ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

Somma forfettaria

La Corte invece ritiene opportuno imporre una somma forfettaria. La persistenza dell’inadempimento sino al 17 novembre 2022, la centralità della direttiva 2018/1972 per il funzionamento del mercato delle comunicazioni elettroniche e l’esigenza di prevenire future violazioni giustificano una sanzione deterrente.

Nel fissare l’importo, la Corte prende in considerazione:

  • la gravità dell’inadempimento, connessa all’importanza della direttiva e agli effetti sul mercato interno, sugli operatori e sui consumatori;
  • la durata dell’infrazione, pari a 694 giorni tra il 22 dicembre 2020 e il 16 novembre 2022;
  • la capacità finanziaria della Lettonia.

Pur rilevando che la Commissione aveva proposto criteri di calcolo più elevati, la Corte esercita il proprio potere discrezionale e determina la somma forfettaria in EUR 300000.

Dispositivo

La Corte:

  • dichiara che la Repubblica di Lettonia è venuta meno agli obblighi di cui all’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972;
  • la condanna al pagamento di una somma forfettaria di EUR 300000;
  • respinge il ricorso quanto al resto, in particolare sulla penalità giornaliera;
  • condanna la Repubblica di Lettonia alle spese.

Principi affermati

La sentenza conferma che la mancata trasposizione tempestiva di una direttiva, con mancata comunicazione delle misure, costituisce un inadempimento rilevante anche se l’ordinamento nazionale era già in parte conforme. Ribadisce inoltre che, ai fini dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, la Corte non può valutare la correttezza sostanziale delle misure comunicate dallo Stato membro, valutazione che resta riservata a un eventuale ricorso ex articolo 260, paragrafo 2, TFUE.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheinfrazione per mancata trasposizionesanzioni pecuniarie agli Stati membrimercato internoleale cooperazione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.