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Sentenza

Corte di giustizia, Sentenza C-449/22

Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 marzo 2024. — Commissione europea contro Repubblica portoghese. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione – Parziale rinuncia agli atti. — Causa C-449/22

Giurisprudenza europea62022CJ0449

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha accertato che il Portogallo non aveva trasposto né comunicato entro il termine il recepimento della direttiva 2018/1972 sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Ha ritenuto irrilevanti le giustificazioni addotte dallo Stato membro e ha considerato la successiva legge nazionale solo ai fini della cessazione dell’inadempimento e della rinuncia alla penalità giornaliera. È stata invece confermata la condanna a una somma forfettaria, ridotta rispetto alla richiesta della Commissione, per EUR 2.800.000.

Inadempimento del Portogallo per mancata trasposizione e mancata comunicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, con condanna al pagamento di una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.

La questione giuridica

Se la Repubblica portoghese, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, avesse omesso di adottare e comunicare le misure nazionali necessarie per trasporre la direttiva (UE) 2018/1972; e, in caso affermativo, se sussistessero i presupposti per la condanna al pagamento di una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, nonché per la determinazione del relativo importo, tenuto conto della successiva trasposizione e della parziale rinuncia agli atti relativa alla penalità giornaliera.

Principio di diritto

Quando, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, uno Stato membro non ha adottato né comunicato le misure nazionali necessarie per trasporre una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria, ricorre un inadempimento rilevante ai fini dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; la successiva trasposizione non elimina la violazione già consumata, ma può rendere priva di oggetto la penalità giornaliera. In tale ipotesi la Corte può comunque imporre una somma forfettaria, dovendo valutarne importo, gravità, durata dell’inadempimento e capacità finanziaria dello Stato membro; nel caso concreto il Portogallo è stato condannato a versare EUR 2.800.000.

Norme richiamate

  • Articolo 258 TFUE
  • Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
  • Articolo 288, terzo comma, TFUE
  • Articolo 4, paragrafo 3, TUE
  • Articolo 17 TUE
  • Direttiva (UE) 2018/1972
  • Articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 138, paragrafo 1
  • Regolamento di procedura della Corte, articolo 141, paragrafi 1, 2 e 4

Inadempimento del Portogallo per mancata trasposizione della direttiva 2018/1972

La pronuncia riguarda un ricorso per inadempimento della Commissione contro la Repubblica portoghese, fondato sugli articoli 258 e 260, paragrafo 3, TFUE, per la mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972 entro il termine del 21 dicembre 2020 e per la mancata comunicazione delle misure nazionali di recepimento.

Fatti e procedimento precontenzioso

La Commissione ha avviato la procedura con lettera di messa in mora del 3 febbraio 2021 e parere motivato del 23 settembre 2021, fissando il termine del 23 novembre 2021. Alla data di proposizione del ricorso, il 7 luglio 2022, il Portogallo non aveva ancora trasposto la direttiva. Solo successivamente lo Stato membro ha adottato la legge n. 16/2022 e ha trasmesso ulteriori misure e una tabella di concordanza; nel marzo 2023 la Commissione ha preso atto del completamento della trasposizione al 25 ottobre 2022 e ha parzialmente rinunciato al ricorso, ritirando la domanda di penalità giornaliera.

Normativa rilevante

La direttiva 2018/1972 istituisce il codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Ai sensi dell’articolo 124, paragrafo 1, gli Stati membri dovevano adottare, pubblicare e comunicare entro il 21 dicembre 2020 le misure necessarie di trasposizione, applicandole da tale data.

Valutazione dell’inadempimento ex articolo 258 TFUE

La Corte ricorda che l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla data di scadenza del termine fissato nel parere motivato. Nel caso di specie, alla data del 23 novembre 2021 era pacifico che il Portogallo non aveva adottato né comunicato le misure necessarie. Gli argomenti difensivi relativi alla complessità della direttiva, alla mancanza di effetti sul mercato interno e alla collaborazione con la Commissione sono stati respinti, poiché l’obbligo di trasposizione è oggettivo e non può essere derogato da circostanze interne o pratiche.

Applicazione dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE

La Corte rileva che, poiché alla scadenza del termine il Portogallo non aveva comunicato alcuna misura di trasposizione, l’infrazione rientrava nell’ambito dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. La domanda di penalità giornaliera è divenuta priva di oggetto per effetto della successiva trasposizione e della parziale rinuncia della Commissione. Resta invece possibile la condanna al pagamento di una somma forfettaria, destinata a sanzionare il protrarsi dell’inadempimento e a prevenire future reiterazioni.

Criteri di determinazione della somma forfettaria

Nel fissare la sanzione, la Corte considera:

  • la gravità dell’infrazione, elevata perché riguarda un obbligo fondamentale per l’effettività del diritto dell’Unione e interessa il principale atto legislativo nel settore delle comunicazioni elettroniche;
  • la durata dell’inadempimento, calcolata dal 22 dicembre 2020 al 15 agosto 2022, pari a 601 giorni, con parziale attenuazione dovuta alle circostanze eccezionali della pandemia di COVID-19;
  • la capacità finanziaria dello Stato membro.

La Corte non segue integralmente il metodo proposto dalla Commissione quanto al coefficiente di adeguamento legato al peso istituzionale dello Stato membro, richiamando la propria giurisprudenza più recente. Tenuto conto delle circostanze, la somma forfettaria viene fissata in EUR 2.800.000, inferiore a quella richiesta dalla Commissione.

Spese

La Repubblica portoghese è condannata a sopportare le proprie spese e quelle della Commissione, poiché la rinuncia parziale agli atti è dipesa dal suo comportamento, ossia dalla tardiva trasposizione della direttiva e dalla comunicazione delle misure solo dopo l’introduzione del ricorso.

Principi affermati

La sentenza ribadisce che:

  • la mancata trasposizione e comunicazione delle misure entro il termine del parere motivato integra un inadempimento oggettivo;
  • la successiva conformazione dello Stato membro non elimina la violazione già consumata, ma incide sulla durata dell’inadempimento e può rendere inutile la penalità;
  • la Corte può imporre una somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE anche in presenza di successiva regolarizzazione, se la deterrenza è necessaria a prevenire nuove violazioni.

Come è indicizzato

Materiecomunicazioni elettronicheinadempimento degli stati membritrasposizione delle direttivesanzioni pecuniariemercato interno

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