Corte di giustizia, Sentenza C-452/22
Sentenza della Corte (Nona Sezione) del 14 marzo 2024. — Commissione europea contro Repubblica di Polonia. — Inadempimento di uno Stato – Articolo 258 TFUE – Direttiva (UE) 2018/1972 – Codice europeo delle comunicazioni elettroniche – Mancata trasposizione e comunicazione delle misure di trasposizione – Articolo 260, paragrafo 3, TFUE – Domanda di condanna al pagamento di una somma forfettaria e di una penalità – Criteri per stabilire l’importo della sanzione. — Causa C-452/22
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accertato che la Polonia non aveva trasposto né comunicato alla Commissione, entro il termine previsto, le misure necessarie per attuare la direttiva (UE) 2018/1972 sul codice europeo delle comunicazioni elettroniche. Ha respinto le giustificazioni addotte dallo Stato membro, incluse la complessità dell’iter legislativo interno e la pandemia di COVID-19. Sul piano sanzionatorio, ha ritenuto proporzionato imporre una penalità giornaliera condizionata alla persistenza dell’inadempimento alla data della sentenza e una somma forfettaria di EUR 4 milioni.
Inadempimento della Polonia per mancata trasposizione e comunicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, con condanna a penalità e somma forfettaria ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
La questione giuridica
Se la Repubblica di Polonia, non avendo adottato né comunicato entro il termine di recepimento le misure necessarie per conformarsi alla direttiva (UE) 2018/1972, sia venuta meno agli obblighi derivanti dall’articolo 124, paragrafo 1, della direttiva; e, in caso affermativo, se debbano essere irrogate una penalità giornaliera e una somma forfettaria ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, e in quale misura.
Principio di diritto
Uno Stato membro che, alla scadenza del termine fissato nel parere motivato, non abbia adottato né comunicato alla Commissione le disposizioni necessarie per recepire una direttiva adottata secondo la procedura legislativa ordinaria incorre in un inadempimento ai sensi dell’articolo 258 TFUE e dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; se l’inadempimento persiste fino all’esame dei fatti, la Corte può imporre una penalità giornaliera, e, se la gravità e la durata dell’omissione lo giustificano, anche una somma forfettaria, tenendo conto della gravità, della durata e della capacità finanziaria dello Stato membro. Nel caso di specie, la Polonia è stata condannata al pagamento di una penalità di EUR 50.000 al giorno, se l’inadempimento persiste alla data della sentenza, e di una somma forfettaria di EUR 4 milioni.
Norme richiamate
- Articolo 258 TFUE
- Articolo 260, paragrafo 3, TFUE
- Articolo 288, terzo comma, TFUE
- Direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 1 della direttiva (UE) 2018/1972
- Articolo 124, paragrafo 1, della direttiva (UE) 2018/1972
Inadempimento della Polonia per mancata trasposizione della direttiva (UE) 2018/1972
La Corte, con sentenza della Nona Sezione del 14 marzo 2024 nella causa C‑452/22, ha deciso un ricorso per inadempimento promosso dalla Commissione europea contro la Repubblica di Polonia in materia di trasposizione del codice europeo delle comunicazioni elettroniche. La controversia riguarda sia la constatazione dell’inadempimento sia l’applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dall’articolo 260, paragrafo 3, TFUE.
Parti e procedimento
La Commissione chiedeva che fosse dichiarato l’inadempimento della Polonia per mancata adozione e/o comunicazione delle misure di recepimento della direttiva (UE) 2018/1972, nonché la condanna al pagamento di una somma forfettaria e, in caso di persistenza dell’inadempimento, di una penalità giornaliera. La Polonia contestava il ricorso e, in subordine, chiedeva di non irrogare le sanzioni o di ridurne sensibilmente l’importo.
Normativa rilevante
La Corte richiama in particolare:
- l’articolo 258 TFUE, per il ricorso per inadempimento;
- l’articolo 260, paragrafo 3, TFUE, per le sanzioni in caso di mancata comunicazione delle misure di recepimento;
- l’articolo 288, terzo comma, TFUE, sul vincolo di risultato delle direttive;
- la direttiva (UE) 2018/1972, in particolare l’articolo 1 e l’articolo 124, paragrafo 1, che fissava il termine di recepimento al 21 dicembre 2020.
Fatti e fase precontenziosa
La Commissione aveva inviato una lettera di messa in mora il 3 febbraio 2021 e successivamente un parere motivato il 23 settembre 2021, con termine di conformazione al 23 novembre 2021. Le autorità polacche avevano informato la Commissione dei lavori legislativi in corso, ma alla scadenza del termine del parere motivato non risultavano adottate né comunicate le misure di recepimento.
Questione dell’inadempimento
La Corte ribadisce la giurisprudenza costante secondo cui l’esistenza dell’inadempimento va valutata alla scadenza del termine fissato nel parere motivato. Poiché alla data del 23 novembre 2021 la Polonia non aveva adottato né comunicato le misure necessarie per recepire la direttiva, l’inadempimento è stato dichiarato sussistente.
La Corte respinge le giustificazioni invocate dalla Polonia:
- la complessità dell’iter legislativo interno non può giustificare il mancato rispetto dei termini di recepimento;
- l’asserita complessità o imprecisione della direttiva non consente agli Stati membri di disapplicare il termine fissato dal legislatore dell’Unione;
- la pandemia di COVID‑19 non esime dall’obbligo di recepimento, spettando semmai al legislatore dell’Unione una eventuale proroga del termine.
Sanzioni ex articolo 260, paragrafo 3, TFUE
La Corte ricorda che, per le direttive adottate secondo la procedura legislativa ordinaria, la mancata comunicazione delle misure di recepimento rientra nell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE. Nel caso concreto, poiché l’inadempimento persisteva alla chiusura del procedimento, la Corte ha ritenuto adeguata l’applicazione di una penalità giornaliera, condizionata al fatto che l’inadempimento persistesse ancora alla data della sentenza.
Determinazione dell’importo della penalità
Nel fissare la penalità, la Corte ha considerato:
- la gravità dell’infrazione, qualificata come significativa perché riguarda l’obbligo fondamentale di trasposizione e comunicazione di una direttiva che incide su un settore essenziale del mercato interno;
- la durata dell’infrazione, protrattasi per quasi tredici mesi oltre il termine di recepimento;
- la capacità finanziaria della Polonia, valutata sulla base del PIL.
Pur prendendo atto delle critiche della Corte alla metodologia della Commissione su alcuni parametri, la Corte ha fissato la penalità in EUR 50.000 al giorno, da versarsi solo se l’inadempimento persiste alla data della pronuncia.
Determinazione della somma forfettaria
La Corte ha inoltre ritenuto necessario imporre una somma forfettaria, in considerazione della persistenza dell’inadempimento e della necessità di prevenire la reiterazione di violazioni analoghe. Tenuto conto della gravità, della durata dell’omissione e della capacità finanziaria dello Stato membro, ha fissato la somma forfettaria in EUR 4 milioni.
Dispositivo
La Corte ha quindi:
- dichiarato l’inadempimento della Polonia per mancata trasposizione e comunicazione delle misure di recepimento della direttiva 2018/1972;
- constatato la persistenza dell’inadempimento alla data di chiusura del procedimento;
- condannato la Polonia a una penalità giornaliera di EUR 50.000, se l’inadempimento persiste alla data della sentenza;
- condannato la Polonia al pagamento di una somma forfettaria di EUR 4 milioni;
- condannato la Polonia alle spese.
Principio affermato
La mancata adozione e comunicazione delle misure di recepimento di una direttiva entro il termine fissato nel parere motivato integra un inadempimento sanzionabile ai sensi dell’articolo 260, paragrafo 3, TFUE; la Corte può cumulare penalità e somma forfettaria quando l’omissione persiste e la durata dell’infrazione, unita alla sua gravità, impone una sanzione effettiva e dissuasiva.
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