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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 5889/2024 del 09/02/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Il ricorrente impugna la sentenza di condanna per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso sostenendo: 1) incompetenza territoriale della Corte di assise di appello di Catanzaro rilevando che l'azione sarebbe iniziata e in parte consumata a Roma (vizio ex artt. 8 e 9 c.p.p.); 2) vizio di qualificazione e di motivazione circa la sussistenza del reato di estorsione e della sua connotazione mafiosa; 3) che l'ultima telefonata minacciosa del 13/12/2016 segnerebbe la fine dell'azione e che l'attività successiva si sarebbe interrotta, configurando desistenza volontaria (art. 56 c.p.); 4) travisamento delle prove intercettive; 5) mancata valorizzazione delle circostanze attenuanti generiche (art. 62-bis c.p.).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato la decisione della Corte d'assise di appello di Catanzaro che aveva parzialmente riformato la sentenza di primo grado e aveva dichiarato la colpevolezza di Carnovale per tentata estorsione aggravata dal metodo mafioso, rideterminando la pena in 2 anni e 8 mesi di reclusione e 1.067 euro di multa. La Cassazione ha ritenuto generiche le censure sulla competenza territoriale, condividendo il rilievo della connessione con il processo principale e l'utilizzo del criterio residuale della prima iscrizione nel registro degli indagati a Catanzaro. Ha inoltre confermato la valutazione probatoria sulle minacce telefoniche ritenute inequivocabili e idonee a provare l'estorsione; ha escluso la desistenza volontaria perché l'interruzione dell'azione fu determinata dalla paura di essere scoperti e non da una volontaria rinuncia all'azione criminosa; ha ammesso l'aggravante del metodo mafioso nella sua dimensione oggettiva (metodo intimidatorio riconducibile alla forza di vincolo associativo, desunta anche da colloqui diversi dalla telefonata decisiva); e ha ritenuto corretta la negazione delle attenuanti generiche alla luce della gravità della condotta, dell'entità della somma richiesta e della personalità del reo. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 630 c.p.

    Norma che incrimina l'estorsione; la condotta è stata ricondotta a questa fattispecie sulla base delle minacce telefoniche e del tentativo di costringere la vittima al pagamento.

  • art. 629 c.p.

    Rilevante come riferimento alla fattispecie estorsiva; la Cassazione ha richiamato la giurisprudenza relativa ai reati di danno a forma libera nel valutare la desistenza.

  • art. 56 c.p.

    Disciplina l'attenuante della desistenza volontaria; la Corte ha escluso la desistenza perché l'interruzione dell'attività criminosa è risultata dettata dalla paura di essere scoperti e non da una rinuncia volontaria ed autonoma.

  • art. 8 c.p.p.

    Criterio di competenza territoriale per reati permanenti (luogo di inizio dell'esecuzione). Il giudice ha ritenuto che la censura sul punto fosse generica e ha richiamato inoltre la connessione con il processo principale come criterio prevalente.

  • art. 9 c.p.p.

    Regola sulla competenza territoriale in mancanza di luogo certo dell'azione; la Corte ha fatto riferimento al criterio residuale della prima iscrizione nel registro degli indagati operata a Catanzaro.

  • art. 51 c.p.p.

    Norma sulla connessione con il reato principale; la Corte ha ritenuto decisivo il rapporto di connessione con il processo principale svolto a Catanzaro per fondare la competenza territoriale.

  • art. 62-bis c.p.

    Regolamenta le circostanze attenuanti generiche; la Corte ha motivato il diniego con la gravità della condotta, l'elevata somma richiesta e i precedenti personali del reo.

Massime di principio

  • Sull'incompetenza territoriale: la connessione con un processo principale può prevalere e giustificare la competenza del foro connesso; in subordine si applicano i criteri residuali (es. prima iscrizione nel registro degli indagati).
  • Sulla desistenza volontaria (art. 56 c.p.): l'interruzione dell'azione criminosa dovuta alla paura di essere scoperti non configura desistenza volontaria; la desistenza è riconosciuta solo se la rinuncia è autonoma e non indotta da circostanze esterne che riducono il rischio di scoperta.
  • Sulla valutazione probatoria delle intercettazioni: minacce chiare e inequivocabili nelle conversazioni possono fondare la condanna per estorsione anche se altri scambi preliminari apparivano concilianti; il giudice di merito ha ampia discrezionalità nella valutazione delle registrazioni.
  • Sull'aggravante del metodo mafioso: può essere riconosciuta anche nella dimensione oggettiva (metodo intimidatorio) se emerge che la vittima ha compreso la provenienza 'ndranghetista della pretesa; riferimenti diretti o indiretti a soggetti o contesti mafiosi in atti diversi possono integrare la prova.
  • Sulle attenuanti generiche: il riconoscimento richiede motivazione specifica e la presenza di elementi concreti che controbilancino la gravità del fatto, l'entità del profitto richiesto e la personalità del reo; meri richiami generici non sono sufficienti in Cassazione.
  • Sui ricorsi in Cassazione: le censure generiche che non si confrontano puntualmente con la motivazione di merito sono destinati a essere dichiarati infondati.

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