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Cassazione Civile, Ordinanza n. 29151/2021 del 20/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia nasce da avvisi di accertamento emessi per IVA, IRAP e IRES relativi agli anni d'imposta 2004, 2005, 2006 e 2007. L'Amministrazione finanziaria contestava alla società la stipula, ritenuta fittizia, di un contratto di affitto d'azienda avente ad oggetto 141 appartamenti in un complesso turistico, concluso in favore di un'altra società facente capo al medesimo nucleo familiare, assumendo che l'operazione fosse diretta a conseguire indebiti risparmi di imposta mediante abbattimento della base imponibile e mantenimento di costi per ammortamenti. La CTP aveva accolto il ricorso della società e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo non provate le presunzioni poste a base della ripresa e insussistenti i presupposti dell'elusione fiscale. Con il ricorso per cassazione l'Agenzia deduceva: 1) violazione dell'art. 37-bis d.P.R. 600/1973 e dell'art. 2697 c.c., sostenendo che la CTR non avesse riconosciuto la sussistenza di atti elusivi e avesse erroneamente negato la rilevanza dell'anomalia economica; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere il giudice d'appello respinto l'appello nonostante gli elementi presuntivi addotti e invertito il riparto dell'onere della prova; 3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare il ritardo nel pagamento dei canoni e la comunanza del nucleo familiare controllante le società coinvolte, elementi non adeguatamente valutati dalla CTR; 4) violazione dell'art. 654 c.p.p. per avere la CTR considerato la sentenza penale intervenuta sui medesimi fatti. La Corte ha ritenuto fondati i primi tre motivi e infondato il quarto, rilevando che il giudice di merito non aveva valutato in modo globale e coerente il compendio indiziario e non aveva considerato tutti i periodi d'imposta, mentre correttamente aveva escluso effetti vincolanti automatici della sentenza penale nel giudizio tributario.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso dell'Agenzia delle Entrate, ha rigettato il quarto, ha cassato la sentenza della CTR della Puglia e ha rinviato alla stessa CTR, in diversa composizione, per un nuovo esame dei profili indicati e per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il rinvio è stato disposto affinché il giudice del merito valuti unitariamente tutti gli elementi presuntivi addotti dall'Ufficio, riferiti a tutti gli anni d'imposta oggetto di accertamento, e verifichi se l'operazione abbia determinato una complessiva antieconomicità della gestione e quindi un possibile intento elusivo.

Norme richiamate

  • art. 37-bis d.P.R. n. 600 del 1973

    norma invocata per qualificare l'operazione come elusiva; la Corte richiama la necessità di valutarne la ricorrenza attraverso una lettura complessiva degli elementi presuntivi e dell'eventuale antieconomicità dell'operazione.

  • art. 37 d.P.R. n. 600 del 1973

    richiamato insieme all'art. 37-bis come base della contestazione fiscale, ma la decisione si concentra sulla correttezza della valutazione probatoria e motivazionale del giudice di merito.

  • art. 2697 c.c.

    richiamato in tema di riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene censurabile la decisione che non valorizzi correttamente il compendio presuntivo offerto dall'Ufficio.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    norma processuale utilizzata per veicolare le censure di violazione di legge relative all'elusione fiscale e all'onere della prova.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    norma richiamata per il vizio di omesso esame di fatti decisivi, ravvisato dalla Corte nella mancata considerazione complessiva di elementi rilevanti.

  • art. 654 c.p.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte esclude che la CTR abbia attribuito efficacia di giudicato automatico alla sentenza penale nel giudizio tributario.

  • art. 654 c.p.p.

    la censura è ritenuta infondata perché la sentenza penale può essere considerata come elemento del quadro istruttorio, senza efficacia vincolante automatica nel processo tributario.

Massime di principio

  • Nel giudizio fondato su presunzioni, il giudice deve svolgere una duplice valutazione: prima analitica dei singoli indizi, poi complessiva e coordinata di tutti gli elementi, verificando se la loro combinazione dia luogo a una prova presuntiva concordante e logicamente apprezzabile.
  • È censurabile in cassazione la decisione di merito che respinga gli indizi uno per uno senza confrontarsi con la loro sintesi complessiva e senza spiegare perché, valutati insieme, non siano idonei a sorreggere la pretesa fiscale.
  • In materia di elusione fiscale, la verifica non può arrestarsi al solo esito economico di un singolo anno, ma deve considerare l'operazione nel suo complesso e nei periodi d'imposta interessati, per accertare l'eventuale antieconomicità complessiva e la finalità di indebito risparmio d'imposta.
  • La prova di elementi quali la comunanza soggettiva tra le parti contrattuali, i ritardi nell'adempimento delle obbligazioni contrattuali e l'andamento economico anomalo dell'operazione può assumere rilievo presuntivo solo se apprezzata unitariamente e motivata in modo coerente.
  • La sentenza penale resa sui medesimi fatti non spiega efficacia vincolante automatica nel processo tributario, ma può essere valutata dal giudice fiscale come elemento del materiale istruttorio, previa autonoma e distinta valutazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioRicorso per cassazione
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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