Cassazione Civile, Ordinanza n. 08103/2023 del 21/03/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (società di leasing)
La controversia
La società utilizzatrice aveva convenuto in giudizio la società di leasing per ottenere la declaratoria di usurarietà degli interessi pattuiti in un contratto di leasing finanziario, deducendo che il tasso di mora convenuto era superiore alla soglia usuraria e chiedendo, in applicazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., la non debenza di qualsiasi interesse. Il Tribunale aveva rigettato la domanda e la Corte d'appello aveva confermato, ritenendo: che l'eventuale nullità della clausola sugli interessi moratori non travolgeva gli interessi corrispettivi; che la clausola di salvaguardia inserita nel contratto impediva il superamento della soglia usuraria, escludendo l'usura originaria e ogni nullità genetica; che non risultavano allegati indici concreti di usura sopravvenuta; che la consulenza tecnica d'ufficio non era necessaria. In cassazione la ricorrente ha proposto tre motivi: (1) violazione dell'art. 1815, comma 2, c.c., dell'art. 644 c.p., dell'art. 1 d.l. 394/2000 conv. in L. 24/2001 e della L. 108/1996, sostenendo che, una volta pattuito un tasso moratorio usurario, avrebbe dovuto operare la sanzione della gratuità del contratto; (2) violazione degli artt. 1344, 1419, comma 2, e 1815, comma 2, c.c., contestando la validità della clausola di salvaguardia e l'applicazione analogica dell'art. 1419, comma 2, c.c.; (3) vizio di motivazione apparente ex art. 360 n. 5 c.p.c., per mancata ammissione della c.t.u. sulla pretesa usurarietà del contratto.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo alla luce di Cass., Sez. Un., n. 19597/2020, chiarendo che, se il solo calcolo degli interessi moratori supera la soglia usuraria mentre gli interessi corrispettivi sono leciti, sono illeciti e preclusi solo gli interessi moratori, restando dovuti gli interessi corrispettivi lecitamente pattuiti ai sensi dell'art. 1224, comma 1, c.c. Ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché non si confrontava compiutamente con tutta la motivazione di merito e, in ogni caso, perché la clausola di salvaguardia, impedendo già al momento della stipula il superamento della soglia, escludeva l'usura originaria e quindi la nullità genetica del contratto. Ha ritenuto infondato il terzo motivo, osservando che la Corte d'appello aveva motivato in modo congruo la superfluità della consulenza tecnica, essendo stata esclusa in radice la configurabilità dell'usura. Le spese sono state compensate per giusti motivi, considerando l'intervento nomofilattico delle Sezioni Unite successivo al ricorso, ed è stato dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1815, comma 2, c.c.
La sanzione della non debenza degli interessi si applica anche agli interessi moratori usurari, ma, se gli interessi corrispettivi sono leciti e solo i moratori superano la soglia, restano dovuti i corrispettivi lecitamente pattuiti.
art. 644, comma 1, c.p.
È richiamato come parametro della valutazione dell'usurarietà del tasso pattuito.
art. 1 d.l. 29 dicembre 2000 n. 394
È richiamato insieme alla L. 108/1996 quale base normativa del giudizio sull'usura.
L. 24/2001
Norma di conversione richiamata in relazione alla disciplina antiusura.
L. 108/1996, art. 1
È richiamata quale fonte del tasso soglia usurario.
art. 1419, comma 2, c.c.
Richiamato dalla Corte d'appello in relazione alla clausola di contenimento; la Cassazione rileva che il meccanismo convenzionale impedisce l'usura originaria e dunque esclude la nullità genetica del contratto.
art. 1344 c.c.
Evocato dal ricorrente nel tentativo di contestare la clausola di salvaguardia, ma senza adeguato sviluppo argomentativo.
art. 360 n. 5 c.p.c.
Usato per denunciare un asserito vizio di motivazione apparente; la Corte lo esclude perché la motivazione sul diniego della c.t.u. era congrua.
art. 1224, comma 1, c.c.
In presenza di moratori usurari ma corrispettivi leciti, resta applicabile la disciplina degli interessi di mora nella misura dei corrispettivi validamente pattuiti.
art. 380-bis.1 c.p.c.
È il rito camerale con cui la causa era stata inizialmente trattata.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È applicato per dare atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Quando gli interessi corrispettivi sono validamente pattuiti e solo la clausola sugli interessi moratori supera la soglia antiusura, la sanzione non travolge l'intero assetto economico del contratto: restano dovuti i corrispettivi leciti e sono colpiti solo i moratori usurari.
- La verifica dell'usurarietà va condotta con riguardo alla pattuizione originaria; una clausola di salvaguardia che impedisca il superamento della soglia già al momento della stipula può escludere l'usura originaria e la nullità genetica del contratto.
- La censura di omessa ammissione della consulenza tecnica è infondata quando il giudice di merito abbia già escluso in radice il presupposto tecnico su cui la consulenza dovrebbe incidere, rendendola superflua.
- Il motivo di ricorso per vizio motivazionale deve confrontarsi con l'intera ratio decidendi della sentenza impugnata; la selezione parziale di singoli passaggi motivazionali può determinare l'inammissibilità del motivo.
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