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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 10857/2024 del 14/03/2024

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Barisano impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la condanna per diffamazione commessa con mezzo televisivo (13/6/2014, 25/9/2014, 5/11/2014). Il ricorso denunciava violazione di legge e vizio di motivazione per l'applicazione della recidiva specifica e per il conseguente innalzamento della pena ai fini del calcolo della prescrizione, lamentando altresì una presunta violazione del divieto di reformatio in peius (art. 597, comma 3 c.p.p.), in quanto, a suo dire, la Corte territoriale avrebbe integrato la motivazione aumentando la pena rispetto al giudizio di primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che la recidiva specifica era già stata riconosciuta in primo grado (art. 99, comma 2, n. 1 c.p.), perciò l'appello non ha determinato un peggioramento illegittimo della posizione dell'imputato. È stata inoltre confermata la modalità corretta di calcolo della prescrizione: si deve tener conto della pena massima teorica ai sensi dell'art. 157, comma 2 c.p. e dell'aumento previsto in presenza di circostanze ad effetto speciale concorrenti (art. 63, comma 4 c.p.). Ne consegue che il termine di prescrizione relativo al fatto più antico sarebbe scaduto il 13/06/2023, con aggiunta delle sospensioni per 211 giorni, portando alla scadenza effettiva del 10/01/2024. Per l'inammissibilità del ricorso la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000,00 alla Cassa delle ammende (art. 616 c.p.p.).

Norme richiamate

  • art. 595 cod. pen. (comma 2 e 3)

    La diffamazione commessa con attribuzione di fatto determinato e con uso di mezzo di pubblicità è stata valutata alla luce della riespansione dell'applicabilità del secondo e terzo comma dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale delle norme richiamate; la Corte ha applicato l'aggravante del comma 3 (mezzo di pubblicità) e considerato anche la circostanza prevista dal comma 2 ove rilevante.

  • art. 63, comma 4 cod. pen.

    Per le circostanze ad effetto speciale concorrenti la determinazione della pena si effettua con riferimento alla circostanza più grave aumentata di un terzo; tale aumento costituisce limite legale per gli ulteriori aumenti, e rappresenta il parametro anche ai fini del calcolo della prescrizione.

  • art. 99, comma 2, n. 1 cod. pen.

    La recidiva specifica è stata ritenuta sussistente dal giudice di primo grado e quindi riconosciuta dalla Corte d'appello; la Cassazione ha confermato che non si tratta di nuovo aggravamento operato in appello ma di riaffermazione di quanto già accertato.

  • art. 157, comma 2 e art. 161 cod. pen.

    Ai fini della prescrizione si deve considerare la pena massima teorica determinata secondo i parametri oggettivi (art. 157, comma 2); per il calcolo del termine va poi aggiunta la maggiorazione per recidiva prevista dall'art. 161 e le sospensioni/interruzioni intervenute nel processo.

  • art. 597, comma 3 cod. proc. pen.

    Il divieto di reformatio in peius non è stato violato: la Corte ha semplicemente riconfermato elementi già accertati in primo grado (recidiva specifica) e la pena complessiva è rimasta immutata.

  • art. 13 legge 47/1948 e art. 30, comma 4 legge 223/1990

    Detti riferimenti normativi sono stati dichiarati costituzionalmente illegittimi dalla Corte costituzionale (sent. n. 150/2021); la Corte di Cassazione ha richiamato tale illegittimità e ha ricondotto l'illecito alle previsioni dell'art. 595 c.p.

  • sentenza Corte Costituzionale n. 150/2021

    Ha dichiarato incostituzionali le norme che prevedevano specifiche sanzioni penali detentive per la diffamazione a mezzo stampa, evidenziando la tutela della libertà di manifestazione del pensiero e riconducendo la disciplina alla struttura del secondo e terzo comma dell'art. 595 c.p.; tale pronuncia è stata tenuta in considerazione sia dal giudice di primo grado sia dalla Corte d'appello.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di ricorso inammissibile la Cassazione può condannare il ricorrente alle spese del procedimento e a una somma a titolo di ammenda da versare alla Cassa delle ammende; qui è stata applicata la sanzione pecuniaria di euro 3.000,00.

  • Giurisprudenza della Corte di Cassazione (Sez. U. n. 16/1998; Sez. 2 n. 41004/2011; Sez. 2 n. 32656/2014; Sez. U. n. 30046/2022; Sez. 2 n. 46210/2023)

    La Corte ha richiamato orientamenti consolidati secondo i quali, con più circostanze aggravanti ad effetto speciale, si prende la pena stabilita per la circostanza più grave aumentata di un terzo ai sensi dell'art. 63, comma 4; inoltre la giurisprudenza individua i criteri per il computo della durata massima ai fini della prescrizione e conferma che per la prescrizione rileva la pena massima teorica e le maggiorazioni previste dalla legge.

Massime di principio

  • La reformatio in peius in appello non sussiste se la Corte territoriale si limita a riconfermare o precisare elementi già accertati in primo grado senza aumentare la pena complessiva rispetto a quanto deciso; l'aumento è illegittimo solo se l'appello effettivamente peggiora la posizione dell'imputato rispetto alla sentenza cui è chiamata a sostituirsi.
  • Per il calcolo della prescrizione occorre fare riferimento non alla pena inflitta in concreto ma alla pena massima teorica determinata secondo parametri oggettivi (art. 157 c.p.), comprensiva degli aumenti derivanti da circostanze ad effetto speciale e dalla recidiva secondo le regole di cumulo previste dall'art. 63, comma 4 c.p.
  • Dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 150/2021 le fattispecie di diffamazione commessa con mezzi di comunicazione sono inquadrate principalmente nell'art. 595 c.p. (commi 2 e 3); le norme previgenti che introducevano particolari sanzioni detentive sono state dichiarate illegittime e non devono essere più applicate.
  • Quando concorrono più aggravanti ad effetto speciale si prende come riferimento la più grave aumentata di un terzo, e tale aumento costituisce il limite per l'ulteriore cumulo di aumenti per le circostanze meno gravi (criterio utile anche ai fini della determinazione della prescrizione).
  • Le interruzioni e sospensioni dei termini (anche per rinvii richiesti dalla difesa o per cause straordinarie come la pandemia) incidono sul conteggio della prescrizione e devono essere sommate ai termini teorici per stabilire la data effettiva di estinzione del reato.
  • In Cassazione i ricorsi formulati in modo insufficiente o che non rimuovono vizi sostanziali già affrontati in primo grado possono essere dichiarati inammissibili e il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a titolo di ammenda secondo art. 616 c.p.p.

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