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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26761/2023 del 20/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I ricorrenti hanno proposto ricorso per cassazione articolando due motivi. Primo motivo: contestazione dell'erroneo calcolo del termine di prescrizione, sostenendo che la causa estintiva si sarebbe perfezionata prima della decisione di primo grado e che la Corte d'appello avrebbe erroneamente computato la sospensione della prescrizione anche rispetto al rinvio dell'udienza del 13/12/2018 dovuto all'adesione del difensore degli imputati all'astensione dalle udienze; i ricorrenti sostengono che quel rinvio era dovuto invece all'assenza di testimoni e non poteva comportare sospensione imputabile alla difesa. Secondo motivo: violazione di legge e vizi di motivazione in relazione all'ammissione di domande suggestive poste dal giudice ai testimoni e ad altri comportamenti del giudicante che avrebbero leso il diritto di difesa; i ricorrenti lamentano inoltre che la Corte d'appello non avrebbe adeguatamente valutato o risposto ad alcune eccezioni difensive sollevate in primo grado.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato i ricorsi inammissibili. Sul primo motivo ha ritenuto manifestamente infondato il motivo sulla prescrizione: in base alla giurisprudenza consolidata l'adesione del difensore all'astensione dalle udienze determina la sospensione della prescrizione indipendentemente dalla presenza o meno dei testimoni nella stessa udienza, poiché la dichiarazione di astensione impedisce l'instaurazione del contraddittorio e qualsiasi attività processuale diversa dalla mera disposizione del rinvio; pertanto la Corte territoriale ha correttamente ritenuto che la prescrizione si è compiuta successivamente alla sentenza di primo grado. Sul secondo motivo la Corte ha ritenuto inammissibili le censure relative alle domande suggestive e alla conduzione dell'istruttoria: il divieto di porre domande suggestive non è rivolto al giudice che esercita i poteri di cui all'art. 506 c.p.p., salvo che le domande siano "nocive" (finalizzate a fuorviare il dichiarante); le censure risultano parimenti generiche e non specificano in quale modo la difesa sia stata effettivamente pregiudicata. Conseguenze: confermata l'inammissibilità dei ricorsi, condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 in favore della cassa delle ammende e, in solido, alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile, liquidate in euro 5.000 oltre accessori.

Norme richiamate

  • art. 506 c.p.p.

    Il potere del giudice di porre domande ai testimoni è riconosciuto; il divieto generale sulle domande suggestive non si applica al giudice nell'esercizio dei poteri di cui all'art. 506 c.p.p., salvo che le domande siano "nocive" ossia finalizzate a fuorviare il dichiarante.

  • art. 616 c.p.p.

    Norma applicata per comminare le conseguenze pecuniarie a carico dei ricorrenti (condanna alle spese e alla somma da versare alla cassa delle ammende) in caso di ricorso dichiarato inammissibile.

Massime di principio

  • L'adesione del difensore all'astensione dalle udienze determina la sospensione del corso della prescrizione anche se, nella stessa udienza, erano fissati testimoni: la dichiarazione di astensione impedisce l'instaurazione del contraddittorio e legittima il rinvio per causa imputabile alla difesa.
  • Nel caso di concorso di più cause di rinvio, se una di esse è l'adesione del difensore all'astensione, questa può essere causa assorbente che giustifica la sospensione della prescrizione.
  • Le censure generiche sulla conduzione dell'istruttoria e sull'uso di domande suggestive sono spesso inammissibili se non indicano con precisione quali atti, domande o rifiuti avrebbero concretamente leso il diritto di difesa e in che modo ciò avrebbe inciso sull'esito.
  • Eventuali violazioni nella assunzione della prova dichiarativa incidono primariamente sulla valutazione della prova e sulla motivazione della sentenza, non sulla capacità del giudice; pertanto la contestazione deve mirare a dimostrare come la valutazione probatoria abbia determinato un vizio decisivo.
  • Ricorsi per cassazione scarsamente motivati o che non specificano i punti controversi essenziali rischiano l'inammissibilità e l'imposizione di sanzioni economiche (spese, ammende).

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