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Sentenza

Sentenza n. 554/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'ottemperanza della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3648/2024, depositata e resa pubblica il 17.09.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 6745/2024, munita di attestazione di conformità e notificata all’ amministrazione in data 10.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 04.08.2025.

Giustizia amministrativa202502151

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo n. 3648/2024, relativa all'accredito di complessivi 1.500 euro sulla carta elettronica del docente

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (docente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha agito in ottemperanza, ai sensi dell'art. 114 c.p.a., per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Palermo, Sezione lavoro e previdenza, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito ad accreditare sulla carta elettronica del docente 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2020/2021, 2021/2022 e 2023/2024, per complessivi 1.500 euro. Il titolo era passato in giudicato per mancata impugnazione ed era stato notificato all'amministrazione; era inoltre decorso inutilmente il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso e ordinato al Ministero di dare puntuale e integrale esecuzione al titolo giudiziale, provvedendo al pagamento delle spettanze entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, se anteriore. Per l'ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato commissario ad acta il responsabile pro tempore della DGOSV del Ministero, con facoltà di delega a un dirigente o funzionario del medesimo ufficio, da attivare su istanza della parte entro ulteriori 60 giorni. Il giudice ha precisato che l'incarico di ausiliario del giudice è obbligatorio e non può essere rifiutato né ostacolato da disposizioni interne dell'amministrazione; gli atti del commissario devono essere depositati esclusivamente tramite PAT mediante l'apposito modulo per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali. Ha inoltre rilevato che il ritardo nell'esecuzione del titolo e della sentenza può comportare responsabilità amministrativa. Le spese, liquidate in 552 euro oltre accessori, IVA e CPA, sono state poste a carico del Ministero soccombente.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    Consente al giudice amministrativo di assicurare l'esecuzione del giudicato e dei provvedimenti esecutivi del giudice ordinario, mediante ordine all'amministrazione e, in caso di inerzia, nomina di un commissario ad acta.

  • art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996

    Il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo all'amministrazione costituisce, nel caso concreto, presupposto per la proposizione dell'azione esecutiva nei confronti della pubblica amministrazione.

  • art. 5-sexies, comma 8, l. n. 89/2001

    può essere applicata per analogia anche alle altre condanne al pagamento di somme di denaro

    La regola sull'assenza di compenso per il commissario ad acta, prevista per le ottemperanze relative ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001, è stata ritenuta applicabile analogicamente anche alle condanne amministrative al pagamento di somme di denaro quando il commissario appartiene alla stessa amministrazione resistente.

  • art. 26 c.p.a.

    Richiamato, insieme all'art. 91 c.p.c., quale fondamento della condanna alle spese secondo il principio di soccombenza.

  • art. 91 c.p.c.

    Richiamato quale ulteriore fondamento della condanna dell'amministrazione soccombente al pagamento delle spese processuali.

Massime di principio

  • Quando una sentenza del giudice ordinario passata in giudicato impone a una pubblica amministrazione il pagamento o l'attribuzione di una somma e l'amministrazione non vi provvede dopo la notificazione del titolo e il decorso del termine dilatorio previsto dalla legge, è ammissibile l'azione di ottemperanza davanti al giudice amministrativo ai sensi dell'art. 114 c.p.a.
  • Nel giudizio di ottemperanza avente a oggetto una condanna pecuniaria, il giudice può assegnare all'amministrazione un termine per l'adempimento e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a operare su istanza della parte in caso di inutile decorso del termine.
  • Il commissario ad acta, anche quando è un dirigente o funzionario dell'amministrazione inadempiente, esercita un munus obbligatorio quale ausiliario del giudice; l'incarico non può essere rifiutato né impedito da disposizioni interne dell'amministrazione di appartenenza.
  • La disciplina sull'assenza di compenso per il commissario ad acta prevista per l'ottemperanza ai decreti emessi ai sensi della legge n. 89/2001 può essere applicata analogicamente alle altre condanne al pagamento di somme di denaro quando l'incarico è affidato a un dirigente della stessa amministrazione, rientrando nell'onnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
  • Il commissario ad acta deve depositare gli atti nel giudizio amministrativo esclusivamente tramite il Processo amministrativo telematico, utilizzando il modulo previsto per gli ausiliari del giudice e le parti non rituali.
  • Il ritardo nell'esecuzione del titolo giudiziale e della sentenza di ottemperanza può integrare un'ipotesi di responsabilità amministrativa.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaEffetto conformativo e riedizione del potereTermini del procedimento

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