Sentenza n. 609/2024 - Bologna, Sezione 1
per l'annullamento - del provvedimento prot. nr. -OMISSIS--OMISSIS-, notificato a mezzo PEC il 4 novembre 2021.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: provvedimento del 14 ottobre 2021 che ha preso atto della perdita dello stato di militare e dell’estinzione del rapporto d’impiego, con decorrenza dal 7 gennaio 2007, e ha archiviato il procedimento disciplinare
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione militare)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il militare ha impugnato il provvedimento notificato il 4 novembre 2021, sostenendo che la precedente sentenza del Consiglio di Stato, che aveva annullato la destituzione automatica, avesse eliminato anche gli effetti delle sospensioni intervenute e imposto la corresponsione delle provvidenze economiche dal 9 gennaio 2007 e per i periodi anteriori. Ha dedotto l’annullabilità o la nullità della successiva cessazione dal servizio per violazione dei termini del procedimento disciplinare, assumendo applicabile la disciplina anteriore alla riforma del codice dell’ordinamento militare, e perché non sarebbe stato reintegrato in servizio dopo l’annullamento della prima destituzione e quindi non avrebbe potuto essere sottoposto a procedimento disciplinare. Ha inoltre contestato la retroattività della pena accessoria di estinzione del rapporto d’impiego, asseritamente introdotta solo nel 2012, e la decorrenza della cessazione dalla data della prima sospensione, ritenendo che l’annullamento della destituzione automatica avesse fatto venir meno anche le sospensioni. La pena accessoria era stata impugnata anche in sede penale.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso. Ha ricostruito che, dopo l’annullamento della destituzione automatica conseguente all’interdizione temporanea dai pubblici uffici, il giudice penale dell’esecuzione aveva dichiarato estinto il rapporto d’impiego quale pena accessoria; il provvedimento amministrativo impugnato si era limitato a prenderne atto e ad archiviare il procedimento disciplinare. Le censure sulle modalità e sui termini di tale procedimento sono state ritenute prive di utilità concreta e improprie, poiché l’estinzione del rapporto non era stata disposta dall’Amministrazione all’esito di quel procedimento. Le contestazioni sulla legittimità e sulla decorrenza della pena accessoria non potevano essere esaminate dal giudice amministrativo: l’Amministrazione non disponeva di discrezionalità per rivalutarne la corretta applicazione e le doglianze andavano proposte nella sede penale. Respinte le censure, il ricorrente è stato condannato alle spese, liquidate in euro 2.000,00 oltre accessori di legge se dovuti.
Norme richiamate
artt. 866, comma 1, e 867, comma 5, d.lgs. 66/2010
Ciò sulla scorta degli artt. 866, comma 1 e 867, comma 5 del d.lgs. 66 del 2010, che, però, sono disposizioni che sono state dichiarate incostituzionali con sentenza 286 del 2016, che ha escluso l’automatismo ogni volta che l’interdizione dai pubblici uffici sia temporanea e non perpetua.
Le disposizioni prevedevano l’automatismo della perdita dello status, ma, per effetto della dichiarazione d’incostituzionalità richiamata dal TAR, tale automatismo è escluso quando l’interdizione dai pubblici uffici è temporanea; in tal caso la destituzione può conseguire soltanto a un apposito procedimento disciplinare.
art. 32-quinquies c.p.
Più precisamente, il giudice dell’esecuzione presso la Corte d’Appello, in esito all’istanza di applicazione della pena accessoria formulata dal procuratore generale, ha, con provvedimento del -OMISSIS-, dichiarato estinto il rapporto di impiego riguardante il ricorrente, ritenendo del tutto irrilevante sia il fatto che ci sia stata la sospensione quinquennale dal pubblico ufficio, sia la circostanza per cui il condannato risultava già destituito, peraltro in forza di un provvedimento annullato dal giudice amministrativo di secondo grado.
La declaratoria di estinzione del rapporto d’impiego quale pena accessoria è stata pronunciata dal giudice penale dell’esecuzione; l’Amministrazione non l’ha disposta autonomamente, ma ne ha preso atto e non poteva sindacarne la corretta applicazione.
Massime di principio
- Quando la perdita del rapporto d’impiego è stata dichiarata dal giudice penale dell’esecuzione quale pena accessoria, il successivo atto dell’Amministrazione che ne prende atto non costituisce una nuova sanzione disciplinare discrezionalmente irrogata dall’autorità amministrativa.
- Le censure relative allo svolgimento o ai termini di un procedimento disciplinare sono prive di utilità concreta se la cessazione del rapporto è già intervenuta per effetto di una pronuncia del giudice penale e l’Amministrazione si è limitata a prenderne atto.
- L’Amministrazione non può rivalutare la corretta applicazione di una pena accessoria disposta dal giudice penale; le contestazioni sulla legittimità di tale pena devono essere proposte nella sede giurisdizionale competente a sindacare la decisione penale.
- L’automatismo della perdita dello status militare in conseguenza dell’interdizione dai pubblici uffici non opera quando l’interdizione è temporanea e non perpetua; in tale ipotesi l’eventuale destituzione richiede un apposito procedimento disciplinare.
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