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Sentenza

Sentenza n. 8262/2024 - Consiglio Di Stato, Sezione 4

per la riforma della sentenza breve del Tribunale amministrativo regionale per l’Emilia Romagna - sezione staccata di Parma (sezione prima) n. 14/2020

Giustizia amministrativa202008418

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti con cui il Ministero dell’interno ha dichiarato conclusa senza esito la procedura di mobilità per un posto dirigenziale presso la Prefettura di Vercelli, dopo aver ritenuto non funzionale alla procedura il nulla osta preventivo dell’Albo nazionale dei segretari comunali e provinciali

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (segretaria comunale)

Prevale il privato

La controversia

La segretaria comunale, già risultata vincitrice per il posto presso la Prefettura di Vercelli nella procedura di mobilità indetta dal Ministero dell’interno il 21 giugno 2018 per due unità dirigenziali di II fascia, aveva ottenuto dall’Albo nazionale un nulla osta preventivo nel 2015 e, dopo la conclusione della selezione, ulteriori nulla osta dal Comune di appartenenza e dal prefetto competente. L’Albo nazionale dichiarava tuttavia, il 24 luglio 2019, che il nulla osta del 2015 non era funzionale alla procedura perché non destinato a consentire il passaggio verso un’amministrazione diversa; il Ministero comunicava quindi il 1° agosto 2019 che la procedura era conclusa senza esito. In primo grado la ricorrente aveva contestato che la sua appartenenza organica ai ruoli del Ministero dell’interno potesse impedire la mobilità, sostenendo che il rapporto di servizio era svolto stabilmente presso enti locali e che, secondo il CCNL dei segretari comunali e provinciali, il passaggio ad altre pubbliche amministrazioni comportava la cancellazione dall’Albo. In appello ha censurato la sentenza del TAR Emilia-Romagna, sezione staccata di Parma, n. 14/2020, sia per avere ritenuto che l’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 disciplinasse esclusivamente la mobilità esterna, sia per avere valorizzato l’inquadramento organico ministeriale anziché il servizio prestato a favore degli enti locali; ha inoltre dedotto la contraddittorietà dell’ammissione alla procedura seguita dalla sua conclusione senza esito.

La decisione

L’appello è stato accolto e la sentenza del TAR riformata; è stato accolto il ricorso di primo grado e sono stati annullati gli atti impugnati. Il Consiglio di Stato ha confermato che la mobilità prevista dall’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 riguarda, in via generale, il passaggio di personale proveniente da amministrazioni diverse e non i dipendenti interni, la cui mobilità segue regole organizzative interne. Ha però ritenuto che, per i segretari comunali e provinciali, la dissociazione tra rapporto organico con il Ministero dell’interno e rapporto di servizio svolto stabilmente presso gli enti locali rende recessiva l’appartenenza organica ai fini della mobilità. Il passaggio alla carriera prefettizia acquisisce una nuova risorsa per l’amministrazione dell’interno senza sottrarle una posizione funzionale interna, mentre incide sul comparto degli enti locali; tale lettura è coerente con la regola contrattuale secondo cui il passaggio presso altre pubbliche amministrazioni comporta la cancellazione dall’Albo. La questione della contraddittorietà degli atti è stata assorbita nella fondatezza della censura sostanziale. Spese del doppio grado compensate per la novità e peculiarità della questione.

Norme richiamate

  • art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001

    Più nello specifico, la mobilità di cui al comma 2-bis comporta l’immissione nei ruoli del personale dipendente di un’amministrazione di dipendenti «provenienti da altre amministrazioni», con carattere dichiaratamente prioritario rispetto al concorso.

    La mobilità prevista dalla disposizione è, in via ordinaria, un passaggio tra amministrazioni diverse e non costituisce lo strumento per la mobilità interna, regolata da norme organizzative dell’amministrazione.

  • art. 32 CCNL dei segretari comunali e provinciali del 16 maggio 2001

    Nondimeno, a fronte della descritta soppressione dell’ente autonomo di gestione dell’albo, il regime giuridico del rapporto dei relativi iscritti risulta tuttora soggetto al principio sancito a livello di contrattazione collettiva di comparto (emanata ai sensi dell’art. 97, comma 5, del testo unico sull’ordinamento degli enti locali), e precisamente dall’art. 32 del sopra menzionato CCNL del 16 maggio 2001, secondo cui la mobilità presso altre pubbliche amministrazioni comporta la cancellazione dall’albo medesimo.

    La regola contrattuale sulla cancellazione dall’Albo in caso di mobilità presso altre amministrazioni resta applicabile nonostante la soppressione dell’Agenzia che gestiva l’Albo; essa conferma la possibilità di considerare il passaggio del segretario verso la carriera prefettizia come mobilità verso un’amministrazione diversa sul piano funzionale.

  • art. 97 d.lgs. 267/2000

    A risentire del passaggio è infatti il comparto degli enti locali, a favore del quale la figura del segretario comunale o provinciale svolge le proprie funzioni, ai sensi del citato art. 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

    La funzione del segretario comunale o provinciale è svolta a favore degli enti locali; per valutare la mobilità controversa rileva quindi il rapporto di servizio, distinto dall’inquadramento organico presso il Ministero.

  • art. 7, comma 31-ter, d.l. 78/2010, convertito dalla l. 122/2010

    Nell’ambito di un intervento normativo finalizzato alla soppressione ed incorporazione di enti ed organismi pubblici in funzione del contenimento della spesa pubblica, in base alla medesima disposizione di legge il Ministero dell’interno è quindi succeduto a titolo universale all’Agenzia.

    La successione universale del Ministero dell’interno all’Agenzia soppressa spiega l’inquadramento organico ministeriale dei segretari, ma non elimina la distinzione tra tale rapporto e il servizio prestato a favore degli enti locali, rilevante per la mobilità.

Massime di principio

  • La mobilità prevista dall’art. 30, comma 2-bis, d.lgs. 165/2001 è ordinariamente destinata al passaggio diretto di personale proveniente da amministrazioni diverse; la mobilità interna all’amministrazione è invece regolata da norme organizzative interne e non richiede quella specifica previsione legislativa.
  • Quando una categoria di dipendenti è organicamente inquadrata presso un’amministrazione ma svolge stabilmente le proprie funzioni al servizio di amministrazioni diverse, l’appartenenza organica non è necessariamente decisiva per stabilire se il passaggio rientri nella mobilità tra amministrazioni: occorre considerare la distinzione tra rapporto di impiego e rapporto di servizio e le esigenze funzionali concretamente interessate.
  • Per i segretari comunali e provinciali, il passaggio alla carriera prefettizia può integrare la mobilità funzionalmente rivolta a un’amministrazione diversa, poiché acquisisce una nuova risorsa per l’amministrazione dell’interno senza sottrarle una posizione funzionale interna e incide invece sul comparto degli enti locali, presso cui il segretario presta servizio.

Come è indicizzato

MaterieMobilità, trasferimenti e comandi
RamiPubblico impiego e concorsi
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnica

Testo integrale

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