Sentenza n. 1093/2024 - Torino, Sezione 3
per l’annullamento - della delibera dell’Autorità di Regolazione dei Trasporti dell’8 febbraio 2023, n. 21, recante “Conclusione del procedimento avviato con delibera n. 236/2022. Approvazione della Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”; - dell'Allegato A alla suddetta delibera n. 21/2023, recante la “Disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118”; - se e in quanto di ragione, della delibera dell'Autorità di Regolazione dei Trasporti del 1° dicembre 2022, n. 236, e dei relativi allegati, recante “Avvio di procedimento per l'adozione della disciplina, in prima attuazione, delle modalità per la soluzione non giurisdizionale delle controversie tra gli operatori economici che gestiscono reti, infrastrutture e servizi di trasporto e gli utenti o i consumatori, ai sensi dell'articolo 10 della legge 5 agosto 2022, n. 118, e indizione della consultazione pubblica”; - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibera ART n. 21/2023 e relativo Allegato A, nella parte in cui assoggettano al tentativo obbligatorio di conciliazione le controversie relative alla compensazione pecuniaria forfettaria prevista dal Regolamento CE n. 261/2004; nonché gli atti presupposti, inclusa la delibera n. 236/2022
Esito
Favorevole al ricorrente (passeggero aereo)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente aveva subito la cancellazione, comunicata pochi minuti prima del decollo, del volo Verona-Bari programmato il 18 febbraio 2023; senza assistenza né offerta di un volo alternativo, aveva raggiunto Lucera in serata con un trasporto su strada organizzato autonomamente. Con reclamo del 23 marzo 2023 aveva chiesto al vettore la compensazione di 250 euro ai sensi dell’art. 7, par. 1, lett. a), del Regolamento CE n. 261/2004, il rimborso del biglietto e delle ulteriori spese, senza ricevere risposta. Ha impugnato la disciplina ART che imponeva, anche per la compensazione forfettaria europea, il previo tentativo di conciliazione quale condizione di procedibilità. Con il primo motivo ha dedotto violazione del Regolamento CE n. 261/2004 e falsa applicazione dell’art. 10 della legge n. 118/2022, irragionevolezza, disparità di trattamento, violazione di proporzionalità e non aggravamento, sviamento e violazione dell’art. 24 Cost.: la conciliazione obbligatoria avrebbe aggiunto un filtro inutile, ostacolato l’accesso immediato al giudice e introdotto una negoziazione incompatibile con l’irrinunciabilità e la predeterminazione della compensazione. In via subordinata ha dedotto l’illegittimità derivata degli atti per contrasto tra l’art. 10 della legge n. 118/2022 e il Regolamento europeo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso quanto alla censura principale e ha assorbito le ulteriori censure subordinate. Ha ritenuto che la compensazione prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 sia forfettaria, immediata e non subordinata alla prova del danno, e che svolga già una funzione deflattiva, evitando ai passeggeri di affrontare i costi e le incertezze di un giudizio per ottenere importi modesti. Imporre anche per tale pretesa una conciliazione obbligatoria, con conseguente condizione di procedibilità e ulteriore filtro, costituisce un aggravio sproporzionato e rende eccessivamente difficile l’esercizio del diritto europeo. Inoltre, poiché l’importo non è negoziabile al ribasso alla luce dell’irrinunciabilità dei diritti del passeggero, la conciliazione non offre un effettivo spazio transattivo e finisce per demandare al conciliatore l’accertamento dell’esistenza del diritto. Il TAR ha quindi annullato gli atti impugnati nella parte in cui assoggettano a conciliazione obbligatoria le controversie sulla compensazione forfettaria dovuta per negato imbarco, cancellazione o ritardo prolungato. Ha condannato l’ART alle spese, liquidate in 3.500 euro oltre accessori, con rifusione del contributo unificato; spese distratte ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 10 l. 118/2022
A fronte dell’autonomia riconosciuta dalla norma primaria che ha rimesso espressamente all’ART il compito di individuare, con propri provvedimenti, le controversie da assoggettare a tale procedura, l’ART, con la delibera n. 21/2023, ha adottato la nuova procedura per lo svolgimento del tentativo obbligatorio di conciliazione includendo espressamente nel novero delle controversie soggette alla procedura in questione anche quelle riguardanti gli indennizzi forfettari riconosciuti dal Regolamento CE n. 261/2004 in caso di negato imbarco sul volo, cancellazione dello stesso o di ritardo prolungato.
La legge attribuisce all’ART il potere di individuare le controversie da sottoporre a conciliazione obbligatoria, ma l’esercizio di tale potere resta soggetto ai limiti derivanti dal diritto dell’Unione: l’inclusione delle pretese alla compensazione forfettaria dei passeggeri aerei è stata annullata perché introduce un filtro sproporzionato.
art. 7, par. 1, Regolamento CE n. 261/2004
Dall’analisi del Regolamento comunitario si evince che la “compensazione pecuniaria” debba garantire al passeggero la possibilità di conseguire con maggiore certezza e rapidità il ristoro del pregiudizio sofferto, senza la necessità di affrontare i tempi, i costi e le incertezze di un’eventuale azione giudiziaria, i quali costituiscono innegabilmente un disincentivo a far valere le proprie ragioni in giudizio, anche in considerazione della modesta entità degli importi di cui si discute.
La compensazione forfettaria è concepita per assicurare un ristoro uniforme e rapido senza necessità di provare l’entità del pregiudizio; l’obbligo di un ulteriore tentativo conciliativo per ottenerla compromette tale funzione e aggrava l’esercizio del diritto.
art. 15 Regolamento CE n. 261/2004
In secondo luogo, come si è già osservato, il Regolamento n. 261/2004 intende escludere categoricamente la possibilità di negoziare il quantum delle compensazioni pecuniarie predeterminate in misura fissa, prevedendo all’art. 15 che “gli obblighi nei confronti dei passeggeri stabiliti dal presente regolamento non possono essere oggetto di restrizioni o rinuncia” e che qualora il passeggero “abbia accettato una compensazione inferiore a quella prevista dal presente regolamento, il passeggero ha comunque il diritto di avviare le necessarie procedure dinanzi ai tribunali od organi competenti per ottenere una compensazione integrativa”.
I diritti alla compensazione previsti dal Regolamento non possono essere limitati o rinunciati e il passeggero conserva il diritto di chiedere l’integrazione anche se abbia accettato un importo inferiore; secondo il TAR, la predeterminazione e l’irrinunciabilità dell’importo rendono incompatibile con tali caratteristiche la conciliazione obbligatoria.
art. 24 Cost.
Per effetto del provvedimento impugnato e del carattere obbligatorio attribuito alla procedura conciliativa, nel caso specifico al ricorrente è preclusa, in caso di rigetto del reclamo, tanto la possibilità di rivolgersi immediatamente a un tribunale, quanto la scelta tra rivolgersi ad un tribunale o ad un altro organismo competente: il ricorrente, alla luce delle nuove previsioni de quibus, dovrebbe sottostare ad una condizione di procedibilità dell’azione giurisdizionale, rivolgendosi necessariamente ad un organismo di mediazione, con conseguente aggravio e verosimile prolungamento del procedimento per l’ottenimento dell’eventuale ristoro.
La condizione obbligatoria di conciliazione limita l’accesso immediato alla tutela giurisdizionale e, applicata alle pretese di compensazione forfettaria, determina un aggravio sproporzionato, lesivo della tutela effettiva.
art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
Il ricorso, che segue il rito abbreviato ai sensi dell’art. 119, comma 1, lett. b) c.p.a., è fondato per le ragioni appresso indicate.
La controversia è stata trattata secondo il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. b), c.p.a.
Massime di principio
- La potestà attribuita a un’autorità amministrativa di individuare le controversie soggette a conciliazione obbligatoria non consente di introdurre filtri che, per effetto eccessivamente gravoso o sproporzionato, rendano eccessivamente difficile l’esercizio di diritti conferiti dal diritto dell’Unione.
- La compensazione pecuniaria forfettaria prevista dall’art. 7 del Regolamento CE n. 261/2004 è destinata a garantire al passeggero un ristoro uniforme e rapido, senza necessità di provare l’entità del pregiudizio, e svolge già una funzione deflattiva del contenzioso; imporre un ulteriore tentativo obbligatorio di conciliazione per agire in giudizio costituisce un aggravio sproporzionato.
- La predeterminazione dell’importo della compensazione e l’irrinunciabilità dei diritti del passeggero riducono lo spazio negoziale della conciliazione: se la procedura non consente di concordare un importo inferiore e la controversia verte sull’esistenza dei presupposti del diritto, l’obbligo conciliativo rischia di trasformarsi in un ulteriore filtro all’accesso al giudice.
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