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Sentenza

Sentenza n. 619/2024 - Reggio Calabria, Sezione 1

per l’accertamento della condotta antisindacale del trasferimento disposto con determina prot. n. 451/2-5-Imp- T senza data certa, a firma del Comandante della Legione CC. “Calabria”; poiché gravemente lesiva delle prerogative sindacali di USIC, dei suoi Dirigenti e, di riflesso, dei propri iscritti; con conseguenziale annullamento della movimentazione ovvero della Determina prot. n. 451/2-5-Imp-T a firma del Comandante della Legione CC. “Calabria”; nonché per l’eventuale disapplicazione della Circolare Ministero della Difesa n. M_D A0D32CC REG2024 0140497 del 14 giugno 2024, peraltro non espressamente richiamata nella predetta Determina.

Giustizia amministrativa202400454

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Calabria - Reggio Calabria, Sez. ISentenzaAzione di accertamento

Atto impugnato: determinazione del Comandante della Legione Carabinieri Calabria di trasferimento d’autorità di un dirigente provinciale USIC dalla Stazione Carabinieri di Siderno Marina al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Locri

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione militare)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’associazione sindacale, la sua articolazione regionale e il dirigente provinciale hanno chiesto di accertare la natura antisindacale del trasferimento d’autorità del dirigente, disposto dalla Stazione Carabinieri di Siderno Marina al Nucleo Investigativo del Gruppo Carabinieri di Locri, con conseguente annullamento della determinazione. Il primo motivo deduceva violazione degli artt. 1479-bis e 1477-bis del codice dell’ordinamento militare: secondo i ricorrenti, il trasferimento di un militare titolare di carica elettiva statutaria in un’APCSM rappresentativa, regolarmente comunicata alla gerarchia, richiedeva la previa intesa con l’associazione. Sostenevano che non ricorressero le eccezioni legali e che l’eventuale circolare ministeriale del 14 giugno 2024, non richiamata nell’atto, non potesse derogare alla legge. Il secondo motivo denunciava violazione della circolare dell’Arma del 25 ottobre 2021 e carenza di motivazione per la mancata valorizzazione delle esigenze professionali prospettate dal militare. L’amministrazione aveva eccepito l’inammissibilità del secondo motivo perché riferito alla posizione individuale del militare e non alle prerogative sindacali. In via processuale, le parti avevano eccepito la tardività delle rispettive memorie.

La decisione

Il ricorso è stato integralmente rigettato. Il TAR ha ritenuto tempestiva la memoria dell’amministrazione depositata il 24 settembre 2024, entro il termine dimidiato previsto dal rito abbreviato applicabile alla controversia, e tardiva la memoria dei ricorrenti del 4 ottobre 2024, disponendone lo stralcio. Nel merito, ha respinto il primo motivo interpretando congiuntamente gli artt. 1479-bis e 1477-bis c.o.m.: la garanzia della previa intesa è riferibile alle cariche elettive collocate a livelli territoriali cui corrisponda un’effettiva dialettica sindacale con l’amministrazione, e non alle cariche sub-regionali. Ha inoltre rilevato che il trasferimento si svolgeva nel medesimo ambito provinciale, tra sedi distanti circa cinque chilometri, e che non erano state fornite allegazioni sufficienti a dimostrare un concreto ostacolo all’attività sindacale o che le nuove mansioni la compromettessero. Ha quindi escluso la condotta antisindacale e ritenuto che non si ponesse una questione di disapplicazione della circolare ministeriale, peraltro non richiamata nella determinazione. Il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile: il dirigente aveva agito soltanto quale rappresentante locale dell’associazione per far valere la lesione sindacale, sicché le censure sulla legittimità del trasferimento rispetto alle sue esigenze professionali individuali esulavano dall’oggetto del giudizio. Spese compensate per novità e complessità della controversia e per l’andamento processuale.

Norme richiamate

  • art. 1481 d.lgs. 66/2010

    sono riservate alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie promosse nell'ambito disciplinato dalla presente legge, anche quando la condotta antisindacale incide sulle prerogative dell'associazione professionale a carattere sindacale tra militari

    Le controversie sulla libertà sindacale dei militari e sulle condotte che incidono sulle prerogative delle APCSM appartengono alla giurisdizione amministrativa.

  • art. 119, comma 1, lett. m-octies), c.p.a.

    la natura accelerata del rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera m-octies) c.p.a. comporta anche la dimidiazione dei termini per la produzione di documenti e memorie ex art. 73 c.p.a.

    Nel rito abbreviato per le controversie relative ai diritti sindacali dei militari, sono dimezzati anche i termini per il deposito di documenti e memorie previsti dall’art. 73 c.p.a.

  • art. 73 c.p.a.

    la natura accelerata del rito abbreviato di cui all’art. 119, comma 1, lettera m-octies) c.p.a. comporta anche la dimidiazione dei termini per la produzione di documenti e memorie ex art. 73 c.p.a.

    I termini dell’art. 73 c.p.a. per il deposito di documenti e memorie sono dimezzati quando si applica il rito abbreviato previsto dall’art. 119, comma 1, lett. m-octies), c.p.a.

  • art. 1477-bis d.lgs. 66/2010

    La piana lettura della suddetta disposizione depone nel senso che, quale che sia l’organizzazione interna e il livello -più o meno capillare- di ramificazione territoriale di ciascuna APCSM, il livello al quale accedono le interlocuzioni con le amministrazioni militari “datoriali” per la trattazione di questioni di competenza “locale” è comunque limitato, al più, al livello regionale, con la conseguenza di non prevedere utili interlocuzioni in materia sindacale con le articolazioni dell’amministrazione a livello sub-regionale.

    Le articolazioni periferiche delle APCSM possono intrattenere interlocuzioni sindacali con l’amministrazione militare per questioni locali a un livello territoriale non inferiore a quello regionale; la ramificazione associativa sub-regionale non determina, di per sé, una corrispondente dialettica sindacale con le articolazioni amministrative.

  • art. 1479-bis, comma 1, lett. b), d.lgs. 66/2010

    In conclusione, ritiene il Collegio di dover dare una lettura interpretativa della disposizione di cui all’art. 1479-bis, comma 1, C.O.M. nel senso che, legandosi essa con l’art. 1477-bis C.O.M. (parimenti introdotta nel tessuto del C.O.M. dalla medesima novella), legga i limiti di applicabilità delle guarentigie della prima disposizione (art. 1479-bis) in funzione del livello dialettico previsto dalla seconda (art. 1477-bis) e, dunque, di limitare l’applicabilità delle guarentigie ai titolari di cariche elettive di APCSM nei limiti in cui ciò consente un’articolazione dialettica tra le parti.

    La garanzia della previa intesa per il trasferimento del militare titolare di carica elettiva in un’APCSM opera nei limiti in cui il livello territoriale della carica consenta un’effettiva articolazione dialettica con l’amministrazione, secondo il modello delineato dall’art. 1477-bis c.o.m.; non si estende automaticamente alle cariche sub-regionali.

Massime di principio

  • La garanzia della previa intesa prevista per il trasferimento dei militari titolari di cariche elettive nelle APCSM deve essere coordinata con la disciplina delle articolazioni periferiche: essa opera ai livelli territoriali nei quali è prevista un’effettiva interlocuzione sindacale con le articolazioni dell’amministrazione militare e non si estende automaticamente a ogni carica sub-regionale prevista dagli statuti associativi.
  • La condotta antisindacale mediante trasferimento richiede che la misura sia oggettivamente idonea, anche solo in potenza, a ostacolare la libertà o l’attività sindacale. La permanenza del dirigente nello stesso ambito provinciale e la vicinanza tra le sedi, in assenza di allegazioni concrete sull’impedimento dell’attività sindacale o sull’incidenza delle nuove mansioni, non dimostrano di per sé tale lesione.
  • Nel giudizio promosso dall’associazione per la tutela delle prerogative sindacali, le censure che riguardano esclusivamente la posizione individuale del militare e la legittimità del trasferimento rispetto alle sue esigenze professionali non sono scrutinabili se il militare ha agito soltanto quale rappresentante dell’associazione e non in proprio.
  • Nel rito abbreviato previsto per le controversie sui diritti sindacali del personale militare, sono dimezzati anche i termini per il deposito di documenti e memorie stabiliti dall’art. 73 c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieStato giuridico e avanzamentoGiurisdizione e ripartoDecisione e riti speciali
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDecadenza e tardività

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