Sentenza n. 13905/2026 - Roma, Sezione 2B
per l’annullamento - del decreto prot.-OMISSIS- del 18/07/2024 di rigetto della domanda di visto di ingresso in Italia a fini di studio emesso dal Consolato Generale d’Italia a Casablanca nei confronti dell’odierna ricorrente, notificatole in data 15/08/2024; - nonché di tutti gli atti, precedenti e susseguenti, ad esso connessi o presupposti, ancorché ignoti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: diniego consolare del visto di ingresso in Italia per motivi di studio, successivamente sostituito da un nuovo diniego adottato all’esito del riesame
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato il diniego del visto di studio deducendo, con un unico motivo articolato, violazione dell’art. 4 del d.lgs. 286/1998 e degli artt. 5 e 44-bis del d.P.R. 394/1999, difetto di motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei fatti ed eccesso di potere. Ha contestato, in particolare, la rilevanza attribuita all’età e al lungo intervallo dalla conclusione degli studi universitari, sostenendo che non esiste un limite anagrafico per l’accesso ai corsi o per il rilascio del visto e che il nuovo percorso formativo era coerente con la precedente laurea. Ha inoltre dedotto l’omessa valutazione della documentazione relativa alle garanzie economiche offerte dal fratello e dal cugino, inclusi la dichiarazione di ospitalità, la garanzia economica, la disponibilità bancaria e gli accrediti mensili programmati. Infine, ha contestato il riferimento generico al rischio migratorio, deducendo che il Consolato non aveva considerato il radicamento familiare e sociale della richiedente nel Paese d’origine. Nel corso del giudizio, dopo l’accoglimento dell’appello cautelare ai fini del riesame da parte del Consiglio di Stato, l’Amministrazione ha adottato un nuovo provvedimento il 4 giugno 2026, confermando il diniego sulla base di una nuova istruttoria e della ritenuta insufficiente solidità economico-familiare della richiedente e dei garanti.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., senza esaminare nel merito le censure rivolte contro il diniego originario. Il nuovo provvedimento del 4 giugno 2026 è stato qualificato come atto di conferma in senso proprio, e non come atto meramente confermativo, perché l’Amministrazione ha svolto una nuova istruttoria e una rinnovata valutazione degli elementi di fatto e di diritto, giungendo a reiterare il diniego. Il nuovo atto è quindi autonomamente lesivo e doveva essere impugnato con motivi aggiunti o mediante autonomo ricorso. Poiché la ricorrente non lo ha impugnato, l’eventuale annullamento del diniego originario non avrebbe più prodotto un’utilità concreta, essendo la sua posizione attualmente regolata dal nuovo diniego. Le spese di lite sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.
improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse
Il ricorso diviene improcedibile quando sopravvengono atti o fatti che, pur non soddisfacendo la pretesa del ricorrente, modificano la situazione giuridica o fattuale in modo tale da privare di utilità pratica la decisione sull’atto originariamente impugnato.
art. 4 d.lgs. 286/1998
Richiamato dalla ricorrente quale parametro della disciplina del visto di ingresso; il giudice non ne ha esaminato il merito applicativo a causa dell’improcedibilità.
artt. 5 e 44-bis d.P.R. 394/1999
Richiamati dalla ricorrente con riferimento ai presupposti del visto per studio e alla coerenza del percorso formativo; il giudice non ha deciso nel merito tali censure.
artt. 39 e 39-bis d.lgs. 286/1998
Richiamati nell’ordinanza cautelare come disciplina del visto di ingresso di lunga durata per motivi di studio.
D.M. n. 850/2011
la rappresentanza diplomatica è espressamente tenuta a “prestare particolare attenzione alla valutazione se il richiedente presenti un rischio di immigrazione illegale ed offra adeguate garanzie sull’uscita dal territorio degli Stati membri alla scadenza del visto richiesto”
Nella fase cautelare è stato richiamato quale fondamento della particolare ampiezza della discrezionalità della rappresentanza diplomatica nella valutazione del rischio migratorio e delle garanzie economiche.
Massime di principio
- Quando, nel corso del giudizio, l’Amministrazione adotta un nuovo provvedimento lesivo all’esito di una nuova istruttoria e di una rinnovata ponderazione degli elementi di fatto e di diritto, tale atto costituisce conferma in senso proprio del precedente e non mero atto confermativo.
- L’atto di conferma in senso proprio è autonomamente impugnabile; se il ricorrente non lo impugna con motivi aggiunti o mediante autonomo ricorso, l’eventuale annullamento del provvedimento originario non può più procurargli un’utilità concreta e attuale.
- La sopravvenienza di un nuovo atto autonomamente lesivo, che sostituisce quello originariamente impugnato senza soddisfare la pretesa del ricorrente, determina l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse quando la decisione sull’atto originario non possa più incidere utilmente sulla situazione giuridica attuale.
- Il carattere meramente confermativo di un atto successivo ricorre soltanto quando l’Amministrazione si limita a ribadire il precedente provvedimento senza nuova istruttoria, nuova valutazione degli interessi o nuovo esame degli elementi di fatto e di diritto.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1672/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1674/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 1675/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 131/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 132/2026 - Trento, Sezione 1
- Sentenza · 30 lug 2026Sentenza n. 133/2026 - Trento, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →