Sentenza n. 372/2026 - Milano, Sezione 2
PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO: della sentenza del Tribunale di Pavia n. 322/2024, depositata e resa pubblica il 21.05.2024, Sez. Lavoro e Previdenza, r.g. 1177/2023, munita di attestazione di conformità e notificata all’ Amministrazione in data 02.10.2024, anche ai fini della decorrenza del termine dilatorio di 120 giorni, passata in giudicato per mancata impugnazione nei termini di legge, giusta attestazione rilasciata dalla cancelleria in data 09.01.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Pavia che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.000,00 a titolo di carta docente
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice privata)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha agito per l'esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Pavia, Sezione Lavoro, che aveva condannato il Ministero dell'Istruzione e del Merito a corrisponderle euro 2.000,00 per la carta docente relativa a quattro anni scolastici, dal 2019/2020 al 2022/2023. La sentenza, notificata all'Amministrazione il 2 ottobre 2024, era passata in giudicato e il termine dilatorio di 120 giorni previsto per il pagamento da parte delle amministrazioni statali era decorso senza adempimento. La ricorrente ha chiesto la dichiarazione di inottemperanza, l'ordine di pagamento, la fissazione di una somma dovuta per ogni ritardo ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., nonché la nomina di un commissario ad acta per l'eventuale ulteriore inerzia.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso e ha dichiarato l'inottemperanza del Ministero al giudicato. Ha ordinato all'Amministrazione di pagare entro sessanta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza le somme dovute in base al titolo giudiziale, detraendo eventuali importi già versati, oltre agli accessori di legge, agli oneri di registrazione e alle spese documentate aventi titolo nella sentenza, nonché agli interessi legali maturati dopo la proposizione del ricorso, nei limiti risultanti dal titolo e dalla legge. Il giudice ha precisato che i conteggi prodotti dalla creditrice, relativi al capitale residuo e agli interessi, non vincolano definitivamente l'Amministrazione, che deve verificarne misura e decorrenza secondo il giudicato e gli artt. 1282 e seguenti c.c. Non è stata accolta la richiesta di una somma per ogni violazione o ritardo, ritenuta manifestamente iniqua e sproporzionata. Per il caso di ulteriore inerzia è stato nominato commissario ad acta il Direttore Generale della Ragioneria Territoriale dello Stato di Milano, Monza e Brianza, con incarico da attivarsi su istanza della creditrice dopo la scadenza del termine assegnato e da eseguire nei successivi centoventi giorni. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.000,00 oltre accessori, con distrazione in favore del difensore antistatario.
Norme richiamate
art. 112, comma 2, lett. c), c.p.a.
Il giudizio di ottemperanza è esperibile per conseguire l'attuazione delle sentenze passate in giudicato e degli altri provvedimenti giudiziari esecutivi del giudice ordinario.
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente al giudice dell'ottemperanza di fissare una somma dovuta per ogni violazione o inosservanza ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione; nel caso concreto la richiesta è stata esclusa perché manifestamente iniqua e sproporzionata.
art. 14 d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30
Le amministrazioni statali dispongono di un termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo per adempiere alle obbligazioni pecuniarie prima dell'avvio dell'azione esecutiva o di recupero coattivo.
art. 1282 c.c.
Gli interessi sulle somme dovute devono essere determinati secondo i presupposti, la misura e la decorrenza risultanti dal titolo e dalla disciplina applicabile.
artt. 1283 e seguenti c.c.
La quantificazione degli interessi deve essere verificata dall'Amministrazione in conformità ai parametri civilistici applicabili, senza automatica vincolatività dei conteggi della parte creditrice.
art. 93 c.p.c.
Consente la distrazione delle spese a favore del difensore che si dichiari antistatario.
artt. 26 e 39 c.p.a.
Costituiscono il fondamento della regolazione delle spese nel processo amministrativo e del rinvio alle disposizioni processualcivilistiche applicabili.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza a una sentenza passata in giudicato del giudice ordinario consente di imporre all'amministrazione inadempiente le attività necessarie a soddisfare il diritto riconosciuto dal titolo, senza modificare o ampliare il contenuto sostanziale del giudicato.
- Quando il titolo giudiziale impone il pagamento di una somma di denaro, il giudice dell'ottemperanza può ordinare il pagamento del capitale, degli accessori e degli interessi dovuti, ma la quantificazione definitiva deve rispettare il titolo e la legge; i conteggi della parte creditrice non sono vincolanti per l'amministrazione se devono essere verificati quanto a capitale residuo, misura e decorrenza degli interessi.
- La fissazione di una somma per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato ai sensi dell'art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. non è automatica e deve essere negata quando, in concreto, risulti manifestamente iniqua o sproporzionata.
- Prima di esperire l'azione di recupero coattivo nei confronti di un'amministrazione statale per un'obbligazione pecuniaria deve essere decorso il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 del d.l. n. 669/1996.
- In caso di persistente inerzia dell'amministrazione dopo l'ordine di ottemperanza, il giudice può nominare contestualmente un commissario ad acta, subordinandone l'intervento alla richiesta del creditore dopo la scadenza del termine assegnato e definendone tempi e compiti.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 192/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 193/2026 - Venezia, Sezione 4
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 194/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 199/2026 - Venezia, Sezione 2
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 200/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 26 gen 2026Sentenza n. 201/2026 - Venezia, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →