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Ordinanza

Ordinanza n. 3814/2026 - Roma, Sezione 1B

Giustizia amministrativa202607082

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazione negativa della Direzione Generale della Previdenza Militare e della Leva, confermativa del diniego di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità denunciata, nonché del diritto all'equo indennizzo e alla pensione privilegiata

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato, chiedendone previamente la sospensione cautelare, la determinazione con cui il Ministero della Difesa, richiamando il parere di riesame del Comitato di verifica per le cause di servizio, ha confermato il precedente diniego del riconoscimento della dipendenza da causa di servizio dell'infermità consistente in spondiloartrosi diffusa del rachide con discopatie e sofferenza neurogena accertata mediante esame elettromiografico, ai fini dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata. Sono stati impugnati anche il precedente decreto direttoriale, i pareri del Comitato di verifica e gli atti istruttori presupposti. Il ricorrente ha inoltre chiesto la riedizione del potere mediante un nuovo e completo esame della pratica.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Nella sommaria cognizione propria della fase cautelare, il Collegio ha ritenuto non sussistente il periculum in mora, non ravvisando nell'atto impugnato un pregiudizio grave e irreparabile per il ricorrente. Non è stata quindi concessa la sospensione dell'efficacia del provvedimento, senza che l'ordinanza definisse nel merito le censure di illegittimità dedotte contro il diniego e i pareri presupposti. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; la sospensione è stata negata per l'insussistenza del periculum in mora.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità e dei dati identificativi.

  • art. 9, paragrafi 1 e 4, Regolamento (UE) 2016/679

    Richiamato in relazione alla protezione dei dati relativi alla salute e all'oscuramento del provvedimento.

  • art. 2-septies d.lgs. 196/2003

    Richiamato quale ulteriore base normativa per l'oscuramento dei dati idonei a rivelare lo stato di salute.

Massime di principio

  • In sede cautelare, la sospensione dell'efficacia del provvedimento amministrativo presuppone la sussistenza di un pregiudizio grave e irreparabile; in mancanza del periculum in mora, l'istanza deve essere respinta anche senza una definizione del merito delle censure.
  • La valutazione cautelare è effettuata sulla base di una cognizione sommaria e il rigetto della sospensiva per difetto di periculum non equivale a una decisione definitiva sulla legittimità dell'atto impugnato.

Come è indicizzato

MaterieCausa di servizio ed equo indennizzoTutela cautelare
RamiForze armate e forze di poliziaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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