Sentenza n. 7977/2026 - Roma, Sezione 4B
per l'annullamento - della comunicazione di rigetto espressa a mezzo e-mail alla ricorrente, recante la data del 15 novembre 2024 n. registro ufficiale 45966 (allegata al n. 5 della produzione documentale) resa dal Direttore Generale del Ministero Dell''Istruzione e Del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione con la quale si è così disposto il rigetto della propria pratica di riconoscimento: “Per le motivazioni esposte in premessa, l’attestato formativo dell’istante, la Sig.ra Alessia Sorrentino, nata il 07/10/1979 a Marsala (TP) – ITALIA, denominato, in lingua italiana, “Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo” rilasciato dall’Università “San Jorge” - Gruppo San Valero, Spagna, in collaborazione con la società privata SERCA e con il centro Piatel in data 31/03/2022, non può essere riconosciuto come titolo valido, in Italia, per l’insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato; pertanto, l’istanza prot. n. 22832 dell’08 settembre 2022, come citata in premessa, è rigettata”; - di ogni altro atto ad esso connesso presupposto e consequenziale dal quale possa scaturire pregiudizio per l’odierna ricorrente;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha preso atto della rinuncia ritualmente depositata e notificata, ritenendo sussistenti i presupposti per dichiarare l'estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a. La controversia non è stata decisa nel merito e il diniego ministeriale non è stato annullato. Le spese di lite sono state compensate.
Atto impugnato: diniego del riconoscimento di un attestato formativo rilasciato in Spagna come titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente aveva impugnato la comunicazione ministeriale del 15 novembre 2024, con cui era stata rigettata l'istanza di riconoscimento di un attestato formativo denominato "Corso in assistenza alle necessità specifiche di sostegno educativo", rilasciato da un'università spagnola in collaborazione con soggetti privati, quale titolo valido in Italia per l'insegnamento di sostegno in qualità di insegnante specializzato. Nel corso del giudizio la ricorrente ha depositato e notificato una dichiarazione di rinuncia al ricorso ai sensi dell'art. 84 c.p.a. Non sono quindi stati esaminati i motivi di illegittimità dedotti contro il diniego.
Norme richiamate
art. 84 c.p.a.
La rinuncia al ricorso, ritualmente depositata e notificata, consente al giudice di prendere atto della rinuncia e di dichiarare l'estinzione del giudizio quando ne ricorrono i presupposti.
art. 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
Costituisce la base normativa per la dichiarazione di estinzione del giudizio conseguente alla rinuncia al ricorso.
art. 85 c.p.a.
Richiamato nel provvedimento insieme alle disposizioni sull'estinzione e sulla rinuncia; dal testo non emerge una specifica interpretazione autonoma.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso ritualmente depositata e notificata determina, in presenza dei relativi presupposti, la dichiarazione di estinzione del giudizio ai sensi degli artt. 84 e 35, comma 2, lett. c), c.p.a.
- La dichiarazione di estinzione per rinuncia definisce il processo senza esame dei motivi di illegittimità e senza decisione nel merito dell'atto impugnato.
- In caso di estinzione del giudizio per rinuncia, le spese possono essere compensate dal giudice.
Come è indicizzato
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