Sentenza del 14/04/2017 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTP di Cosenza che aveva accolto il ricorso della contribuente contro più avvisi di accertamento relativi alle imposte degli anni 2002, 2003, 2006 e 2009. L'appello riguardava sia la ritenuta prescrizione degli accertamenti per il 2002 e il 2003, sia il merito delle contestazioni fiscali. La CTR ha ritenuto applicabile il raddoppio dei termini di accertamento, in presenza di seri indizi di reato tali da imporre la denuncia penale, anche se la denuncia era stata archiviata o presentata quando i reati erano già prescritti. Nel merito, ha ritenuto fittizio l'aumento di capitale realizzato dalla contribuente per ottenere indebitamente un finanziamento ai sensi della legge n. 488/1992, mediante fatture relative a operazioni inesistenti e successivo rientro delle somme nella disponibilità dei soci. Sono state ritenute fittizie anche operazioni riferite alle società E. s.r.l. e C. s.r.l.
La decisione
La Commissione tributaria regionale per la Calabria ha accolto l'appello dell'Agenzia delle Entrate e, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha rigettato il ricorso originario della contribuente. Ha quindi confermato la legittimità degli avvisi di accertamento, escludendo la prescrizione degli accertamenti relativi agli anni 2002 e 2003 e ritenendo provata, anche sulla base di elementi indiziari e degli accertamenti bancari, l'inesistenza delle operazioni fatturate. Le spese di entrambi i gradi di giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
Art. 327 c.p.c.
termine di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza
Il termine lungo per proporre appello è stato ritenuto rispettato, considerando anche il periodo di sospensione feriale di 45 giorni.
Legge 18 giugno 2009 n. 69
La disciplina del termine semestrale previsto dall'art. 327 c.p.c. si applica ai processi instaurati dopo la sua entrata in vigore.
Legge n. 488/1992
Il finanziamento agevolato previsto dalla legge è stato ritenuto indebitamente ottenuto mediante un aumento di capitale fittizio e l'utilizzo di fatture relative a operazioni inesistenti.
Cass. civ., Sez. trib., 9 agosto 2016 n. 16728
Il raddoppio dei termini di accertamento può operare quando emergano seri indizi di reato tali da rendere obbligatoria la denuncia penale; non è decisivo che la denuncia sia stata archiviata o presentata oltre il termine ordinario di accertamento.
Cass. civ., Sez. trib., 14 gennaio 2015 n. 428
In caso di contestazione di fatture per operazioni inesistenti, l'Amministrazione può provare l'inesistenza anche tramite presunzioni e indizi. Spetta poi al contribuente dimostrare la reale esistenza dell'operazione e la legittimità della detrazione o della deduzione; la mera regolarità formale delle fatture, della contabilità o dei pagamenti non è sufficiente.
Massime di principio
- Quando emergono elementi concreti di possibile reato tributario che impongono la denuncia penale, i termini ordinari di accertamento possono essere raddoppiati secondo la disciplina applicabile al periodo d'imposta, anche se il procedimento penale viene successivamente archiviato o il reato risulta prescritto.
- In presenza di fatture relative a operazioni inesistenti, l'Amministrazione finanziaria non deve necessariamente fornire una prova documentale diretta: può fondarsi su presunzioni gravi, precise e concordanti, inclusi movimenti bancari, rapporti societari e anomalie finanziarie.
- Una volta forniti indizi sufficienti sull'inesistenza delle operazioni, il contribuente deve dimostrare l'effettività delle prestazioni e la legittimità dei costi o delle detrazioni. La sola regolarità formale della contabilità e dei pagamenti non è normalmente sufficiente.
- Operazioni di aumento di capitale, finanziamento o trasferimento di somme possono essere riqualificate come fittizie se gli accertamenti bancari evidenziano un successivo rientro delle somme ai soci o altri elementi incompatibili con una reale operazione economica.
- La tempestività dell'appello va verificata in relazione alla data di pubblicazione della sentenza, al termine previsto dalla legge e alla sospensione feriale applicabile.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 9657 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 9670 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 651 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 972 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →