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Sentenza

Sentenza del 14/04/2017 n. 972 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria

Avviso di accertamento IRPEF

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo a IRPEF e IVA per l'anno 2009, contestando: la validità dell'atto perché formato da funzionari privi di qualifica dirigenziale; la mancata instaurazione del contraddittorio preventivo; il mancato rispetto del termine di sessanta giorni previsto dall'art. 12 dello Statuto del contribuente; l'insufficienza della motivazione; e l'utilizzo dell'accertamento induttivo fondato sull'antieconomicità della gestione. L'accertamento traeva origine dalla sproporzione tra ricavi societari superiori a 200.000 euro e reddito imponibile dichiarato di poco superiore a 11.000 euro, da dividere tra due soci.

La decisione

La Commissione tributaria regionale della Calabria ha rigettato integralmente l'appello, confermando la validità dell'avviso di accertamento. Ha ritenuto validi gli atti sottoscritti dal capo dell'ufficio o da funzionari direttivi delegati, anche se privi di qualifica dirigenziale. Ha escluso l'obbligo di contraddittorio preventivo per gli accertamenti svolti mediante indagini "a tavolino" e, di conseguenza, ha respinto anche la censura relativa al termine di sessanta giorni. Ha considerato sufficiente la motivazione dell'atto e legittimo l'accertamento induttivo basato su presunzioni gravi, precise e concordanti derivanti dall'antieconomicità dell'attività. Le spese sono state compensate, ma il contribuente è stato condannato al pagamento di un ulteriore contributo unificato di importo pari a quello dovuto per l'impugnazione.

Norme richiamate

  • Art. 8, comma 24, del D.L. n. 16 del 2012

    La disposizione, dichiarata incostituzionale, non determina automaticamente l'invalidità degli avvisi di accertamento sottoscritti da funzionari che esercitavano legittimamente le funzioni dell'ufficio.

  • Art. 42 del D.P.R. n. 600 del 1973

    Gli avvisi di accertamento sono validi se sottoscritti dal capo dell'ufficio o da un funzionario della carriera direttiva appositamente delegato, senza che sia indispensabile il possesso della qualifica dirigenziale.

  • Art. 12 dello Statuto del contribuente

    Il termine di sessanta giorni opera in relazione alle garanzie conseguenti a verifiche fiscali, ma la sua inosservanza non può essere utilmente invocata quando si tratta di accertamenti svolti "a tavolino", per i quali non sussiste un generale obbligo di contraddittorio preventivo.

  • Art. 39, comma 1, lett. d), del D.P.R. n. 600 del 1973

    Consente l'accertamento induttivo del reddito sulla base di presunzioni semplici, purché gravi, precise e concordanti, anche quando la contabilità è formalmente regolare ma sostanzialmente inattendibile.

  • Art. 54, commi 2 e 3, del D.P.R. n. 633 del 1972

    Consente, ai fini IVA, di rideterminare imponibili e operazioni sulla base di elementi presuntivi qualificati e delle incongruenze tra i dati dichiarati e le condizioni concrete dell'attività.

  • Art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. n. 115 del 2002

    In caso di rigetto integrale dell'impugnazione, pone a carico dell'impugnante l'obbligo di versare un ulteriore contributo unificato pari a quello già dovuto.

Massime di principio

  • Per gli accertamenti fiscali svolti senza accessi, ispezioni o verifiche presso la sede del contribuente, le cosiddette indagini "a tavolino", non esiste in via generale un obbligo di contraddittorio preventivo, salvo specifiche previsioni normative o particolari fattispecie.
  • La mancanza della qualifica dirigenziale del funzionario non comporta automaticamente la nullità dell'avviso: occorre verificare se l'atto sia stato sottoscritto dal capo dell'ufficio o da un funzionario abilitato e munito di delega valida.
  • Una contabilità formalmente regolare non impedisce l'accertamento induttivo quando i dati risultano intrinsecamente inattendibili, ad esempio per una marcata sproporzione tra ricavi, reddito dichiarato e caratteristiche economiche dell'attività.
  • Quando l'amministrazione fornisce presunzioni gravi, precise e concordanti, spetta al contribuente offrire una prova concreta e documentata idonea a dimostrare la correttezza della dichiarazione.
  • La motivazione dell'avviso è sufficiente se consente al contribuente di comprendere le ragioni della pretesa e di difendersi efficacemente nel merito.
  • Il rigetto dell'appello può comportare, oltre alla conferma dell'accertamento, il pagamento di un ulteriore contributo unificato; le spese processuali possono invece essere compensate se il giudice lo ritiene giustificato.

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