Sentenza del 14/04/2017 n. 647 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
Processo tributario - Termini di decadenza
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l'avviso di accertamento relativo all'anno 2009, con cui l'Agenzia delle Entrate aveva rideterminato il reddito da fabbricati da 1.202,00 euro a 12.834,00 euro, applicando maggiori imposte, interessi e sanzioni. Il contribuente sosteneva che i tre contratti di locazione riguardassero in realtà un unico rapporto, che i canoni non fossero stati effettivamente riscossi e che il reddito non dovesse essere imputato integralmente a lui, essendo l'immobile in contitolarità con il coniuge. Contestava inoltre l'inammissibilità della memoria e dei documenti depositati dopo il termine processuale, sostenendo che il differimento dell'udienza consentisse il deposito successivo.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha respinto la contestazione procedurale, confermando che i termini per il deposito di memorie e documenti sono termini decadenziali e non vengono prorogati per il semplice rinvio dell'udienza dovuto a un impedimento della parte. Nel merito, tuttavia, ha ritenuto illegittima l'imputazione dell'intero reddito al ricorrente: in caso di contitolarità, il reddito fondiario deve essere attribuito a ciascun titolare in proporzione alla rispettiva quota, indipendentemente da chi abbia materialmente stipulato i contratti o riscosso i canoni. L'appello è stato quindi parzialmente accolto e il reddito da locazione è stato rideterminato nel 50% di quello accertato dall'Ufficio. Le spese di entrambi i gradi sono state compensate per metà; la restante metà, pari a 750,00 euro per ciascun grado, è stata posta a carico del contribuente.
Norme richiamate
Art. 32 del d.lgs. 546/1992
La norma disciplina i termini per il deposito di memorie illustrative e documenti nel processo tributario.
I termini previsti sono decadenziali e servono a garantire una rigorosa scansione del processo. Il rinvio dell'udienza per impedimento della parte non riapre né proroga automaticamente i termini già scaduti; gli atti e i documenti depositati tardivamente sono quindi inammissibili.
Art. 26 del d.P.R. 917/1986 (TUIR)
Nei casi di contitolarità della proprietà o altro diritto reale sull'immobile, il reddito fondiario concorre a formare il reddito complessivo di ciascun soggetto per la parte corrispondente al suo diritto.
Il reddito fondiario deve essere imputato ai titolari del diritto reale in proporzione alle rispettive quote, anche se il contratto è stato stipulato da uno solo di essi o i canoni sono stati eventualmente riscossi da un solo soggetto.
Norme sulla comunione
Ciascun comunista può stipulare contratti di locazione riguardanti il bene comune nell'interesse della comunione; ciò non comporta però l'attribuzione esclusiva dell'intero reddito al comunista che figura formalmente come locatore.
Art. 48-bis del d.lgs. 546/1992
La norma consente alle parti di formulare un'istanza di conciliazione giudiziale, ma nel caso concreto la conciliazione non è stata raggiunta.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la proroga o il rinvio dell'udienza non proroga automaticamente i termini decadenziali per il deposito di memorie e documenti. La parte deve rispettare le scadenze originarie, salvo uno specifico provvedimento che disponga diversamente.
- Un impedimento personale che impedisce la presenza all'udienza non equivale, di regola, a un impedimento al compimento tempestivo degli atti processuali e non giustifica il deposito tardivo della documentazione.
- Per i redditi fondiari derivanti da immobili contitolati, l'imputazione fiscale deve seguire la titolarità del diritto reale e le relative quote, non il solo nominativo indicato nel contratto di locazione o il soggetto che materialmente incassa i canoni.
- L'Amministrazione finanziaria deve individuare correttamente i soggetti titolari del reddito e non può imputare l'intero reddito a uno solo dei comproprietari quando risulti una contitolarità dell'immobile.
- La mancata percezione dei canoni, da sola, non esclude necessariamente la formazione del reddito da locazione secondo la disciplina applicabile; è comunque essenziale documentare tempestivamente la cessazione, risoluzione o inefficacia del contratto e gli eventuali fatti impeditivi.
- Le produzioni documentali tardive possono impedire alla parte di dimostrare circostanze decisive, come l'unicità del rapporto locativo, la cessazione dei contratti o la mancata percezione dei canoni. È quindi fondamentale allegare e produrre la prova entro i termini processuali.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza tributaria, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza tributaria
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 9657 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 9670 - Corte di Cassazione
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 36 - Comm. Trib. II grado di Trento
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 651 - Comm. Trib. Reg. per il Piemonte
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 968 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
- Sentenza · 14 apr 2017Sentenza del 14/04/2017 n. 972 - Comm. Trib. Reg. per la Calabria
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza tributaria →