Sentenza del 14/04/2017 n. 9657 - Corte di Cassazione
Accertamento - Verifica fiscale - Conto corrente bancario - Acquisizione copie fotostatiche - Utilizzabilità ai fini fiscali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Il contribuente ha impugnato gli accertamenti IRPEF e IVA relativi al 1994, contestando, tra l'altro, l'utilizzabilità delle copie degli estratti conto rinvenute durante la verifica fiscale, l'applicazione della presunzione bancaria ai giroconti tra conti a lui riconducibili, la ripresa di spese di locazione e utenze e la qualificazione temporale delle cambiali. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso incidentale sulla parte relativa alle cambiali.
La decisione
La Corte ha ritenuto legittima l'acquisizione e l'utilizzo fiscale delle copie degli estratti conto rinvenute durante l'accesso, senza necessità dell'autorizzazione prevista per le indagini bancarie, poiché i poteri di accesso e ispezione si estendono ai documenti rinvenuti nei locali verificati. Tuttavia, ha accolto i motivi del contribuente sui cinque giroconti tra conti a lui riconducibili: tali movimenti interni non costituiscono automaticamente ricavi o compensi e, dimostrata la provenienza da altro conto del medesimo soggetto, spetta all'Amministrazione provare la loro imponibilità. Sono stati invece ritenuti inammissibili o infondati gli altri motivi del contribuente, inclusa la censura sulle spese di locazione. È stato accolto anche il ricorso incidentale dell'Agenzia sulla motivazione relativa alle cambiali, ritenuta insufficiente. La sentenza è stata cassata parzialmente e la causa rinviata alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600/1973, art. 33
I poteri di accesso e ispezione si estendono a tutti i documenti rinvenuti nei locali verificati, a prescindere dalla loro natura o contenuto.
Le copie degli estratti conto trovate nel corso di un accesso legittimo possono essere acquisite e utilizzate fiscalmente senza la specifica autorizzazione richiesta per le indagini bancarie.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 2
La presunzione relativa di maggiori redditi desumibili dalle movimentazioni bancarie può essere superata con una prova analitica per ciascun versamento.
La presunzione bancaria opera per versamenti non giustificati, ma non si applica automaticamente ai trasferimenti di denaro tra conti riconducibili allo stesso titolare.
D.P.R. n. 600/1973, art. 32, comma 1, n. 7
Prevede l'autorizzazione per l'espletamento di specifiche indagini bancarie; tale autorizzazione non è necessaria quando la documentazione bancaria sia già rinvenuta durante un accesso e un'ispezione legittimi.
D.P.R. n. 633/1972, art. 51, comma 2, nn. 2 e 7
In materia IVA disciplina i poteri di acquisizione dei dati bancari e le relative presunzioni; anche in questo ambito i giroconti interni tra conti dello stesso soggetto non sono automaticamente operazioni imponibili.
D.P.R. n. 633/1972, art. 52
Disciplina accessi, ispezioni e verifiche fiscali, consentendo ai verificatori di acquisire la documentazione rinvenuta nei locali oggetto dell'accesso, nei limiti della legittimità dell'accesso stesso.
Codice civile, art. 2697
Ripartisce l'onere della prova; nel caso dei giroconti, una volta provata la provenienza da altro conto del medesimo contribuente, l'Amministrazione deve dimostrare l'effettiva natura imponibile delle somme.
Codice di procedura civile, art. 116
Riconosce al giudice il libero apprezzamento delle prove; la selezione e la valutazione degli elementi probatori non sono normalmente sindacabili in cassazione, salvo vizi motivazionali rilevanti.
Legge n. 4/1929, art. 35
È stato richiamato per affermare la legittimità dell'accesso della Guardia di Finanza nei locali condotti dalla società terza, in assenza di opposizione del conduttore.
Massime di principio
- La documentazione bancaria già rinvenuta durante un accesso o un'ispezione fiscale legittimi può essere utilizzata dall'Amministrazione senza una nuova autorizzazione specifica per le indagini bancarie.
- La presunzione secondo cui i versamenti bancari costituiscono ricavi o compensi non può essere applicata automaticamente ai giroconti tra conti intestati o comunque riconducibili al medesimo soggetto.
- Il contribuente deve dimostrare in modo documentato che il versamento deriva da un trasferimento interno; fornita tale prova, spetta all'Amministrazione dimostrare che le somme abbiano comunque natura imponibile.
- La contestazione dell'illegittima acquisizione documentale deve indicare con precisione quali documenti siano stati acquisiti e quale concreto pregiudizio difensivo ne sia derivato.
- In sede di legittimità non è normalmente possibile sostituire la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito, salvo motivazione apparente, contraddittoria o radicalmente insufficiente.
- Gli accertamenti fondati su cambiali o altri titoli devono rispettare il corretto criterio temporale di imputazione e la sentenza deve spiegare adeguatamente gli elementi che giustificano la collocazione dell'operazione nell'esercizio contestato.
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