Salta al contenuto
ordinanza_penale

Cassazione Penale, Ordinanza n. 06263/2026 del 16/02/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di elementi idonei a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata in primo grado per la violazione di una misura di prevenzione personale. Il ricorso articolava tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione sulla recidiva e sul giudizio di bilanciamento con le circostanze; 2) violazione di legge e vizio di motivazione sull'affermazione di responsabilità per asserita mancanza dell'elemento psicologico, sostenendosi che la violazione della prescrizione non sarebbe stata consapevole anche a causa di una dedotta ludopatia; 3) violazione di legge e vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte di cassazione ha ritenuto non deducibili il primo e il terzo motivo perché relativi a punti della sentenza di primo grado non devoluti in appello, e ha ritenuto comunque manifestamente infondata la doglianza residua, osservando che la Corte territoriale aveva adeguatamente risposto alla censura e che la consapevolezza della violazione della prescrizione non poteva essere esclusa dalla ludopatia allegata.

Norme richiamate

  • art. 75, comma 2, d.lgs. 159/2011

    È la norma incriminatrice posta a base della condanna confermata, relativa alla violazione degli obblighi o prescrizioni connesse alla misura di prevenzione; la Corte non ne approfondisce il contenuto, limitandosi a rilevare la conferma della responsabilità.

  • art. 606, comma 3, c.p.p.

    I motivi di ricorso che investono punti della decisione di primo grado non devoluti con l'appello non sono consentiti in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e, quando non vi siano elementi per escludere la colpa, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non sono proponibili censure che investano punti della sentenza di primo grado non specificamente devoluti con l'atto di appello, poiché il ricorso non può servire a introdurre per la prima volta questioni precluse.
  • La deduzione di un vizio di motivazione è inammissibile quando mira solo a ottenere una diversa lettura del materiale probatorio o una rivalutazione del merito, senza evidenziare reali lacune, illogicità o contraddizioni della motivazione impugnata.
  • L'elemento soggettivo del reato non è escluso da allegazioni difensive generiche che non incidano in modo specifico sulla consapevolezza della condotta, specie quando il giudice di merito abbia fornito una motivazione coerente sulla coscienza della violazione contestata.
  • L'inammissibilità del ricorso comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieResistenza e oltraggio a pubblico ufficialeImpugnazioni
RamiReati contro la PAProcesso penale
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.