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Sentenza

Sentenza n. 269/2026 - Palermo, Sezione 4

per l'annullamento - della Determinazione dirigenziale n. 915 del 10 giugno 2021 del Comune di Caltanissetta; - della Determinazione dirigenziale n. 929 del 14 giugno 2021 del Comune di Caltanissetta; - delle relative proposte di determinazione di cui ai superiori punti 1 e 2; - della nota del 23 settembre 2021 di rigettato dell’istanza di annullamento in autotutela;

Giustizia amministrativa202101845

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IVSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: determinazioni dirigenziali che disponevano indagini e prove sui materiali qualificandole come intervento sostitutivo in danno dei proprietari inadempienti, nonché rigetto dell'istanza di autotutela

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (proprietario cedente)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato le determinazioni dirigenziali nn. 915 del 10 giugno 2021 e 929 del 14 giugno 2021, con cui il Comune disponeva indagini geognostiche, geofisiche e geotecniche e relative prove di laboratorio nell'area interessata da dissesti, qualificandole come intervento sostitutivo in danno dei soggetti inadempienti rispetto alla precedente determinazione n. 1837 del 4 dicembre 2020. Ha impugnato anche il rigetto dell'istanza di autotutela del 23 settembre 2021. Il primo motivo deduceva erroneità dei presupposti, illogicità manifesta e carenza di legittimazione passiva: il ricorrente aveva trasferito la propria quota immobiliare il 26 novembre 2020, prima dell'adozione sia della determinazione presupposta sia degli atti impugnati, cessando di essere proprietario e condomino. Il secondo motivo deduceva violazione dell'art. 3 l. 241/1990, dell'art. 97 Cost. ed erronea motivazione, poiché il ricorrente era stato qualificato come inadempiente senza aver ricevuto la determinazione n. 1837/2020, notificata al solo amministratore condominiale, e sulla base dell'erroneo presupposto della persistente proprietà. Il terzo e il quarto motivo contestavano inoltre la competenza dirigenziale, sostenendo che gli atti avessero natura sostanzialmente contingibile e urgente, nonché l'insussistenza dei presupposti di urgenza. Il Comune eccepiva il giudicato esterno derivante da precedenti pronunce relative alla determinazione n. 1837/2020 e sosteneva la permanenza degli obblighi in capo al ricorrente in virtù dell'originario acquisto e della convenzione di lottizzazione.

La decisione

Il TAR ha respinto l'eccezione di giudicato esterno, rilevando la mancanza di identità soggettiva, oltre che di piena identità di petitum e causa petendi: i precedenti giudizi erano stati promossi da soggetti diversi e non avevano esaminato la posizione del ricorrente, fondata sulla cessazione della proprietà prima degli atti impugnati. Nel merito, ha accolto i primi due motivi. È risultato documentalmente incontestato che la cessione della quota fosse avvenuta il 26 novembre 2020, anteriormente alla determinazione presupposta del 4 dicembre 2020 e agli atti del giugno 2021. Gli ordini impugnati imponevano obblighi di facere e prevedevano l'esecuzione d'ufficio con imputazione dei costi in danno; la relativa legittimazione passiva doveva quindi essere ancorata all'attuale proprietà o detenzione qualificata del bene. Gli obblighi manutentivi derivanti dalla convenzione di lottizzazione avevano natura propter rem e seguivano il bene, trasferendosi all'avente causa e cessando nei confronti dell'alienante. Né l'atto di compravendita conteneva clausole di accollo o responsabilità solidale del cedente. La successiva trascrizione della vendita, intervenuta il 16 dicembre 2020, era irrilevante: essa ha funzione di pubblicità dichiarativa nei rapporti tra privati e non condiziona gli effetti reali del contratto tra le parti, né può fungere da criterio di imputazione di obblighi autoritativi. Il Comune avrebbe dovuto individuare quale destinatario il soggetto titolare del diritto al momento dell'adozione degli atti. È stata inoltre ritenuta illegittima la qualificazione del ricorrente come inadempiente, perché fondata su un ordine individuale non portato a sua conoscenza e sul presupposto inesistente della persistente proprietà; la notifica all'amministratore condominiale non poteva sostituire la comunicazione al soggetto che non era più condomino. Le ulteriori censure sulla competenza e sull'urgenza sono state assorbite. Il ricorso è stato accolto, con annullamento degli atti impugnati limitatamente alla posizione del ricorrente e condanna del Comune al pagamento di 2.000 euro per spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 3 l. 241/1990

    La qualificazione del ricorrente come soggetto inadempiente richiedeva una motivazione fondata su presupposti effettivi, tra cui la persistente titolarità del bene e la conoscenza dell'ordine presupposto.

  • art. 97 Cost.

    I principi di buon andamento e correttezza amministrativa ostano all'imputazione di obblighi autoritativi a un soggetto non più titolare del bene e non destinatario dell'ordine presupposto.

  • artt. 50, 54 e 107 d.lgs. 267/2000

    Richiamati dal ricorrente per contestare la competenza dirigenziale e la natura contingibile e urgente degli atti; le relative censure sono state assorbite.

  • artt. 2643 ss. c.c.

    La trascrizione immobiliare ha funzione di pubblicità dichiarativa nei rapporti tra privati e non condiziona gli effetti reali del trasferimento tra le parti, né determina il destinatario di un ordine amministrativo.

  • art. 2644 c.c.

    La pubblicità immobiliare disciplina i conflitti tra aventi causa privati; la pubblica amministrazione non è, nell'esercizio del potere autoritativo, un terzo civilistico la cui posizione dipenda dalla priorità della trascrizione.

  • art. 702-bis c.p.c.

    Indicato quale rito del giudizio civile di merito nel cui ambito il ricorrente era stato coinvolto; tale coinvolgimento non fonda, di per sé, la legittimazione passiva rispetto agli ordini amministrativi successivi.

Massime di principio

  • La legittimazione passiva rispetto a un ordine amministrativo che impone obblighi di facere o prevede interventi sostitutivi in danno su un immobile privato deve essere individuata, in linea generale, in capo al soggetto che abbia l'attuale proprietà o una detenzione qualificata del bene al momento dell'adozione dell'atto.
  • Gli obblighi manutentivi connessi alla titolarità di un bene e derivanti da una convenzione urbanistica hanno natura propter rem quando risultano collegati al diritto reale: essi seguono il bene e si trasferiscono all'avente causa, cessando nei confronti dell'alienante, salvo una specifica previsione di accollo o responsabilità solidale.
  • La pubblica amministrazione, nell'individuare il destinatario di un provvedimento autoritativo incidente su un immobile, deve considerare la titolarità sostanziale del bene alla data di adozione dell'atto; la successiva trascrizione del trasferimento non è il momento costitutivo degli effetti reali tra le parti e non può mantenere artificialmente la qualità di proprietario in capo all'alienante.
  • Il coinvolgimento di una persona in precedenti procedimenti civili relativi a fatti verificatisi quando era proprietaria non consente di imputarle automaticamente obblighi amministrativi attuali che presuppongono la titolarità del bene e la disponibilità giuridica o materiale dello stesso.
  • Un ordine amministrativo individuale che impone obblighi di facere e può comportare l'addebito di costi deve essere portato a conoscenza del diretto destinatario; la notifica all'amministratore condominiale non sostituisce la comunicazione individuale al soggetto obbligato, soprattutto quando questi non sia più condomino.
  • Il giudicato formatosi in un giudizio promosso da soggetti diversi non è automaticamente opponibile a un terzo la cui posizione sia autonoma e fondata su presupposti soggettivi e fattuali distinti; occorrono identità soggettiva, petitum e causa petendi, salvo che la decisione riguardi una questione comune e inscindibile.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPiani attuativi e lottizzazioniMotivazione del provvedimento
RamiEdiliziaUrbanistica e governo del territorioProcedimento amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrereDifetto di motivazionePrincipio di legalità e tipicitàEfficacia ed esecutorietà

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