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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23998/2022 del 22/06/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti impugnavano l'ordinanza del Tribunale di sorveglianza di Sassari che aveva confermato il provvedimento del Magistrato di sorveglianza autorizzando Pagnozzi, ristretto in regime ex art. 41-bis, a svolgere il colloquio mensile visivo tramite videochiamata (in sostituzione del colloquio visivo) a causa dell'impossibilità dei familiari di recarsi in carcere per le restrizioni imposte dalla pandemia. Il Ministero censurava la decisione per presunta errata applicazione e interpretazione dell'art. 41-bis e delle circolari D.A.P., per aver esteso l'uso di video-collegamenti al regime 41-bis sulla base di norme emergenziali (collegate al COVID-19) ormai venute meno e per avere il Magistrato ecceduto i propri poteri disponendo che la videochiamata fosse effettuata tramite ufficio di polizia giudiziaria vicino al luogo di residenza del congiunto.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dei Ministero/Dipartimento/Direzione carceraria. Ha richiamato i principi: il diritto ai colloqui familiari anche per i sottoposti a 41-bis, le restrizioni possibili solo se strettamente connesse a esigenze di ordine e sicurezza e la possibilità di autorizzare colloqui visivi tramite mezzi audiovisivi controllabili a distanza solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza. Tuttavia la Corte ha ritenuto che la motivazione emergenziale (divieto di spostamento tra regioni dovuto alla pandemia) che giustificava la videochiamata nel caso concreto è venuta meno con il d.l. n. 52/2021 (conv. L. n. 87/2021). Perciò non è più possibile autorizzare le videochiamate sulla base della normativa emergenziale ed ha annullato l'ordinanza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen.

    comma 1-quater, lett. b; comma 2-quater, lett. b

    Il diritto al colloquio è riconosciuto anche per i detenuti in regime 41-bis ma con modalità e limiti previsti dalla norma; i colloqui visivi possono essere sostituiti da forme audiovisive controllabili a distanza solo in presenza di impossibilità o gravissima difficoltà a svolgerli in presenza e nel rispetto delle misure di sicurezza del regime.

  • Decreto legge 10 maggio 2020, n. 29

    norme per la gestione emergenza Sars-CoV-2 che hanno previsto possibilita' di svolgere a distanza i colloqui

    Ha giustificato in emergenza l'uso di colloqui a distanza; la Corte ha ritenuto che tale giustificazione decade con la cessazione delle misure emergenziali (es. divieto di spostamento tra regioni).

  • Decreto legge n. 52/2021 convertito in L. n. 87/2021

    abrogazione/cessazione divieti di spostamento tra regioni

    Ha eliminato il divieto di spostamento che costituiva la base per l'impossibilita' del colloquio in presenza; dunque viene meno la ragione emergenziale per autorizzare video-colloqui.

  • Circolare D.A.P. 30 gennaio 2016 n.0031246.0

    citata nel provvedimento impugnato

    Indica modalità operative per l'uso di piattaforme e tecnologie per colloqui; la Corte richiede che tali disposizioni siano applicate tenendo conto delle esigenze di sicurezza specifiche per i ristretti 41-bis.

  • Circolare D.A.P. 2 ottobre 2017 n.3676/6126 (art. 16.2)

    Stabilisce obblighi di registrazione, ascolto e che il colloquio telematico debba avvenire presso l'istituto penitenziario piu' vicino al domicilio/residenza dei familiari; la Corte ha richiamato l'applicazione di tali regole ma entro i limiti della normativa e dell'emergenza.

  • Circolare D.A.P. 29 gennaio 2019 n.0031246U

    Riguarda valutazioni tecniche sulla sicurezza delle linee intranet; la Corte ha valutato che non puo' essere estesa automaticamente alle particolari esigenze di sicurezza del regime 41-bis senza adeguate cautele.

  • Art. 28, 1 e 15, art. 18 comma 3 Ord. pen.; DPR 30 giugno 2000, n. 230, artt. 61, comma 1 lett. a e 73, comma 3

    piu' norme penitenziarie generali

    Richiamate per ricordare che i colloqui familiari costituiscono parte del trattamento penitenziario e hanno radicamento costituzionale, quindi le limitazioni devono essere previste dalla legge e giustificate da esigenze di sicurezza.

  • Corte EDU, Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo, art. 8

    diritto al rispetto della vita privata e familiare

    Principio di bilanciamento che richiede proporzionalita' delle limitazioni alla vita familiare dei detenuti.

  • Giurisprudenza della Cassazione (es. sent. n. 23819/2020, n.19826/2021 e altre)

    sentenze richiamate nel testo

    Affermano che i colloqui visivi in 41-bis possono essere autorizzati tramite mezzi audiovisivi controllabili a distanza solo se sussiste l'impossibilita' o gravissima difficolta' di svolgimento in presenza; la Corte ha confermato e applicato questo principio.

Massime di principio

  • Il diritto ai colloqui con i familiari sussiste anche per i detenuti sottoposti a 41-bis, ma le modalita' sono soggette a limiti giustificati da esigenze di ordine e sicurezza; le restrizioni devono essere proporzionate e strettamente connesse alle finalita' del regime.
  • Le videochiamate o altre forme audiovisive controllabili a distanza possono essere autorizzate per i detenuti 41-bis solo ove sussista un'impedimento oggettivo o una gravissima difficolta' a svolgere il colloquio in presenza (ad es. misure emergenziali che limitano gli spostamenti).
  • La legittimita' delle autorizzazioni basate su norme emergenziali (es. misure COVID) decade quando vengono revocate o cessano le condizioni di emergenza che le avevano giustificate; non e' possibile permanere nell'eccezione una volta venuto meno il fondamento normativo e fattuale.
  • Le modalita' tecniche (uso di piattaforme, registrazione, presenza presso istituti penitenziari) devono garantire le esigenze di sicurezza del regime 41-bis; l'Amministrazione penitenziaria puo' disciplinare l'esecuzione ma non puo' imporre misure che eccedano i limiti imposti dalla legge o che non siano proporzionate.
  • Se l'autorita' giudiziaria o amministrativa dispone soluzioni organizzative particolari (es. coinvolgimento di servizi di polizia locale per agevolare la videochiamata dei familiari), tali misure devono rientrare nella competenza e nei limiti di legge e possono essere riesaminate dal giudice se appaiono eccedenti o ingiustificate alla luce della cessazione delle condizioni emergenziali.

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