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Sentenza

Sentenza n. 5057/2026 - Roma, Sezione 1

per la dichiarazione di illegittimità del silenzio - inadempimento serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad relativamente alla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto di ingresso per studio nonché per l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione del ricorrente e di lavorazione della domanda di visto per studio.

Giustizia amministrativa202512090

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio-inadempimento dell’Ambasciata d’Italia ad Islamabad sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto per studio

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

Favorevole al resistente (amministrazione diplomatica)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 117 c.p.a. contro il silenzio formatosi sull’istanza diretta ad attivare il procedimento per il rilascio di un visto di ingresso in Italia per motivi di studio. Ha chiesto la dichiarazione di illegittimità del silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere sulla richiesta di convocazione e di lavorazione della domanda di visto.

La decisione

Il Tribunale ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, rilevando che, nelle more del giudizio, l’Amministrazione aveva fissato l’appuntamento richiesto per la presentazione della domanda di visto, calendarizzato per l’11 novembre 2025. Tale attività ha comportato l’attivazione del procedimento e il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, ai sensi del combinato disposto degli artt. 34, comma 5, e 117 c.p.a. Le spese di lite sono state compensate, considerati il periodo non particolarmente ampio tra la richiesta di appuntamento e la notificazione del ricorso e il comportamento collaborativo dell’Amministrazione, anche in ragione dell’elevato numero di istanze analoghe. L’Amministrazione è stata tuttavia condannata a restituire al ricorrente il contributo unificato, ove versato.

Norme richiamate

  • art. 117 c.p.a.

    Agisce parte ricorrente ai sensi dell’art. 117 c.p.a. avverso il silenzio formatosi sull’istanza di attivazione del procedimento volto al rilascio di un visto di ingresso nel territorio dello Stato per motivi di studio.

    Disciplina l’azione contro il silenzio dell’Amministrazione; nel caso concreto, il ricorso è divenuto privo di oggetto perché l’Amministrazione ha successivamente attivato il procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    l’avvenuta attivazione del procedimento per il rilascio del visto – sostanziata dalla fissazione, ad opera della Sede diplomatica, del richiesto appuntamento per la presentazione della domanda di rilascio del visto, calendarizzato in data 11 novembre 2025 – integra pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere in giudizio

    La sopravvenuta piena soddisfazione della pretesa consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all’oscuramento delle generalità della parte ricorrente

    Costituisce la base normativa richiamata per disporre l’oscuramento delle generalità del ricorrente.

  • artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679

    a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata

    Sono richiamati, unitamente all’art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.

Massime di principio

  • Nel giudizio proposto ai sensi dell’art. 117 c.p.a., la sopravvenuta attivazione del procedimento amministrativo richiesto, quando assicura il pieno soddisfacimento della pretesa azionata, determina la cessazione della materia del contendere ai sensi dell’art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La fissazione dell’appuntamento necessario per presentare una domanda di visto integra l’attivazione del relativo procedimento e può comportare il pieno soddisfacimento della pretesa fatta valere con l’azione contro il silenzio, senza che ciò implichi il rilascio del visto.
  • Nella regolazione delle spese di un giudizio contro il silenzio, il giudice può compensare le spese considerando la limitata durata dell’inerzia anteriore al ricorso e il comportamento dell’Amministrazione, anche in rapporto all’elevato numero di istanze analoghe; resta possibile porre a carico dell’Amministrazione la restituzione del contributo unificato versato dal ricorrente.

Come è indicizzato

MaterieEmersione, decreto flussi e nulla ostaTermini e notificazione del ricorsoEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneSopravvenuta carenza di interesse

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