Cassazione Penale, Sentenza n. 20724/2024 del 24/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che confermava la custodia cautelare in carcere per il reato di associazione di tipo mafioso (art. 416-bis c.p.). La difesa censurava la mancanza o illogicità della motivazione circa la partecipazione al sodalizio, sostenendo che, anche ammessi i fatti contestati, non sarebbe provata una messa a disposizione funzionale della Gala per il clan (escludendo così la sussunzione in associazione mafiosa e proponendo la riqualificazione in concorso esterno). Contestava inoltre il presunto travisamento delle intercettazioni e la qualificazione delle somme custodite dalla Gala come provento del clan.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso come infondato. Ha ritenuto che il sindacato di legittimità sia limitato e non ammetta un nuovo apprezzamento probatorio; ha ritenuto congrua e logica la motivazione del giudice di merito (GIP e Tribunale del riesame), che hanno valorizzato intercettazioni e conversazioni dalle quali risulterebbe che Gala riceveva direttive dal cugino detenuto, fungeva da tramite verso l'esterno, custodiva e gestiva somme riconducibili all'organizzazione e si adoperava per ottenere un 'stipendio' per il detenuto. Per tali ragioni sono stati ritenuti sussistenti i gravi indizi di appartenenza all'associazione mafiosa e non ha trovato luogo la riqualificazione nel più lieve reato di concorso esterno. Il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata al pagamento delle spese processuali; è stata inoltre disposta la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art. 94 disp. att. c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
norma che disciplina il ricorso al tribunale del riesame/tribunale della libertà; indicata come base procedurale per il riesame della misura cautelare
art. 416-bis cod. pen.
la condotta di fungere da tramite per direttive dal detenuto, gestire risorse e assicurare sostegno ai detenuti è stata interpretata come funzionale all'associazione mafiosa e compatibile con la veste di partecipe del sodalizio, non come mero concorso esterno
art. 606 lett. b) cod. proc. pen.
richiamata dalla difesa come vizio dedotto (mancanza o illogicità della motivazione) ma la Corte ha ritenuto la motivazione non viziata nei termini dedotti
art. 273 cod. proc. pen.
disciplinante la soglia dei 'gravi indizi di colpevolezza' per le misure cautelari; la Corte ricorda che tale accertamento è soggetto a controllo limitato in cassazione e che la valutazione del giudice di merito è rispettata quando motivata logicamente
art. 274 cod. proc. pen.
riguarda le esigenze cautelari; la Corte ha ritenuto che tali esigenze (es. pericolo di reiterazione o inquinamento probatorio) fossero adeguatamente motivate dai giudici di merito
art. 275 comma 3 cod. proc. pen.
cita la 'duplice presunzione' utilizzata dal giudice del riesame nei confronti dei delitti di tipo mafioso; la Corte ha ritenuto che tale presunzione non fosse stata superata da elementi contrari
art. 192 cod. proc. pen.
richiamata la distinzione tra standard probatorio per il giudizio di merito e per la cautela: per la misura cautelare non è richiesta la precisione e concordanza tipica dell'art. 192 comma 2 per la sentenza di condanna
art. 94 comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen.
disposizione procedurale che impone la trasmissione del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario se la decisione non comporta la rimessione in libertà; nel caso applicata a cura della cancelleria
Massime di principio
- In materia di misure cautelari, la Corte di Cassazione esercita un controllo limitato: può censurare solo vizi di legge o la manifesta illogicità della motivazione, non rideterminare i fatti o riconsiderare l'attendibilità delle prove.
- Intercettazioni e conversazioni che mostrano che una persona riceve direttive da un detenuto, gestisce fondi per lui e media rapporti esterni possono costituire gravi indizi di appartenenza a un'associazione di tipo mafioso, soprattutto se il ruolo è funzionale alla vita organizzativa del sodalizio.
- La riqualificazione in concorso esterno è difficile quando la condotta dell'indagato appare funzionalmente integrata nelle dinamiche dell'organizzazione (es. cura di interessi, gestione di risorse, trasmissione di direttive), poiché questi elementi possono configurare partecipazione e non mero aiuto esterno.
- La 'duplice presunzione' prevista per i delitti di tipo mafioso (art. 275 c.p.p.) pesa nella valutazione delle esigenze cautelari: per superarla la difesa deve fornire elementi concreti idonei a contrastarla.
- La difesa che deduce un travisamento delle intercettazioni in sede di cassazione deve dimostrare una difformità decisiva e incontestabile tra il contenuto reale delle intercettazioni e la ricostruzione del giudice di merito; altrimenti la censura è respinta come tentativo di riedizione del giudizio di merito.
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