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Sentenza

Sentenza n. 3581/2026 - Roma, Sezione 4T

per l’annullamento, - dell’avviso pubblicato in data 03.10.2024, avente ad oggetto: “Graduatoria finale di merito Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 300 (trecento) unità di personale non dirigenziale, a tempo indeterminato, da inquadrare nei ruoli del Ministero degli affari Esteri e della Cooperazione Internazionale – Funzionario amministrativo, contabile e consolare (Codice 02 - 145 posti)”; - di ogni altro atto comunque presupposto, connesso e/o conseguenti rispetto al provvedimento impugnato, anche se non conosciuti e/o in via di acquisizione, con ampia riserva di proporre successivi motivi aggiunti, nonché di tutti gli atti e documenti riportati nel fascicolo allegato; per la declaratoria di illegittimità del silenzio formatosi ai sensi dell’art. 25, c. 4, L. 241/1990, sull’istanza di accesso agli atti trasmessa ai sensi degli artt. 22 e ss. L. 241/1990 in data 04.10.2024 e diffida ad adempiere del 04.11.2024 a mezzo PEC del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e dalla Società Formez PA, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A, per aver accesso a tutta la documentazione meglio indicata nell’istanza medesima con particolare riferimento alla posizione della ricorrente; nonché per la condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale e/o Formez PA, Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento della P.A, a ostendere la documentazione oggetto dell’istanza formulata il 04.10.2024 e 04.11.2024, ovvero del diritto della ricorrente a prendere visione ed estrarre copia di tutti gli atti e documenti oggetto dell’istanza di accesso agli atti presentata in data 04.10.2024 e 04.11.2024, con conseguente ordine alle Amministrazioni intimate di esibizione della documentazione richiesta.

Giustizia amministrativa202413012

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IV terSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatoria finale di merito del concorso pubblico per il reclutamento di funzionari amministrativi, contabili e consolari presso il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, unitamente al silenzio sull’istanza di accesso agli atti

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

La ricorrente ha impugnato la graduatoria finale del concorso pubblico, deducendo le ragioni indicate nel ricorso introduttivo, e ha contestualmente chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti presentata il 4 ottobre 2024 e sulla successiva diffida del 4 novembre 2024. Ha domandato l’ostensione della documentazione richiesta, con particolare riferimento alla propria posizione, nei confronti del Ministero e di Formez PA. Il testo della sentenza non riporta nel dettaglio i singoli motivi di illegittimità dedotti contro la graduatoria.

La decisione

Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che la ricorrente ha conseguito il bene della vita perseguito nel giudizio: è stata invitata a presentarsi per l’immissione in ruolo ed è stata successivamente assunta il 6 giugno 2025 come funzionaria per le attività amministrative, contabili e consolari. Tale sopravvenienza ha soddisfatto l’interesse sostanziale azionato, rendendo non più attuale la controversia sulla graduatoria e sulle domande connesse. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della natura degli interessi contrapposti.

Norme richiamate

  • art. 25, comma 4, l. 241/1990

    La ricorrente ha richiamato tale disposizione per dedurre l’illegittimità del silenzio formatosi sull’istanza di accesso agli atti; la sentenza non esamina nel merito la questione, essendo intervenuta la cessazione della materia del contendere.

  • artt. 22 e ss. l. 241/1990

    Le disposizioni sono state richiamate quale disciplina dell’istanza di accesso agli atti proposta dalla ricorrente; la sentenza non decide la fondatezza della domanda di accesso.

Massime di principio

  • La materia del contendere cessa quando, nel corso del giudizio, la parte consegue integralmente il bene della vita perseguito, con conseguente venir meno dell’interesse attuale alla decisione sulle domande proposte.
  • L’immissione in ruolo e l’assunzione del candidato presso l’amministrazione che ha indetto il concorso possono integrare soddisfazione dell’interesse sostanziale dedotto in giudizio e determinare la cessazione della materia del contendere rispetto alle contestazioni sulla graduatoria.
  • Quando il giudizio viene definito per cessazione della materia del contendere, le spese possono essere integralmente compensate in considerazione della natura degli interessi contrapposti.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciAccesso documentaleEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiPubblico impiego e concorsiAccesso e trasparenzaProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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