Sentenza n. 202/2026 - Brescia, Sezione 2
per l'ottemperanza al giudicato formatosi sulla sentenza n. 11/2023 del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 gennaio 2023, avente ad oggetto la cd. carta elettronica del docente.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Mantova, Sezione Lavoro, n. 11/2023, relativa al riconoscimento della Carta elettronica del docente per gli anni scolastici 2017/18-2022/23
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza ai sensi degli artt. 112 e seguenti c.p.a., deducendo che la sentenza del Tribunale di Mantova n. 11/2023, notificata al Ministero il 21 novembre 2023 e non appellata nel termine previsto dall'art. 327 c.p.c., era passata in giudicato. La sentenza aveva accertato il diritto della docente al beneficio previsto dall'art. 1, comma 121, l. n. 107/2015, pari a 500 euro per ciascuno degli anni scolastici 2017/18, 2018/19, 2019/20, 2020/21, 2021/22 e 2022/23, condannando il Ministero a mettere a disposizione le relative somme. La ricorrente ha inoltre dedotto il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo, previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996, e la totale inerzia dell'Amministrazione. Ha chiesto la condanna del Ministero all'esecuzione del giudicato, la nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempimento e la rifusione delle spese di lite.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha ritenuto comprovato il passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale del lavoro e ha precisato che, dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 all'art. 475 c.p.c. e all'art. 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non è più necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza. Ha inoltre accertato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996 e la mancata esecuzione del giudicato da parte del Ministero. Ha quindi condannato l'Amministrazione a dare completa esecuzione alla sentenza entro 90 giorni dalla comunicazione della pronuncia. Per l'eventuale persistente inadempimento ha nominato commissario ad acta il Capo di Gabinetto del Ministero, autorizzandolo a delegare l'esercizio concreto dei poteri a dirigenti o funzionari della direzione competente, anche mediante il pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 669/1996 in caso di incapienza dei capitoli di bilancio. Non è stato riconosciuto alcun compenso al commissario, trattandosi di soggetto interno all'Amministrazione. Il Ministero è stato condannato alle spese del giudizio, liquidate in 1.000 euro oltre accessori, rimborso del contributo unificato se pagato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
artt. 112 ss. c.p.a.
per ottenere la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito a dare esecuzione alla sentenza
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento per conseguire l'esecuzione del giudicato formatosi su una pronuncia del giudice ordinario quando l'Amministrazione rimane inadempiente.
art. 1, comma 121, l. n. 107/2015
Carta Elettronica del Docente
Costituisce la base normativa del beneficio economico riconosciuto dal giudicato, pari a 500 euro annui per gli anni scolastici indicati nella sentenza del giudice del lavoro.
art. 14 d.l. n. 669/1996, convertito dalla l. n. 30/1997
termine dilatorio di 120 giorni
Prima dell'attivazione dell'esecuzione nei confronti delle amministrazioni dello Stato deve decorrere il termine di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo; decorso tale termine senza adempimento, è soddisfatta la relativa condizione per il giudizio di ottemperanza.
art. 115 c.p.a.
A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022, l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza non richiede l'apposizione della formula esecutiva sul titolo giudiziale.
art. 475 c.p.c.
La modifica normativa richiamata dal giudice ha eliminato la necessità della formula esecutiva, rilevante anche ai fini dell'ammissibilità dell'ottemperanza.
art. 14, comma 2, l. n. 669/1996
pagamento in conto sospeso
In caso di incapienza degli appositi capitoli di bilancio, il commissario ad acta può dare esecuzione al giudicato mediante il pagamento in conto sospeso, secondo la disciplina applicabile.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è ammissibile per ottenere l'esecuzione di una sentenza passata in giudicato pronunciata dal giudice ordinario nei confronti di una pubblica amministrazione rimasta inadempiente.
- A seguito delle modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149/2022 agli artt. 475 c.p.c. e 115 c.p.a., l'apposizione della formula esecutiva non costituisce una condizione necessaria per l'ammissibilità del giudizio di ottemperanza.
- Nei confronti delle amministrazioni dello Stato e degli enti pubblici non economici, il giudizio di ottemperanza relativo a una condanna al pagamento di somme presuppone il decorso infruttuoso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo esecutivo previsto dall'art. 14 d.l. n. 669/1996.
- Accertati il passaggio in giudicato, il decorso del termine dilatorio e l'inadempimento dell'Amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può ordinare l'esecuzione entro un termine e nominare sin d'ora un commissario ad acta per l'eventuale fase sostitutiva.
- Il commissario ad acta può utilizzare, in caso di incapienza dei capitoli di bilancio, l'istituto del pagamento in conto sospeso previsto dall'art. 14, comma 2, l. n. 669/1996.
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