Cassazione Penale, Sentenza n. 28441/2025 del 04/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Richiesta di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita dal 4/11/2022 al 19/10/2023 dopo ordinanza cautelare del 31/10/2022 (confermata in riesame) per il reato di rapina in concorso; il ricorrente rilevava che elementi probatori decisivi a suo favore (tra cui video e intercettazioni) non erano stati valutati dalla Corte d'appello quale giudice della riparazione e sosteneva l'ipotesi di "ingiustizia formale" in ragione della definizione del processo con rito abbreviato e della sentenza d'appello assolutoria
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo effettivamente chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove (censure vietate in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.), non si confrontava adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e invertiva il corretto criterio logico-giuridico del giudizio ex art. 314 c.p.p. (che valuta ex ante se la condotta dell'istante ha concorso a determinare la custodia con dolo o colpa grave). Inoltre la Corte ha osservato che la mera definizione del processo con rito abbreviato e l'assoluzione non equivalgono automaticamente a "ingiustizia formale" salvo che emerga da una decisione penale irrevocabile l'insussistenza ab origine dei gravi indizi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese a favore del Ministero resistente
Norme richiamate
art. 314 cod. proc. pen.
Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ricorda distinzione tra "ingiustizia sostanziale" e "ingiustizia formale" e stabilisce che il giudice della riparazione deve valutare ex ante se il richiedente abbia dato o concorso a dar causa alla custodia con dolo o colpa grave
art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.
Regola il contenuto dell'ordinanza cautelare (obbligo di considerare elementi a favore e a carico); la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato che l'omessa valutazione di elementi favorevoli nella cautela fosse decisiva ai fini della riparazione
art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Limita in Cassazione le censure ammissibili evitando la rinnovazione del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano rivalutazioni probatorie
art. 273 e 280 cod. proc. pen.
Norme sui presupposti della custodia cautelare; la Corte richiama che l'ingiustizia formale riguarda l'adozione della misura in difetto delle condizioni previste da tali articoli
art. 533 cod. proc. pen.
Regola la prova per la condanna nel giudizio penale; la Corte evidenzia che il criterio per la custodia cautelare (gravità indiziaria) è diverso da quello richiesto per la condanna
art. 616 cod. proc. pen.
Consente la condanna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000 al ricorrente per le ragioni d'inammissibilità
artt. 358 e 327‑bis cod. proc. pen.
Riferiti quali esempi di elementi che la norma sull'ordinanza cautelare richiede di valutare (elementi a carico e a favore); la sentenza richiama l'importanza di considerare complessivamente tali elementi nel giudizio cautelare
Massime di principio
- In una richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice verifica ex ante se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave, senza riaprire il giudizio di merito sui fatti
- Le doglianze che chiedono la riconsiderazione delle valutazioni probatorie di merito sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
- L'assoluzione, anche con rito abbreviato, non determina automaticamente l'"ingiustizia formale": è necessaria una decisione penale irrevocabile che accerti l'insussistenza ab origine dei gravi indizi o che tale insussistenza emerga da elementi nuovi rispetto a quelli in possesso del giudice cautelare
- La condotta del richiedente può escludere il diritto all'indennizzo se con dolo o colpa grave ha creato o concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato, anche se tale condotta non integra autonomamente reato
- Va sempre distinto il livello di gravità indiziaria richiesto per la misura cautelare dal criterio probatorio necessario per la condanna: la prima può risultare insufficiente per la seconda senza che ciò implichi automaticamente l'assenza ab origine di gravità indiziaria
- In caso di ricorso per riparazione è utile documentare espressamente quale decisione penale irrevocabile attesta l'assenza ab origine dei gravi indizi e se tale accertamento si fonda su elementi nuovi rispetto al giudice cautelare
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