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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 28441/2025 del 04/08/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Richiesta di equo indennizzo ex art. 314 c.p.p. per la custodia cautelare subita dal 4/11/2022 al 19/10/2023 dopo ordinanza cautelare del 31/10/2022 (confermata in riesame) per il reato di rapina in concorso; il ricorrente rilevava che elementi probatori decisivi a suo favore (tra cui video e intercettazioni) non erano stati valutati dalla Corte d'appello quale giudice della riparazione e sosteneva l'ipotesi di "ingiustizia formale" in ragione della definizione del processo con rito abbreviato e della sentenza d'appello assolutoria

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che il motivo effettivamente chiedeva una rivalutazione dei fatti e delle prove (censure vietate in sede di legittimità ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.), non si confrontava adeguatamente con la motivazione della decisione impugnata e invertiva il corretto criterio logico-giuridico del giudizio ex art. 314 c.p.p. (che valuta ex ante se la condotta dell'istante ha concorso a determinare la custodia con dolo o colpa grave). Inoltre la Corte ha osservato che la mera definizione del processo con rito abbreviato e l'assoluzione non equivalgono automaticamente a "ingiustizia formale" salvo che emerga da una decisione penale irrevocabile l'insussistenza ab origine dei gravi indizi. Conseguentemente il ricorso è stato dichiarato inammissibile; il ricorrente è condannato alle spese processuali e al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle Ammende; non è stata riconosciuta la rifusione delle spese a favore del Ministero resistente

Norme richiamate

  • art. 314 cod. proc. pen.

    Disciplina il diritto all'equo indennizzo per ingiusta detenzione; la Corte ricorda distinzione tra "ingiustizia sostanziale" e "ingiustizia formale" e stabilisce che il giudice della riparazione deve valutare ex ante se il richiedente abbia dato o concorso a dar causa alla custodia con dolo o colpa grave

  • art. 292, comma 2-ter, cod. proc. pen.

    Regola il contenuto dell'ordinanza cautelare (obbligo di considerare elementi a favore e a carico); la Corte osserva che il ricorrente non ha dimostrato che l'omessa valutazione di elementi favorevoli nella cautela fosse decisiva ai fini della riparazione

  • art. 606, comma 3, cod. proc. pen.

    Limita in Cassazione le censure ammissibili evitando la rinnovazione del giudizio di merito; la Corte ha ritenuto inammissibili le doglianze che chiedevano rivalutazioni probatorie

  • art. 273 e 280 cod. proc. pen.

    Norme sui presupposti della custodia cautelare; la Corte richiama che l'ingiustizia formale riguarda l'adozione della misura in difetto delle condizioni previste da tali articoli

  • art. 533 cod. proc. pen.

    Regola la prova per la condanna nel giudizio penale; la Corte evidenzia che il criterio per la custodia cautelare (gravità indiziaria) è diverso da quello richiesto per la condanna

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Consente la condanna al pagamento a favore della Cassa delle Ammende; la Corte ha irrogato euro 3.000 al ricorrente per le ragioni d'inammissibilità

  • artt. 358 e 327‑bis cod. proc. pen.

    Riferiti quali esempi di elementi che la norma sull'ordinanza cautelare richiede di valutare (elementi a carico e a favore); la sentenza richiama l'importanza di considerare complessivamente tali elementi nel giudizio cautelare

Massime di principio

  • In una richiesta di riparazione ex art. 314 c.p.p. il giudice verifica ex ante se il richiedente abbia dato o concorso a dare causa alla custodia con dolo o colpa grave, senza riaprire il giudizio di merito sui fatti
  • Le doglianze che chiedono la riconsiderazione delle valutazioni probatorie di merito sono inammissibili in Cassazione ai sensi dell'art. 606, comma 3 c.p.p.
  • L'assoluzione, anche con rito abbreviato, non determina automaticamente l'"ingiustizia formale": è necessaria una decisione penale irrevocabile che accerti l'insussistenza ab origine dei gravi indizi o che tale insussistenza emerga da elementi nuovi rispetto a quelli in possesso del giudice cautelare
  • La condotta del richiedente può escludere il diritto all'indennizzo se con dolo o colpa grave ha creato o concorso a creare la falsa apparenza della configurabilità del reato, anche se tale condotta non integra autonomamente reato
  • Va sempre distinto il livello di gravità indiziaria richiesto per la misura cautelare dal criterio probatorio necessario per la condanna: la prima può risultare insufficiente per la seconda senza che ciò implichi automaticamente l'assenza ab origine di gravità indiziaria
  • In caso di ricorso per riparazione è utile documentare espressamente quale decisione penale irrevocabile attesta l'assenza ab origine dei gravi indizi e se tale accertamento si fonda su elementi nuovi rispetto al giudice cautelare

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