Provvedimento AGCM I847 n. 30105 del 05/04/2022
GARE D'APPALTO BANDITE DALL'ARSENALE MARINA MILITARE DI TARANTO
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha esteso soggettivamente il procedimento I847 a IMET S.r.l., dopo aver rilevato che la società aveva partecipato alle gare dell’Arsenale di Taranto, anche in ATI, ed era all’epoca controllata e amministrata dal medesimo socio e amministratore unico della ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo, già destinataria dell’istruttoria. Il procedimento riguarda una presunta intesa spartitoria, operativa almeno dal 2018, volta a limitare il confronto concorrenziale in una serie di gare e ritenuta potenzialmente lesiva dell’articolo 101 TFUE. Il provvedimento non accerta l’infrazione né irroga sanzioni, ma attribuisce a IMET S.r.l. i diritti di partecipazione procedimentale.
Estensione a IMET S.r.l. dell’istruttoria su una presunta intesa spartitoria nelle gare dell’Arsenale Marina Militare di Taranto; procedimento ancora in corso.
Estensione dell’istruttoria I847 a IMET S.r.l.
Il provvedimento riguarda l’estensione soggettiva del procedimento antitrust I847 alla società IMET S.r.l. L’istruttoria, avviata dall’AGCM nel luglio 2021, è diretta a verificare una presunta intesa spartitoria tra imprese operanti nelle gare bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto. L’estensione non costituisce un accertamento definitivo dell’illecito, ma l’inclusione di IMET S.r.l. tra i soggetti destinatari dell’indagine.
Parti e origine del procedimento
Il procedimento era stato avviato nei confronti di quindici imprese e consorzi, tra cui la ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo. L’Autorità intende accertare l’esistenza, almeno dal 2018, di un coordinamento tra gli operatori coinvolti nella partecipazione a una serie di procedure di gara indette dall’Arsenale di Taranto.
Nel corso dell’istruttoria sono stati acquisiti elementi anche attraverso l’audizione dell’8 febbraio della ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo. Tali elementi hanno evidenziato la partecipazione alle gare oggetto del procedimento anche di IMET S.r.l., singolarmente o in associazione temporanea di imprese.
Condotta contestata e qualificazione giuridica
L’ipotesi istruttoria riguarda una possibile intesa spartitoria tra imprese concorrenti, finalizzata a limitare il confronto concorrenziale nelle gare pubbliche dell’Arsenale Marina Militare di Taranto. La condotta è stata considerata dall’Autorità sotto il profilo dell’articolo 101 TFUE, relativo alle intese tra imprese che abbiano per oggetto o per effetto la restrizione della concorrenza.
Dal provvedimento non risultano una qualificazione definitiva della condotta, una ricostruzione completa dei meccanismi di coordinamento, né una decisione conclusiva sulla responsabilità delle imprese. Non sono inoltre indicati, in questa fase, importi di gara, quote di mercato, durata accertata dell’infrazione o effetti economici definitivi.
Ragioni dell’inclusione di IMET S.r.l.
L’AGCM ha ritenuto necessario estendere il procedimento a IMET S.r.l. perché la società aveva partecipato alle gare considerate nell’indagine. L’elemento ulteriore valorizzato dall’Autorità è rappresentato dal fatto che, all’epoca dei fatti, IMET S.r.l. era partecipata e amministrata dallo stesso socio e amministratore unico della ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo, già parte del procedimento.
L’estensione è quindi motivata dalla possibile rilevanza, ai fini dell’istruttoria, della partecipazione di IMET S.r.l. alle gare e dei collegamenti soggettivi e gestionali con la ditta individuale già destinataria dell’indagine.
Decisione procedimentale e garanzie difensive
Con il provvedimento l’Autorità ha:
- esteso soggettivamente a IMET S.r.l. il procedimento I847, originariamente avviato il 13 luglio 2021;
- confermato la responsabile del procedimento nella dott.ssa Federica Manca;
- riconosciuto ai rappresentanti legali di IMET S.r.l., o a persone delegate, il diritto di essere sentiti entro trenta giorni dalla notificazione;
- stabilito che l’eventuale richiesta di audizione dovesse pervenire alla Direzione Manifatturiero e Servizi almeno quindici giorni prima della scadenza del termine;
- consentito ai rappresentanti legali o delegati di IMET S.r.l. di prendere visione degli atti del procedimento.
Stato del procedimento ed effetti
Il provvedimento ha natura procedimentale e non contiene un accertamento dell’infrazione ai sensi dell’articolo 101 TFUE. Non sono state adottate misure cautelari, non sono stati approvati impegni e non sono state irrogate sanzioni. L’istruttoria prosegue nei confronti dei soggetti già coinvolti e, a seguito dell’estensione, anche nei confronti di IMET S.r.l.
Punti principali
Procedimento e imprese originariamente coinvolte
L’istruttoria I847 era stata avviata il 13 luglio 2021 nei confronti di Co.m.e.r.i.n. S.r.l., COMES S.p.A., Electra S.r.l., IMET di IAIA Pierpaolo, Manutenzione Impianti e Bonifiche Meridionali S.r.l., Maren S.r.l., Officine Jolly S.r.l., Omega Engineering Marine S.r.l., R.I.T. S.r.l., Technomont Taranto S.r.l., TPS Taranto S.r.l., S.I.P.L.E.S. S.r.l., Consorzio Chio.me, Chiome S.r.l. e Consorzio Navalmeccanico Taranto C.N.T.
Condotta oggetto dell’istruttoria
L’Autorità sta verificando l’esistenza, almeno dal 2018, di una presunta intesa spartitoria tra le imprese coinvolte, idonea a limitare il confronto concorrenziale nella partecipazione a una serie di gare bandite dall’Arsenale della Marina Militare di Taranto, in possibile violazione dell’articolo 101 TFUE.
Ragioni dell’estensione a IMET S.r.l.
Sulla base degli elementi acquisiti, in particolare nell’audizione dell’8 febbraio della ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo, l’AGCM ha rilevato che alle gare oggetto del procedimento aveva partecipato anche IMET S.r.l., singolarmente e/o in ATI. All’epoca dei fatti, IMET S.r.l. era partecipata e amministrata dal medesimo socio e amministratore unico della ditta individuale IMET di IAIA Pierpaolo.
Esito del provvedimento
L’AGCM ha esteso soggettivamente il procedimento I847 a IMET S.r.l. e ha disposto la notificazione del provvedimento, riconoscendo alla società il diritto di essere sentita entro trenta giorni dalla notificazione e di prendere visione degli atti tramite i propri rappresentanti legali o delegati. Non sono state adottate decisioni definitive sull’infrazione, misure cautelari o sanzioni.
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