Provvedimento AGCM I858 n. 30081 del 29/03/2022
COMUNE DI LIVIGNO/PREZZO DEI CARBURANTI PER AUTOTRAZIONE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL’AGCM ha avviato, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, un’istruttoria nei confronti di Cus.Car., Tre.Car., Ges.Car., Cu.Ba., Fibo, C-Energia, Market S-Anton, GMF, Bondi Carburanti, Silroc e Global Service. La segnalazione della Guardia di Finanza evidenziava un parallelismo sostanzialmente perfetto dei prezzi di benzina e gasolio praticati dai 13 punti vendita di Livigno dal 2014 al gennaio 2022, nonché e-mail settimanali contenenti indicazioni sui prezzi futuri, inviate tra il 2012 e il 2019 a gestori appartenenti a diversi marchi petroliferi. L’Autorità ha ritenuto tali elementi suscettibili di configurare un’intesa restrittiva della concorrenza, senza accertare definitivamente l’infrazione in questa fase.
Avvio di istruttoria nei confronti di 11 gestori di carburanti di Livigno per una possibile intesa di fissazione dei prezzi; procedimento da concludere entro il 30 giugno 2023.
Possibile intesa sui prezzi dei carburanti a Livigno
Il provvedimento n. 30081 del 29 marzo 2022 dispone l’avvio di un’istruttoria nei confronti di undici società attive nella distribuzione di carburanti per autotrazione a Livigno. L’ipotesi riguarda una possibile intesa restrittiva consistente nel coordinamento dei prezzi di benzina e gasolio, ai sensi dell’articolo 2 della legge n. 287/1990. La decisione è di avvio e non contiene ancora un accertamento definitivo dell’infrazione.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria trae origine da una segnalazione del Nucleo Speciale Antitrust della Guardia di Finanza, a sua volta basata su informazioni della Tenenza della Guardia di Finanza di Bormio. La segnalazione riguardava i 13 punti vendita presenti nell’area extradoganale di Livigno e indicava una persistente identità dei prezzi praticati alla pompa, oltre a documentazione relativa a una possibile concertazione.
Le società destinatarie del procedimento sono Cus.Car., Tre.Car., Ges.Car., Cu.Ba., Fibo, C-Energia, Market S-Anton, GMF, Bondi Carburanti, Silroc e Global Service. I distributori operano con i marchi Q8, Eni-Agip e IP. Cinque società — Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo — risultano controllate dalle medesime persone fisiche; l’Autorità si riserva di verificare se esse debbano essere considerate parte di gruppi di interesse più ampi, anche di tipo familiare.
Contesto economico e fiscale
Livigno gode dello status di zona extradoganale ai sensi della legge 17 luglio 1910, n. 516. Per i carburanti per autotrazione non si applicano accise e IVA; al costo industriale si aggiungono invece diritti speciali pari a 0,25 euro per litro di benzina e 0,155 euro per litro di gasolio.
Questo regime determina prezzi potenzialmente più vantaggiosi rispetto alle aree ordinarie e può attirare sia consumatori delle zone limitrofe sia turisti e soggetti interessati al cosiddetto turismo commerciale. L’agevolazione fiscale costituisce quindi un elemento rilevante per valutare la sostituibilità geografica e la capacità competitiva dei distributori di Livigno rispetto a impianti situati a maggiore distanza.
Mercati interessati
L’Autorità considera il mercato della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria, distinto dalla distribuzione sulla rete autostradale. In linea con la prassi, non viene prospettata una separazione interna per tipologia di carburante, poiché la quasi totalità dei distributori offre i principali prodotti e le condotte riguardano soprattutto benzina e gasolio.
Sotto il profilo geografico, la prassi dell’Autorità utilizza normalmente catchment area costruite sulla base della distanza o del tempo di percorrenza, anche con un raggio di 20 km. In questo caso tutti i distributori segnalati sono comunque concentrati nell’area di Livigno e risultano tra loro in concorrenza. L’Autorità osserva tuttavia che il particolare regime fiscale potrebbe rendere inadeguato il solo criterio dei 20 km, configurando una possibile sostituibilità asimmetrica: i distributori di Livigno potrebbero esercitare pressione competitiva su impianti più distanti, senza essere necessariamente vincolati in misura equivalente da questi ultimi.
Parallelismo dei prezzi
Le prime verifiche della Guardia di Finanza hanno rilevato prezzi identici per benzina e gasolio presso tutti i distributori, nonostante la diversa titolarità societaria e l’appartenenza a compagnie petrolifere differenti. Il medesimo fenomeno è stato riscontrato anche all’interno dei singoli marchi per prodotti speciali, tra cui Hi-Q Perform+ e Hi-Q Diesel per Q8 e Blue Super e Blue Diesel per Eni.
L’AGCM ha poi ricostruito l’andamento dei prezzi utilizzando i dati del portale Osservaprezzi Carburanti del Ministero dello Sviluppo Economico, per il periodo dal 2014 al gennaio 2022. L’analisi, basata su quasi 3.000 rilevazioni, ha evidenziato che, nonostante la normale volatilità dei prezzi nel tempo, i 13 punti vendita presentavano esattamente gli stessi prezzi o scostamenti solo occasionali e trascurabili. La deviazione standard dei prezzi è risultata pari a zero nell’intero periodo considerato.
Secondo l’Autorità, il parallelismo è particolarmente significativo perché riguarda operatori formalmente distinti e affiliati a marchi diversi. Inoltre, la persistenza del fenomeno fino al gennaio 2022, benché le e-mail disponibili si fermino al 2019, potrebbe indicare che il coordinamento non si sia esaurito con la cessazione della documentazione acquisita.
Evidenze documentali e possibile scambio di informazioni
Nel fascicolo trasmesso dalla Guardia di Finanza sono presenti numerose e-mail provenienti dall’ex capo dell’ufficio tributi del Comune di Livigno, che allo stato non risulta dipendente di alcuna delle società coinvolte. Le comunicazioni, riferite al periodo 2012-2019, erano inviate a gestori di distributori appartenenti a società diverse e a marchi differenti.
Le e-mail avevano struttura standardizzata e riportavano:
- la data di decorrenza dei nuovi prezzi;
- l’indicazione dei prezzi da applicare a benzina e gasolio;
- i prezzi precedenti, apparentemente riferiti alla settimana precedente;
- la variazione tra prezzi precedenti e aggiornati;
- anche l’eventuale assenza di variazioni.
La frequenza apparentemente settimanale, la comunicazione di prezzi futuri e l’invio a un gruppo stabile di destinatari sono stati ritenuti indici di uno scambio strutturato e collaudato. La Guardia di Finanza ha riferito di detenere centinaia di e-mail analoghe. L’AGCM ha ritenuto che almeno otto società parti del procedimento potessero essere coinvolte nello scambio, inclusa certamente Bondi Carburanti e soggetti collegabili a Global Service, Silroc e al gruppo societario riconducibile a Cuscar, Trecar, Gescar, Cuba e Fibo.
Qualificazione giuridica provvisoria
L’Autorità ipotizza un’intesa tra le società di gestione dei punti vendita avente a oggetto la fissazione dei prezzi di vendita dei carburanti. La condotta è prospettata come possibile violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990, che vieta le intese tra imprese idonee a impedire, restringere o falsare in modo consistente il gioco della concorrenza nel mercato nazionale o in una sua parte rilevante.
Il parallelismo dei prezzi, considerato isolatamente, potrebbe non essere sufficiente a dimostrare una concertazione. Nel caso concreto, tuttavia, l’Autorità lo valuta insieme alle comunicazioni sui prezzi futuri, alla loro regolarità, alla numerosità dei destinatari e al contenuto delle tabelle riepilogative. Tali elementi sono ritenuti idonei a giustificare l’approfondimento istruttorio di un possibile accordo o pratica concordata di fissazione dei prezzi.
Il provvedimento non richiama né applica gli articoli 101 o 102 TFUE e non formula contestazioni di abuso di posizione dominante. Non vengono inoltre prospettate sanzioni, misure cautelari o impegni.
Avvio e svolgimento del procedimento
L’AGCM ha disposto l’avvio dell’istruttoria ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti di tutte le società indicate. Il responsabile del procedimento è il dott. Giuseppe Quinto.
Le parti possono esercitare il diritto di essere sentite entro 45 giorni dalla notifica del provvedimento; l’eventuale richiesta di audizione deve pervenire alla Direzione Energia e Industria di Base almeno 15 giorni prima della scadenza del termine. Gli atti possono essere consultati dai rappresentanti legali delle parti o da persone delegate.
Il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2023. Il provvedimento di avvio lascia quindi impregiudicate la qualificazione finale delle condotte, l’individuazione dell’eventuale durata dell’infrazione, il perimetro soggettivo della partecipazione e ogni eventuale conseguenza sanzionatoria.
Punti principali
Segnalazione e operatori coinvolti
Il procedimento trae origine da segnalazioni della Guardia di Finanza relative ai prezzi dei carburanti nell’area di Livigno. Sono coinvolte 11 società titolari o gestori di punti vendita affiliati ai marchi Q8, Eni-Agip e IP; cinque società risultano controllate dalle medesime persone fisiche, circostanza da approfondire ai fini dell’individuazione di eventuali gruppi di interesse.
Parallelismo dei prezzi
Le verifiche della Guardia di Finanza, del Nucleo Speciale Antitrust e dell’AGCM hanno rilevato prezzi identici tra i distributori, anche appartenenti a marchi diversi. L’analisi di circa 3.000 osservazioni dal 2014 al gennaio 2022 ha evidenziato una deviazione standard pari a zero e un parallelismo sostanzialmente perfetto dei prezzi di benzina e gasolio.
Scambio di informazioni sui prezzi
La documentazione acquisita in un procedimento penale comprende numerose e-mail, inviate apparentemente con cadenza settimanale tra il 2012 e il 2019, contenenti i prezzi aggiornati, i prezzi precedenti e le variazioni da applicare. Almeno otto società potrebbero essere coinvolte nello scambio di informazioni sui prezzi futuri.
Mercato e contesto fiscale
Il mercato interessato è quello della distribuzione di carburanti per autotrazione su rete stradale ordinaria. Livigno è una zona extradoganale nella quale carburanti e altri prodotti beneficiano dell’assenza di accise e IVA, con applicazione di diritti speciali; tale regime può ampliare l’attrattività dei distributori locali anche verso consumatori residenti o transitanti oltre il tradizionale bacino di 20 km.
Esito e termini procedurali
L’AGCM ha avviato l’istruttoria per verificare una possibile violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990. È stato fissato un termine di 45 giorni per chiedere di essere sentiti e il procedimento deve concludersi entro il 30 giugno 2023. Il provvedimento non contiene accertamenti definitivi, sanzioni o misure cautelari.
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