Provvedimento AGCM I855 n. 30106 del 05/04/2022
SCONTI PRODOTTI FARMACIE DI ALTAMURA
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl provvedimento estende alla società Faralta S.r.l. l’istruttoria avviata il 19 ottobre 2021 nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di sedici farmacie di Altamura, per accertare una presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990 in materia di sconti sui prodotti delle farmacie. L’estensione deriva dall’accertamento che la Farmacia Comunale di Altamura, erroneamente indicata nel provvedimento di avvio con riferimento al dott. Riccardo Crocetta, è di proprietà della società Faralta S.r.l. Il provvedimento non definisce l’illecito e non irroga sanzioni; fissa il termine di conclusione al 31 dicembre 2022 e riconosce a Faralta il diritto di essere sentita e di accedere agli atti.
Estensione soggettiva dell’istruttoria I855 sull’intesa tra l’Ordine dei Farmacisti e sedici farmacie di Altamura relativa agli sconti sui prodotti farmaceutici alla società Faralta S.r.l.; procedimento ancora pendente, senza accertamento né sanzione.
Estensione dell’istruttoria I855 alla società Faralta S.r.l.
Il provvedimento n. 30106 riguarda l’estensione soggettiva dell’istruttoria I855, avviata dall’AGCM per verificare una presunta intesa restrittiva della concorrenza nel settore delle farmacie di Altamura, con riferimento alla disciplina o applicazione degli sconti sui prodotti farmaceutici. Il procedimento era stato originariamente avviato nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di sedici farmacie del Comune di Altamura, ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990, per una possibile violazione dell’articolo 2 della medesima legge.
Parti e origine del procedimento
L’istruttoria originaria coinvolgeva l’Ordine professionale e sedici farmacie operanti ad Altamura. Il testo del provvedimento non descrive nel dettaglio le condotte oggetto di contestazione, ma identifica l’oggetto dell’indagine nella verifica di una presunta intesa anticoncorrenziale concernente gli sconti praticati sui prodotti delle farmacie.
Nel corso dell’istruttoria l’Autorità ha acquisito documentazione e ricevuto memorie, tra cui quella presentata dal dott. Riccardo Crocetta e quella presentata da Faralta S.r.l., indicata nella memoria come proprietaria della Farmacia Ridola, già Farmacia Comunale.
Identificazione della parte effettivamente interessata
L’AGCM ha rilevato che nel provvedimento di avvio era stata erroneamente individuata quale parte la “Farmacia Comunale - Crocetta del Dott. Riccardo Crocetta”. Dalla documentazione è invece emerso che:
- la Farmacia Comunale di Altamura è di proprietà della società Faralta S.r.l. fin dalla costituzione della società;
- il dott. Riccardo Crocetta è stato socio privato di Faralta S.r.l. e direttore della farmacia dal 9 maggio 2008 al 23 novembre 2017;
- dal 2017 il dott. Francesco Ridola ha acquisito la partecipazione societaria e il ruolo di direttore;
- la farmacia è stata successivamente rinominata “Farmacia Ridola”.
L’errore riguardava quindi l’individuazione formale del soggetto titolare della farmacia, rendendo necessario includere nella procedura la società proprietaria dell’esercizio.
Faralta S.r.l. e struttura proprietaria
Faralta S.r.l. era stata costituita dal Comune di Altamura per la gestione in via esclusiva della farmacia comunale. In origine la società aveva una struttura mista, con una partecipazione pubblica del Comune pari al 51% e una partecipazione privata del dott. Riccardo Crocetta pari al 49%, individuato mediante gara pubblica.
Nel 2017 il Comune ha avviato la cessione della propria partecipazione. Il dott. Francesco Ridola è risultato aggiudicatario dell’asta relativa alla quota comunale di maggioranza e, nel novembre 2017, il dott. Crocetta ha ceduto a sua volta la propria partecipazione. Nel maggio 2018 il Comune ha trasferito anche la quota residua, determinando l’acquisizione della totalità delle quote da parte del dott. Ridola. Tali vicende societarie sono rilevanti per individuare il soggetto titolare della farmacia e il corretto destinatario degli atti dell’istruttoria.
Qualificazione giuridica e stato del procedimento
L’istruttoria è stata avviata per accertare una possibile violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990, relativo alle intese restrittive della concorrenza. Il provvedimento non richiama né applica gli articoli 101 o 102 TFUE e non contiene una definizione del mercato rilevante, una valutazione della gravità o durata della condotta, né un accertamento conclusivo dell’infrazione.
L’estensione a Faralta S.r.l. ha natura procedurale e non equivale a una dichiarazione di responsabilità. L’Autorità si limita a ritenere necessario che la società proprietaria della farmacia sia formalmente inclusa tra i destinatari dell’istruttoria, così da consentirle l’esercizio dei diritti di difesa.
Decisioni procedurali e garanzie partecipative
L’Autorità ha deliberato:
- l’estensione soggettiva del procedimento a Faralta S.r.l.;
- la fissazione del termine di conclusione del procedimento al 31 dicembre 2022;
- l’individuazione della responsabile del procedimento nella dott.ssa Caterina Scarsi;
- la concessione a Faralta S.r.l. di trenta giorni dalla notificazione per chiedere di essere sentita;
- la possibilità per i rappresentanti della società o per persone delegate di accedere agli atti presso la competente Direzione dell’AGCM.
La richiesta di audizione doveva pervenire almeno sette giorni prima della scadenza del termine di trenta giorni.
Esito e assenza di sanzioni
Il provvedimento non conclude l’istruttoria e non stabilisce se l’Ordine, le farmacie o Faralta S.r.l. abbiano posto in essere un’intesa vietata. Non sono pertanto previste sanzioni, misure cautelari, ordini di cessazione, impegni o altre misure sostanziali. L’esito consiste esclusivamente nell’inclusione della società Faralta S.r.l. nel procedimento già pendente.
Punti principali
Procedimento originario
L’istruttoria era stata avviata il 19 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 14 della legge n. 287/1990 nei confronti dell’Ordine Interprovinciale dei Farmacisti di Bari-Barletta-Andria-Trani e di sedici farmacie situate nel Comune di Altamura, per verificare una presunta violazione dell’articolo 2 della legge n. 287/1990.
Errore nell’individuazione della parte
Nel provvedimento di avvio era stata indicata come parte la Farmacia Comunale - Crocetta del dott. Riccardo Crocetta. La documentazione ha evidenziato che la Farmacia Comunale di Altamura è invece di proprietà della società Faralta S.r.l.
Ragioni dell’estensione
Faralta S.r.l. è stata costituita dal Comune di Altamura e dal dott. Riccardo Crocetta per la gestione della farmacia comunale. Il dott. Crocetta ne è stato direttore fino al 2017; successivamente il dott. Francesco Ridola ha acquisito le quote societarie ed è divenuto socio unico, amministratore e direttore della farmacia, poi rinominata Farmacia Ridola.
Effetti procedurali
L’Autorità ha esteso soggettivamente il procedimento a Faralta S.r.l., fissando il termine di conclusione al 31 dicembre 2022. Alla società sono stati riconosciuti il diritto di essere sentita entro trenta giorni dalla notificazione e il diritto di prendere visione degli atti.
Esito del provvedimento
Si tratta di un provvedimento interlocutorio di estensione dell’istruttoria. Non contiene un accertamento definitivo dell’infrazione, né dispone impegni, misure cautelari o sanzioni.
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