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Cassazione Civile, Ordinanza n. 08642/2025 del 01/04/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (datore di lavoro)

La controversia

La lite nasce dal licenziamento per giusta causa intimato da una società datrice di lavoro a un dipendente che, nell’ambito di permessi retribuiti fruiti per l’esercizio di una carica amministrativa comunale, aveva prodotto attestazioni e documenti poi disconosciuti dal Comune interessato. La Corte d’appello ha confermato il recesso ritenendo che la documentazione a supporto dei permessi non corrispondesse ad atti autentici del Comune, che il lavoratore avesse anche emesso un mandato di pagamento senza autorizzazioni o giustificativi, che la condotta fosse reiterata nel tempo, in violazione dell’art. 79 del D.Lgs. 267/2000, e che ciò avesse irrimediabilmente compromesso il vincolo fiduciario. Con il ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: (1) nullità della sentenza per mancata acquisizione di documenti ritenuti indispensabili e per violazione delle regole sull’istruzione probatoria; (2) violazione degli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c. per asserito travisamento delle prove e erronea ritenuta tempestività della contestazione disciplinare; (3) omesso esame di fatti decisivi, in particolare della documentazione e delle testimonianze che, secondo il ricorrente, dimostravano la regolarità dei permessi e la conoscenza dei fatti già in epoca anteriore; (4) violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 111 Cost. per non avere la Corte considerato specifici documenti e testimonianze; (5) violazione delle norme collettive e del principio di proporzionalità, sostenendo che la sanzione espulsiva sarebbe stata eccessiva rispetto a condotte che, in tesi, avrebbero potuto integrare al più inosservanze punibili in via conservativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutte le censure, pur formalmente formulate come vizi di nullità, violazione di legge e omesso esame, mirassero in realtà a ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità. Ha inoltre rilevato che il vizio ex art. 360, n. 5, c.p.c. era comunque non deducibile per la presenza di doppia conforme, e che il giudizio di proporzionalità della sanzione espulsiva era stato adeguatamente compiuto dal giudice di merito in base alla gravità, reiterazione e fraudolenza delle condotte, nonché al danno economico causato. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite e al versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 115 c.p.c.

    La dedotta violazione non è configurabile quando si contesta soltanto la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; è denunciabile in cassazione solo se il giudice abbia dichiarato espressamente di non dover osservare la regola o abbia deciso su prove non introdotte dalle parti.

  • art. 116 c.p.c.

    Il principio del libero convincimento attiene all’apprezzamento di merito e non è sindacabile in cassazione se non nei limiti del vizio motivazionale deducibile nei casi consentiti.

  • art. 2697 c.c.

    La censura è inammissibile quando, sotto la veste della violazione dell’onere della prova, si mira in realtà a ottenere una diversa lettura del compendio probatorio.

  • art. 94 disp. att. c.p.c.

    Richiamato nel primo motivo come norma processuale asseritamente violata nella gestione dell’istruzione probatoria.

  • art. 210 c.p.c.

    La richiesta di esibizione documentale è stata ritenuta non decisiva ai fini dell’esito, poiché la corte di merito aveva già fondato il proprio convincimento su elementi probatori ritenuti sufficienti.

  • art. 132, comma 2, n. 4 c.p.c.

    La doglianza è stata ritenuta priva di fondamento poiché la motivazione della sentenza di merito era esistente e logicamente coerente.

  • art. 111, comma 6, Cost.

    È stata richiamata per denunciare il vizio motivazionale, ma la censura è stata trattata come tentativo di rivalutazione del fatto.

  • art. 112 c.p.c.

    La doglianza di omessa pronuncia è stata esclusa perché la corte d’appello ha esaminato i profili rilevanti della controversia.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    Non può essere utilizzato per veicolare censure che in realtà contestano la ricostruzione dei fatti e la valutazione delle prove.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio è inammissibile in presenza di doppia conforme, salvo dimostrazione di rationes decidendi differenti, non allegata nel caso di specie.

  • art. 348-ter, comma 5, c.p.c.

    In caso di sentenza d’appello confermativa di quella di primo grado, esclude la deducibilità del vizio di omesso esame di un fatto decisivo, salvo diversa base decisoria delle due pronunce.

  • art. 79 D.Lgs. 267/2000

    La Corte lo assume come norma che impone la necessaria attestazione dell’ente sulle attività e sui tempi dei permessi, a tutela del datore di lavoro e dell’ente pubblico tenuto al pagamento.

  • art. 2119 c.c.

    La reiterata falsità documentale e la violazione dolosa di doveri d’ufficio, con grave pregiudizio economico e rottura del vincolo fiduciario, giustificano il licenziamento senza preavviso.

  • art. 54, comma VI, CCNL

    Le previsioni collettive sono lette nel senso che la sanzione espulsiva è applicabile alle violazioni dolose di leggi o regolamenti che provochino grave pregiudizio alla società o a terzi.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    Ricorrendone i presupposti processuali, comporta il pagamento dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • In cassazione non è consentito trasformare censure formalmente formulate come violazione di legge, nullità processuale o omesso esame in una richiesta di nuova valutazione del merito e delle prove.
  • La violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è deducibile solo se il giudice abbia utilizzato prove non introdotte dalle parti o abbia dichiarato di non dover applicare la regola di giudizio; non è sufficiente lamentare che abbia attribuito maggiore forza a una prova rispetto a un’altra.
  • La contestazione disciplinare è tempestiva quando il datore di lavoro acquisisce la piena conoscenza del fatto in concreto e non già sulla base di meri sospetti.
  • Nei casi di doppia conforme, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non è deducibile in cassazione se non è allegato che le sentenze di primo e secondo grado si fondano su rationes decidendi diverse.
  • Il giudizio di proporzionalità della sanzione disciplinare appartiene al merito e in sede di legittimità è sindacabile solo per manifeste illogicità o contraddizioni della motivazione; la reiterazione della condotta, la sua fraudolenza e il danno economico possono integrare giusta causa di licenziamento.

Come è indicizzato

MaterieLicenziamentoImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieGiusta causaRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

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