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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34436/2021 del 15/11/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (sindaco)

La controversia

Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, un ex sindaco aveva ottenuto l’ammissione in privilegio al passivo del fallimento del proprio credito professionale, pari a euro 34.269,59, a titolo di compenso per l’attività svolta dal settembre 2012 sino alla dichiarazione di fallimento. Il tribunale aveva ritenuto provato il corretto adempimento dell’incarico, respingendo l’eccezione di inadempimento sollevata dalla curatela e reputando corretto anche il quantum. Il fallimento ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 99, comma 2, n. 4 l.fall., per asserita illegittima ammissione di nuovi documenti depositati dall’opponente con note autorizzate, documenti che secondo la curatela avrebbero introdotto prove tardive e non consentite; 2) omesso esame di punti decisivi e violazione di norme processuali, per omessa valutazione delle difese del fallimento, dei documenti allegati e di un preteso travisamento di relazioni del commissario giudiziale; 3) violazione degli artt. 1176, 2043, 2406, 2407, 2409 e 2447 c.c., sostenendo che il tribunale avesse erroneamente escluso l’inadempimento del collegio sindacale, il quale avrebbe dovuto adottare interventi tempestivi e non limitarsi a controlli e segnalazioni; 4) omesso esame di un fatto decisivo, per avere il tribunale affermato che il quantum del compenso non era contestato, nonostante una contestazione espressa in memoria.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo e dichiarato inammissibili il secondo, il terzo e il quarto. Ha ritenuto corretto l’operato del tribunale sul piano istruttorio, osservando che il curatore, pur potendo introdurre nuove eccezioni o nuove circostanze di fatto in opposizione allo stato passivo, deve confrontarsi con il contenuto concreto dell’eccezione e con il provvedimento istruttorio che ammette prove nuove a difesa; nel caso di specie, le nuove produzioni dell’opponente erano state ammesse per contrastare specifiche circostanze di fatto nuove dedotte dalla curatela. Ha poi affermato che il secondo e il terzo motivo erano inammissibili perché miravano in realtà a una nuova valutazione del merito e delle prove, e che il quarto motivo non poteva essere accolto perché la decisione del tribunale era sorretta da una ratio autonoma non specificamente censurata, relativa alla corretta applicazione dei parametri del D.M. 2012. Il ricorso è stato quindi integralmente respinto, con condanna del fallimento alle spese e all’ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 98 l. fall.

    l’opposizione allo stato passivo consente la rivalutazione della domanda di insinuazione, ma entro i limiti del contraddittorio e delle eccezioni effettivamente introdotte nella fase di opposizione.

  • art. 99, comma 2, n. 4 l. fall.

    i documenti nuovi possono essere scrutinati se servono a rispondere a nuove circostanze di fatto dedotte nel giudizio di opposizione e non già se introducono tardivamente elementi irrilevanti o estranei al thema decidendum.

  • art. 2697 c.c.

    la censura sulla ripartizione dell’onere probatorio non può risolversi in una richiesta di rivalutazione del materiale istruttorio già esaminato dal giudice di merito.

  • art. 1460 c.c.

    l’eccezione di inadempimento può essere spesa anche nella verifica del passivo e, se arricchita da nuove circostanze di fatto in opposizione, legittima la controproduzione documentale dell’altra parte.

  • art. 1176 c.c.

    gli obblighi di diligenza del sindaco vengono apprezzati in concreto dal giudice di merito; in cassazione non è consentito sostituire una diversa valutazione del comportamento tenuto.

  • art. 2043 c.c.

    richiamato nel contesto delle responsabilità del sindaco, ma il ricorso è stato ritenuto inammissibile perché sollecitava una diversa valutazione del fatto e non una vera violazione di legge.

  • art. 2406 c.c.

    norma richiamata per sostenere la necessità di interventi del collegio sindacale, ma la censura è stata ritenuta meramente fattuale.

  • art. 2407 c.c.

    norma invocata sugli obblighi e responsabilità dei sindaci, senza che la Cassazione ravvisasse un errore di diritto nella decisione impugnata.

  • art. 2409 c.c.

    richiamato come possibile strumento di reazione del collegio sindacale, ma il motivo è stato giudicato inammissibile perché volto a contestare il giudizio di merito.

  • art. 2447 c.c.

    richiamato con riferimento alla reazione dovuta in caso di erosione del capitale, ma il motivo non è stato esaminato nel merito per inammissibilità.

  • art. 112 c.p.c.

    la deduzione di omessa pronuncia è stata ritenuta generica e, in sostanza, diretta a ottenere un nuovo esame del merito.

  • art. 132 n. 4 c.p.c.

    la censura motivazionale è stata reputata inammissibile perché non specifica e non idonea a dimostrare la decisività dei fatti asseritamente trascurati.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato come parametro della motivazione, ma senza che il ricorso evidenziasse una reale carenza motivazionale decisiva.

  • art. 115 c.p.c.

    il richiamo alle regole di valutazione delle prove non può trasformarsi in richiesta di rivalutazione del materiale probatorio.

  • art. 116 c.p.c.

    la censura sul valore attribuito alle prove è stata respinta perché mirava a un nuovo apprezzamento di merito.

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    invocato per denunciare vizi processuali, ma la Corte ha qualificato le doglianze come inammissibili per genericità o perché in realtà fattuali.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    il vizio di omesso esame è utilizzabile solo per fatti decisivi realmente trascurati, non per ottenere una rivalutazione delle prove o per contestare l’apprezzamento del merito.

  • art. 395, n. 4 c.p.c.

    se il giudice di merito avrebbe attribuito un contenuto errato a un documento rispetto a un punto controverso, il rimedio appropriato sarebbe la revocazione per errore di fatto, non il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    in caso di rigetto del ricorso, la Corte dà atto dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.

Massime di principio

  • Nel giudizio di opposizione allo stato passivo, il curatore può anche introdurre nuove eccezioni o nuove circostanze fattuali rispetto alla verifica del passivo; tuttavia, la controparte può produrre nuovi documenti per replicare solo a ciò che sia effettivamente nuovo nel thema decidendum.
  • La denuncia in cassazione di un vizio processuale o motivazionale deve confrontarsi puntualmente con la ratio decidendi del provvedimento impugnato; censure generiche o meramente ripetitive di quanto già dedotto nei gradi di merito sono inammissibili.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5 c.p.c. non consente una rivalutazione del materiale probatorio, ma solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso tra le parti.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes autonome e ciascuna sufficiente da sola a reggere l’esito, l’omessa censura anche di una sola ratio rende improcedibile o inammissibile il motivo che investe le altre.
  • La doglianza che contesti l’interpretazione fattuale di un documento, senza che il documento integri un vero punto controverso discusso tra le parti, non è veicolabile come vizio di legittimità e, semmai, può integrare un errore di fatto deducibile con revocazione.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento del passivoImpugnazioniSindaci e revisori
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civileSocietario
IstitutiOnere della provaGiudicato

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