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Cassazione Penale, Ordinanza n. 12047/2025 del 26/03/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La sentenza di appello aveva confermato, nei confronti della ricorrente, la condanna pronunciata in primo grado per un reato in materia di stupefacenti. La ricorrente ha proposto ricorso per cassazione deducendo: 1) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge quanto alla conferma della responsabilità, sostenendo che la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990 sarebbe stata ritenuta integrata sulla base delle dichiarazioni di un teste; 2) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio, per il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; 3) erronea applicazione della legge e vizio di motivazione per il diniego della pena sostitutiva dei lavori socialmente utili.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il primo motivo è stato ritenuto inammissibile perché diretto a sollecitare una diversa ricostruzione dei fatti e una rivalutazione del merito, preclusa al giudice di legittimità. Il secondo e il terzo motivo sono stati considerati manifestamente infondati: la Corte territoriale aveva correttamente negato sia le attenuanti generiche sia la sostituzione della pena con i lavori socialmente utili valorizzando la presenza di una condanna definitiva per il medesimo reato intervenuta poco prima del fatto, elemento ritenuto indice di non meritevolezza del beneficio e di inidoneità della sostituzione alla funzione rieducativa. Conseguentemente la ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    La disposizione è richiamata come base normativa della fattispecie contestata in materia di stupefacenti; la Corte non ne offre un'interpretazione autonoma, limitandosi a rilevare che la censura investiva la ricostruzione del fatto e la sua sussunzione.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende, salvo assenza di colpa nella causa di inammissibilità.

  • art. 73 d.P.R. 309/1990

    Il fatto è stato qualificato come reato in materia di stupefacenti ricadente nell'ipotesi di lieve entità.

  • sentenza Corte cost. 13 giugno 2000, n. 186

    È richiamata per il principio secondo cui la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende consegue alla inammissibilità salvo che l'impugnazione sia stata proposta senza colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove quando la censura miri, in realtà, a ottenere una nuova lettura del compendio probatorio.
  • Il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato sulla presenza di una recente condanna definitiva per il medesimo reato, quale indice negativo della meritevolezza del beneficio.
  • La sostituzione della pena detentiva con lavori socialmente utili può essere negata quando il giudice di merito motivi che tale soluzione non sarebbe adeguata alla funzione rieducativa della pena, specie in presenza di precedenti specifici recenti.
  • La declaratoria di inammissibilità del ricorso comporta, di regola, la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende, salvo che non risulti l'assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioImpugnazioni
RamiStupefacentiProcesso penale
SottomaterieLieve entità
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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