Ordinanza n. 162/2026 - Genova, Sezione 1
per l'annullamento (i) della deliberazione della Giunta Regionale della Liguria 24 settembre 2019, n. 789, pubblicata sul B.U.R.L. a far data dal 16/10/2019, avente ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale. Approvazione ai sensi dell’art. 38, comma 10, della l.r. n. 36/1997 e s.m.” e portante l’approvazione del PUC del Comune di Rapallo nei termini e con le modifiche indicate dalla allegata Relazione tecnica n. 148 del 30/8/2019; (ii) della predetta relazione tecnica del Settore Urbanistica della Regione Liguria n. 148 del 30/8/2019 avente ad oggetto “Approvazione del Piano Urbanistico Comunale, ai sensi dell’art. 38, comma 10, della LR 36/1997 e s.m. come modificata dalla l.r. 15/2018” portante verifica dell’avvenuto adeguamento del PUC ai rilievi della Regione e delle altre amministrazioni interessate e le modifiche necessarie ad assicurare il recepimento nel PUC dei predetti rilievi; (iii) della deliberazione del Commissario ad acta 24 aprile 2018, n. 1 avente ad oggetto “Adozione del progetto definitivo del piano urbanistico comunale ai sensi dell’articolo 40 della legge regionale 4 settembre 1997, n. 36 e s.m.ed i.”; (iv) della deliberazione del Commissario ad acta 5 giugno 2018, n. 2 avente ad oggetto “Adozione “sintesi non tecnica” del rapporto ambientale relativo al PUC adottato con deliberazione n. 1 del 24/4/2018”; (v) della nota della Regione Liguria PG/2018/223359 del 7/8/2018; (vi) della nota della Regione Liguria PG/2018/257855 del 19/9/2018; (vii) della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 28 dicembre 2018, n. 1162 avente ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale – parere VAS ai sensi dell’art. 10 della l.r. n. 32/2012 e s.m.” e dell’allegato parere n. 89 del 29 novembre 2018; (viii) della deliberazione della Giunta della Regione Liguria 8 marzo 2019, n. 180 ad oggetto “Comune di Rapallo (GE) – Piano Urbanistico Comunale. Parere ai sensi dell’art. 38, comma 6, della l.r. n. 36/1997 e s.m.” e dell’allegata relazione tecnica n. 105 del 28/2/2019; (ix) della deliberazione del Consiglio della Città Metropolitana di Genova 10 aprile 2019, n. 7 e della allegata relazione istruttoria; (x) della deliberazione del Commissario ad acta 21 maggio 2019, n. 1 e relativi allegati avente ad oggetto “Adeguamento del PUC ai sensi dell’art. 38 comma 7 della LR 36/1997 e s.m.i., ai rilievi vincolanti espressi dalla Regione e dalla Città Metropolitana” di ogni altro atto precedente e/o presupposto, conseguente e/o connesso, comunque inerente, cognito e non.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha accolto l'istanza di rinvio formulata dai ricorrenti, rilevando che era in corso l'iter di approvazione dell'aggiornamento del PUC e che da tale procedimento poteva derivare il venir meno del vincolo alberghiero. La trattazione del merito è stata quindi rinviata all'udienza straordinaria del 4 giugno 2026, senza decisione sulla legittimità degli atti impugnati e senza statuizioni definitive sulle spese.
Atto impugnato: atti regionali, comunali e metropolitani di adozione, valutazione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo, incidenti anche sul vincolo alberghiero gravante sul compendio condominiale
Esito
La controversia
Il ricorso è stato proposto per l'annullamento di una serie di atti concernenti l'iter di formazione e approvazione del Piano Urbanistico Comunale del Comune di Rapallo, tra cui l'approvazione regionale del PUC, le relazioni tecniche, gli atti del Commissario ad acta, il parere VAS, il parere regionale e la deliberazione della Città Metropolitana. Il testo dell'ordinanza non espone i motivi di illegittimità dedotti. I ricorrenti hanno chiesto il rinvio della trattazione in relazione al procedimento di approvazione dell'aggiornamento del PUC e all'auspicato venir meno del vincolo alberghiero gravante sul compendio condominiale.
Norme richiamate
art. 38 l.r. Liguria n. 36/1997
comma 6, comma 7 e comma 10
La disposizione disciplina, secondo quanto emerge dagli atti impugnati, il procedimento regionale di espressione dei rilievi e di approvazione del Piano Urbanistico Comunale.
art. 10 l.r. Liguria n. 32/2012
La disposizione è richiamata quale base normativa del parere VAS relativo al PUC.
art. 87, comma 4-bis, c.p.a.
La norma è richiamata per la trattazione della causa nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato.
Massime di principio
- Quando sia in corso un procedimento amministrativo di aggiornamento dello strumento urbanistico potenzialmente idoneo a incidere sull'interesse sostanziale posto a base del ricorso, il giudice amministrativo può rinviare la trattazione del merito per consentire lo sviluppo di tale procedimento.
- Il rinvio della trattazione disposto in attesa dell'esito di un procedimento amministrativo connesso non definisce il merito della controversia e non comporta, di per sé, alcuna valutazione sulla legittimità degli atti impugnati.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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