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Cassazione Penale, Ordinanza n. 33428/2025 del 09/10/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso manifestamente infondato e, conseguentemente, lo ha dichiarato inammissibile. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ravvisando elementi per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, anche al versamento di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende. La condanna di merito per il reato contestato è rimasta ferma.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale per porto ingiustificato di un coltello pieghevole fuori dalla propria abitazione. In primo e secondo grado gli erano stati irrogati mesi sei di arresto ed euro 1.000 di ammenda per violazione dell'art. 4 l. 110/1975, in relazione al possesso/porto di un coltello pieghevole con lama di cm 12,5 (di cui cm 5 di lama) in Palermo il 16 aprile 2021. Con il ricorso deduceva esclusivamente la mancata determinazione della pena nella misura del minimo edittale, sostenendo che tale minimo fosse già stato applicato e che, quindi, non fosse possibile ridurlo ulteriormente.

Norme richiamate

  • art. 4 l. 110/1975

    La disposizione è richiamata come base incriminatrice per il porto, senza giustificato motivo, fuori dall'abitazione, di un coltello pieghevole; il fatto è stato ritenuto integrato in ragione della natura dell'oggetto e dell'assenza di un motivo giustificativo.

  • art. 616 c.p.p.

    È la base della condanna del ricorrente alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende in caso di inammissibilità del ricorso, in mancanza di elementi per escludere la colpa.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione che si limiti a censurare in modo assertivo la mancata applicazione del minimo edittale, senza confrontarsi con la motivazione della sentenza impugnata e senza indicare un concreto errore del giudice di merito, è manifestamente infondato e può essere dichiarato inammissibile.
  • Quando la pena sia già stata determinata nel minimo edittale, non è logicamente configurabile una ulteriore riduzione fondata solo sulla richiesta di applicazione del medesimo minimo.
  • In caso di declaratoria di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è normalmente tenuto alle spese processuali e, salvo elementi contrari, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

RamiReati stradali

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